Schede dati di sicurezza: l'impatto del Regolamento 2020/878

Schede dati di sicurezza (SDS): l’impatto del Regolamento 2020/878

Le schede dati di sicurezza (SDS) costituiscono lo strumento normativo primario per la comunicazione dei pericoli lungo l’intera catena di approvvigionamento di sostanze e miscele chimiche all’interno dell’unione europea.

La loro struttura e il loro contenuto sono definiti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), che impone ai fornitori l’obbligo di trasmettere ai destinatari informazioni dettagliate per consentire una gestione sicura dei prodotti. Questo documento è fondamentale per adempiere anche agli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio previsti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Per mantenere l’efficacia di questo strumento informativo, la normativa è soggetta a revisioni periodiche. In tale contesto si inserisce il Regolamento (UE) 2020/878, che ha modificato in modo sostanziale l’Allegato II del REACH, ovvero l’allegato che definisce i requisiti specifici per la compilazione delle SDS.

Il periodo transitorio concesso alle imprese per adeguarsi a queste nuove disposizioni è terminato il 31 dicembre 2022. Di conseguenza, da tale data, tutte le schede dati di sicurezza, sia quelle di nuova emissione sia quelle già in circolazione, devono essere obbligatoriamente conformi ai dettami del nuovo regolamento.

Le nuove schede dati di sicurezza: le modifiche del 2020/878

L’aggiornamento introdotto dal regolamento 2020/878 mira principalmente ad allineare il formato delle SDS alla sesta e settima revisione del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

Le modifiche non sono puramente formali, ma impattano diverse sezioni cruciali del documento. Nella sezione 1 (identificazione), ad esempio, deve ora essere riportato l’identificatore unico di formula (UFI), qualora applicabile alla miscela. La sezione 3 (composizione/informazioni sugli ingredienti) è stata profondamente rivista: ora richiede l’indicazione di fattori di moltiplicazione (fattori m), stime della tossicità acuta (ATE) e limiti di concentrazione specifici, se disponibili.

Un’introduzione di rilievo è l’obbligo di segnalare se la sostanza presenta nanoforme, specificandone le caratteristiche. Anche la sezione 9 (proprietà fisiche e chimiche) è stata riorganizzata in due sottosezioni (9.1 e 9.2), introducendo nuovi parametri e richiedendo l’inserimento di informazioni su proprietà rilevanti per la sicurezza, come lo stato fisico e il colore. Infine, il regolamento pone una nuova e specifica attenzione sulle proprietà di interferenza endocrina: le sezioni 11 (informazioni tossicologiche) e 12 (informazioni ecologiche) devono ora includere dati disponibili e pertinenti su tali effetti.

Obblighi per le imprese e gestione del rischio chimico

La piena entrata in vigore del regolamento 2020/878 comporta implicazioni operative immediate per tutti gli attori della catena di approvvigionamento: fabbricanti, importatori, formulatori e utilizzatori a valle. Ogni impresa ha il duplice obbligo di verificare attivamente la conformità di tutte le schede dati di sicurezza ricevute dai propri fornitori e, parallelamente, di aggiornare e fornire ai propri clienti le SDS dei prodotti che immette sul mercato.

La mancata conformità delle SDS non è un semplice vizio formale, ma inficia direttamente la validità della valutazione del rischio chimico, obbligo indelegabile del datore di lavoro ai sensi del Titolo IX del Dlgs 81/08.

La SDS è infatti il documento tecnico di partenza su cui si basa l’intero processo di valutazione: senza informazioni corrette, complete e aggiornate sui pericoli, sulle proprietà delle sostanze (incluse le nanoforme) o sulle nuove evidenze (come l’interferenza endocrina), diventa impossibile definire misure di prevenzione e protezione collettive e individuali realmente efficaci. Garantire la conformità delle sds significa quindi assicurare il fondamento legale e tecnico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti chimici.

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