La gestione interferenze nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione è un obbligo normativo cruciale per garantire la sicurezza sul lavoro. Il quadro legislativo italiano, delineato dal Dlgs 81/2008, impone al datore di lavoro committente (DLC) di valutare e gestire i rischi derivanti dalla contemporanea presenza di lavoratori di imprese diverse nello stesso luogo di lavoro.
Questa valutazione si formalizza attraverso specifici documenti, il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) e il PSC (piano di sicurezza e coordinamento), la cui applicabilità dipende dalla natura e dal contesto dell’appalto. La corretta individuazione del documento da redigere è fondamentale non solo per la conformità legale, ma soprattutto per attuare un’efficace prevenzione dei rischi aggiuntivi generati dalla sovrapposizione delle attività.
La gestione interferenze tramite il DUVRI
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) è lo strumento ordinario per la gestione interferenze, disciplinato dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008. Il datore di lavoro committente è tenuto a elaborare questo documento prima dell’inizio dei lavori affidati a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che operano all’interno della sua azienda.
Il DUVRI deve analizzare i rischi specifici derivanti dalla contemporanea presenza di diverse realtà lavorative e definire le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminarli o ridurli. Questo documento include anche una stima dei costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso d’asta. L’obbligo di redigere il DUVRI sussiste per qualsiasi appalto, ad eccezione dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature e dei lavori o servizi la cui durata non superi i cinque uomini-giorno, a meno che non comportino rischi elevati.
Quando il PSC sostituisce il DUVRI?
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è un documento specifico dei cantieri temporanei o mobili, definiti nell’Allegato X e normati dal Titolo IV del Dlgs 81/2008. La redazione del PSC è obbligatoria quando in un cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), responsabile della stesura del PSC, scatta al verificarsi di tale condizione. Il PSC, a differenza del DUVRI, non si limita ai soli rischi interferenziali, ma analizza tutti i rischi del cantiere, le fasi di lavoro e le misure preventive specifiche. Un punto fondamentale è che, laddove è richiesta la redazione del PSC, questo assolve anche agli obblighi previsti dall’articolo 26. In sintesi, nei cantieri temporanei o mobili con più imprese, il PSC sostituisce a tutti gli effetti il DUVRI per quanto riguarda la valutazione e la gestione dei rischi interferenziali.


