I controlli merci pericolose su strada sono al centro di una profonda revisione normativa a livello europeo. Il quadro legislativo che disciplina questa materia è complesso e si fonda principalmente sull’accordo internazionale ADR, recepito nell’unione europea dalla direttiva 2008/68/CE. A questa si affianca la direttiva (UE) 2022/1999, che stabilisce le procedure uniformi che le autorità nazionali devono seguire durante le ispezioni su strada per garantire un’applicazione omogenea delle norme.
Negli ultimi anni, i continui aggiornamenti tecnici dell’accordo ADR hanno creato un disallineamento con gli strumenti di controllo. Per colmare questa lacuna, la commissione europea ha adottato la direttiva delegata (UE) 2025/1801. Questo nuovo atto legislativo, pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’unione europea il 13 ottobre 2025, adegua al progresso scientifico e tecnico gli Allegati I e II della direttiva 2022/1999, sostituendoli integralmente.
Le novità nei controlli merci pericolose: Allegati I e II
Le modifiche introdotte dalla direttiva 2025/1801 sono sostanziali e mirano a rendere i controlli più efficaci e mirati. La prima grande novità riguarda l’Allegato I, che introduce una nuova lista di controllo uniforme destinata a tutti gli organismi di vigilanza degli stati membri. L’obiettivo è superare le difformità applicative tra i diversi paesi. Questo nuovo strumento è stato rivisto per rispecchiare fedelmente gli obblighi di sicurezza stabiliti nel capitolo 1.4 dell’ADR. Tale capitolo è fondamentale perché definisce con chiarezza le responsabilità specifiche di tutti gli operatori coinvolti nella catena di trasporto: speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore, addetto al riempimento e scaricatore. La nuova lista di controllo, infatti, non si limita a elencare le possibili infrazioni, ma individua per ciascuna di esse quali operatori della catena potrebbero esserne ritenuti responsabili. Questa mappatura delle responsabilità permetterà alle autorità nazionali di indirizzare con maggiore precisione eventuali controlli successivi presso le sedi delle imprese.
Classificazione dei rischi e scadenze per le imprese
La seconda innovazione cruciale è la sostituzione dell’Allegato II, che stabilisce una nuova classificazione delle infrazioni. Le violazioni sono ora suddivise in tre categorie di rischio, in coerenza con il regolamento (UE) 2016/403.
La categoria di rischio I è la più grave e raggruppa le infrazioni che comportano un rischio elevato di morte, lesioni personali gravi o danni significativi all’ambiente. Il riscontro di tali violazioni durante un controllo su strada comporta, di norma, l’adozione di misure correttive immediate, come il fermo del veicolo. Esempi includono il trasporto di merci per cui è vietato il trasporto, l’uso di mezzi di contenimento non approvati che generano un pericolo, la fuga di sostanze, il mancato rispetto delle norme sullo stivaggio o delle quantità massime consentite, l’assenza del certificato di formazione ADR del conducente o la mancata nomina del consulente per la sicurezza.
La categoria di rischio II (medio) copre infrazioni con rischio di lesioni o danni ambientali, che richiedono correttivi sul posto o al termine del trasporto. Infine, la categoria di rischio III (basso) include infrazioni con rischio ridotto, per le quali le misure correttive possono essere adottate successivamente dall’impresa. Gli stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 23 giugno 2026 e applicare le nuove disposizioni dal 24 giugno 2026.


