Responsabilità committente: sicurezza negli appalti

Responsabilità committente: sicurezza negli appalti

La responsabilità committente nella gestione della sicurezza negli appalti è un obbligo centrale definito dal Dlgs 81/2008, in particolare dall’articolo 26. Questa normativa impone al datore di lavoro committente (DLC) una posizione di garanzia primaria, volta a tutelare l’integrità dei lavoratori dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi che operano all’interno del suo sito.

L’obiettivo del legislatore è prevenire gli infortuni che scaturiscono dal contatto tra diverse organizzazioni di lavoro. Il Testo Unico impone al DLC due obblighi fondamentali e non delegabili. Il primo è la verifica dell’idoneità tecnico-professionale (ITP) dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo. Questo controllo non è una mera formalità burocratica, come la semplice acquisizione di documentazione amministrativa, ma una valutazione sostanziale e preventiva. Il committente deve assicurarsi che l’esecutore possieda le capacità, le risorse umane e tecniche, e l’organizzazione necessarie per svolgere i lavori in sicurezza. L’omissione di questa verifica configura una “culpa in eligendo” (colpa nella scelta) in caso di infortunio.

Il secondo obbligo cardine è la promozione della cooperazione e del coordinamento per la gestione dei rischi interferenziali, ovvero quei pericoli specifici derivanti dalla sovrapposizione spaziale o temporale delle attività del committente e dell’appaltatore.

I confini della responsabilità committente

Lo strumento operativo per la gestione delle interferenze è il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). Il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere questo documento, allegandolo al contratto d’appalto, per analizzare nel dettaglio i rischi specifici generati dalla contiguità delle lavorazioni e definire le misure di prevenzione e protezione coordinate, nonché i relativi costi della sicurezza non soggetti a ribasso. È fondamentale, tuttavia, comprendere i precisi confini di questa responsabilità. Il committente è responsabile dei rischi che egli stesso introduce nel luogo di lavoro (rischi ambientali del sito) o che derivano dalla sovrapposizione tra le attività.

Non è, invece, automaticamente responsabile dei rischi “specifici” propri dell’attività dell’appaltatore. La gestione del rischio intrinseco alla mansione dell’appaltatore (ad esempio, il rischio di taglio per un falegname o il rischio di caduta dall’alto su un ponteggio montato dall’appaltatore) rimane un obbligo primario dell’appaltatore stesso, in quanto datore di lavoro dei propri dipendenti. Il committente non deve, e spesso non può, sostituirsi all’appaltatore nella gestione delle sue procedure operative specialistiche.

La responsabilità del committente si ferma, quindi, dove inizia l’autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore, purché quest’ultimo sia stato scelto correttamente e sia stato adeguatamente informato sui rischi del sito tramite il DUVRI.

L’ingerenza del committente e le implicazioni pratiche

Il confine della responsabilità, sebbene chiaro a livello normativo, può diventare labile nella pratica operativa. La linea di demarcazione si annulla, e la responsabilità del committente si espande fino a coprire anche i rischi specifici dell’appaltatore, nel momento in cui si verifica una “ingerenza” da parte del committente. L’ingerenza si manifesta quando il committente, o un suo preposto, si spinge oltre il mero coordinamento e impone specifiche modalità esecutive, detta i tempi o le procedure di lavoro dell’appaltatore, di fatto esautorando l’autonomia di quest’ultimo. In tali casi, il committente si comporta come un datore di lavoro “di fatto”, attirando su di sé la piena responsabilità per eventuali infortuni, anche se causati da rischi propri dell’appaltatore.

Per le imprese committenti, questo implica la necessità di trovare un difficile equilibrio: devono vigilare e coordinare (come richiesto dall’art. 26) senza però prevaricare l’autonomia dell’appaltatore. Per le imprese appaltatrici, significa dover garantire la propria autonomia gestionale e tecnica, applicando procedure di sicurezza adeguate ai propri rischi specifici.

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