Sicurezza lavoratori estero significa garantire l’incolumità dei dipendenti inviati in trasferta, un obbligo che ricade interamente sul datore di lavoro italiano. Il quadro normativo di riferimento è chiaro e si fonda su principi consolidati, poiché l’obbligo di tutela della salute e della sicurezza non cessa ai confini nazionali. Qualsiasi azienda con almeno un dipendente è chiamata alla salvaguardia del benessere dei propri collaboratori, non solo nella sede abituale, ma anche durante le missioni estere.
Il pilastro della legislazione italiana è l’articolo 2087 del codice civile, che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Questo principio è stato strutturato e reso operativo dal Dlgs 81/2008, che si applica a qualsiasi settore di attività e tipologia di rischio. Il testo unico recepisce i principi della direttiva europea 89/391, che ha introdotto il concetto fondamentale di valutazione del rischio, e si affianca ad altre normative UE rilevanti, come la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori.
Sicurezza lavoratori estero: le responsabilità indelegabili
Il Dlgs 81/08 identifica nel datore di lavoro il soggetto titolare della responsabilità principale in materia di sicurezza. Sebbene la gestione sia un processo condiviso che coinvolge diverse figure (come il dirigente, il preposto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente), la normativa individua due obblighi fondamentali che restano inderogabili. Il primo è la valutazione di tutti i rischi, che nel caso di trasferte deve necessariamente estendersi oltre i confini del sito produttivo abituale per includere i pericoli specifici del contesto di destinazione. Il secondo obbligo inderogabile è la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Questo documento, che costituisce la base dell’architettura di prevenzione aziendale, deve specificare i criteri adottati per l’individuazione dei rischi e contenere la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L’omissione o l’incompletezza di questa valutazione per le attività all’estero espone il datore di lavoro a responsabilità dirette in caso di infortunio o incidente.
Le implicazioni pratiche della valutazione dei rischi in trasferta
L’applicazione del Dlgs 81/08 alle trasferte internazionali impone un’estensione significativa e complessa della valutazione dei rischi. Il datore di lavoro non può limitarsi ad analizzare i rischi della mansione (ad esempio, l’uso di attrezzature), ma deve obbligatoriamente considerare i rischi specifici legati al paese di destinazione. Questa valutazione deve includere un’attenta analisi di fattori sanitari (malattie endemiche, standard igienici locali, strutture ospedaliere), geopolitici (stabilità politica, criminalità, rischio terrorismo), logistici (sicurezza dei trasporti e degli alloggi) e climatici.
Sulla base di questa analisi, il DVR deve programmare la prevenzione, definendo le misure di emergenza da attuare, le procedure di primo soccorso e le modalità di controllo sanitario, spesso gestite in collaborazione con il medico competente. È inoltre imperativo fornire un’informazione e una formazione adeguate e specifiche ai lavoratori, assicurandosi che siano consapevoli dei pericoli e delle procedure di sicurezza da adottare prima della partenza e durante la permanenza. Tutta la documentazione relativa a questa valutazione specifica per l’estero e alle azioni intraprese per mitigare il rischio deve essere conservata e tracciata in modo trasparente.


