Badge digitale nei cantieri: le nuove regole in vigore

Badge digitale nei cantieri: le nuove regole in vigore

Il badge digitale rappresenta la nuova frontiera per il contrasto al lavoro irregolare e per l’incremento della sicurezza nel settore edile. Questo comparto è storicamente caratterizzato da un’elevata incidenza di infortuni e da complesse sfide nella verifica della regolarità contributiva e formativa dei lavoratori. L’intervento normativo si inserisce nel solco tracciato dal Dlgs 81/2008, il testo unico sulla sicurezza.

Nello specifico, rafforza gli obblighi già previsti per i committenti e i datori di lavoro dall’articolo 90 (obblighi del committente) e dall’articolo 26 (verifica dell’idoneità tecnico-professionale). La frammentazione degli appalti, la frequente presenza di subappalti a cascata e la mobilità dei lavoratori rendono spesso complessi i controlli documentali tradizionali.

Il nuovo strumento, introdotto da recenti disposizioni legislative (Decreto Coesione), mira a superare queste criticità attraverso la digitalizzazione e l’interconnessione delle banche dati. La finalità è fornire un mezzo di verifica immediata e certa in fase di accesso al cantiere. L’obiettivo ultimo è assicurare che solo personale regolarmente assunto, formato secondo gli standard di legge e in possesso dell’idoneità sanitaria possa accedere alle aree di lavoro, elevando così gli standard di prevenzione.

Il badge digitale: funzionamento e dati contenuti

Il nuovo strumento si configura come una tessera digitale, assimilabile funzionalmente alla tessera sanitaria, che dovrà essere posseduta da tutto il personale operante nei cantieri temporanei o mobili, inclusi i lavoratori autonomi.

La gestione del sistema è affidata all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che utilizzerà una piattaforma dedicata per l’emissione e l’aggiornamento dei tesserini. Questo tesserino virtuale, o fisico se dotato di apposito lettore, raccoglierà e renderà immediatamente accessibili diverse informazioni fondamentali e verificate. Tra queste, i dati anagrafici e contrattuali del lavoratore, l’attestazione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza (secondo gli accordi stato-regioni) regolarmente ricevuta e ancora in corso di validità.

Sarà inoltre presente il certificato di idoneità sanitaria rilasciato dal medico competente, un requisito essenziale per molte mansioni edili. Il sistema è progettato per garantire l’interoperabilità con le banche dati già esistenti, in particolare quelle dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili (tramite la Commissione nazionale paritetica – Cnce).

Questo dialogo tra sistemi assicurerà l’allineamento automatico dei dati contributivi, assicurativi e sulla congruità della manodopera. L’entrata in vigore di questo obbligo è fissata per il 1° settembre 2025, data dalla quale i datori di lavoro e i committenti dovranno assicurare che ogni addetto ne sia provvisto prima dell’accesso al cantiere.

Obblighi per le imprese e impatto sui controlli

L’introduzione del tesserino digitale comporta conseguenze operative dirette per l’intera filiera. Per i committenti e i responsabili dei lavori, sorge l’obbligo di verificare il possesso e la regolarità del badge di chiunque acceda al sito di lavoro, configurando una responsabilità diretta in caso di inadempienza.

Per le imprese esecutrici, ciò significa dover implementare procedure di controllo sistematico agli ingressi e assicurare che tutto il proprio personale, così come quello delle ditte in subappalto, sia correttamente registrato sulla piattaforma dell’INL.

Per i lavoratori, il badge funge da “passaporto” professionale, attestando la loro regolarità e qualificazione, e offrendo una tutela maggiore contro forme di sfruttamento. Gli organi di vigilanza, come l’Ispettorato del lavoro, sono i principali beneficiari operativi: la semplice lettura del badge permetterà di verificare in tempo reale la conformità del lavoratore, superando le lunghe verifiche documentali cartacece. Il mancato adempimento degli obblighi di verifica comporterà sanzioni amministrative severe.

La normativa prevede multe significative per il committente o il responsabile dei lavori che ometta i controlli, calcolate in percentuale sull’importo complessivo dei lavori e con una soglia minima stabilita in diverse migliaia di euro. In casi di violazioni gravi o diffuse, potrà essere disposta anche la sospensione dell’attività del cantiere.

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