Sicurezza appalti: obblighi nel sopralluogo preliminare

Sicurezza appalti: obblighi nel sopralluogo preliminare

La sicurezza appalti e la gestione dei rischi interferenziali rappresentano uno degli ambiti più complessi e delicati nell’applicazione del Dlgs 81/2008. L’articolo 26 del Testo Unico pone in capo al datore di lavoro committente precisi obblighi di cooperazione, coordinamento e, soprattutto, di informazione nei confronti delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

La norma stabilisce che il committente deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i fornitori sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate. Solitamente, l’attenzione si focalizza sulla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e sulla fase esecutiva del contratto.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte acceso i riflettori sulla fase antecedente alla formalizzazione dell’accordo, ovvero quella precontrattuale. È in questo frangente che si colloca il sopralluogo preliminare, un momento tecnico fondamentale per permettere all’impresa esecutrice di prendere visione dei luoghi e formulare un’offerta economica congrua, che includa i costi per la sicurezza necessari a operare in quel specifico contesto.

Responsabilità giuridiche nella sicurezza appalti

L’orientamento giurisprudenziale consolida il principio secondo cui la sicurezza appalti non nasce esclusivamente con la firma del contratto, ma si attiva nel momento in cui si instaura una relazione fattuale tra le parti che comporta l’esposizione al rischio. Quando un’impresa esterna accede ai locali aziendali per effettuare un sopralluogo finalizzato alla stipula di un contratto d’appalto, si concretizza di fatto una situazione di interferenza. I giudici della suprema corte hanno evidenziato che il datore di lavoro committente non è esonerato dalle proprie posizioni di garanzia per il solo fatto che il contratto non sia ancora stato perfezionato.

Se l’accesso ai luoghi di lavoro espone il potenziale appaltatore a insidie o pericoli non adeguatamente segnalati (come pavimentazioni dissestate, aperture nel vuoto non protette o presenza di sostanze pericolose), e da ciò scaturisce un infortunio, la responsabilità può ricadere sul committente. L’obbligo di informazione sui rischi specifici dell’ambiente, previsto dall’articolo 26, deve quindi intendersi esteso anche a coloro che, pur non essendo ancora appaltatori formali, si trovano legittimamente all’interno del perimetro aziendale per esigenze connesse alla futura attività lavorativa.

Gestione operativa della fase precontrattuale

Le implicazioni pratiche di questa lettura normativa impongono alle aziende di rivedere le proprie procedure di affidamento dei lavori. Il sopralluogo non può essere gestito come una mera formalità amministrativa o commerciale, ma deve essere trattato come una fase operativa a tutti gli effetti, soggetta a misure di prevenzione. È necessario che il committente accompagni i rappresentanti delle ditte esterne durante la visita, indicando puntualmente i rischi presenti e interdicendo l’accesso ad aree non sicure o che richiedono dispositivi di protezione individuale specifici di cui i visitatori potrebbero essere sprovvisti.

Inoltre, fornire informazioni dettagliate sui rischi già in questa fase consente all’appaltatore di calcolare correttamente gli oneri per la sicurezza aziendale, evitando offerte al ribasso che potrebbero compromettere la tutela dei lavoratori in fase esecutiva. Una corretta gestione del sopralluogo, magari formalizzata attraverso un verbale di visita che attesti l’avvenuta informativa sui rischi evidenti, tutela il committente da eventuali contestazioni e riduce drasticamente la probabilità di eventi infortunistici ancor prima dell’apertura del cantiere. La diligenza nella fase precontrattuale diventa così il primo, fondamentale tassello per la costruzione di un appalto sicuro e conforme ai dettami del Dlgs 81/2008.

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