La protezione cadute dall’alto rappresenta una delle sfide più critiche nella gestione della sicurezza sul lavoro, essendo questo tipo di infortunio una delle cause principali di eventi gravi o mortali nei cantieri e negli ambienti industriali. Il quadro normativo di riferimento, strutturato all’interno del Titolo IV del Dlgs 81/2008, stabilisce una gerarchia precisa delle misure di prevenzione, privilegiando le protezioni collettive rispetto a quelle individuali.
Tuttavia, l’evoluzione tecnica e la necessità di allinearsi ai più moderni standard internazionali hanno reso necessario un aggiornamento delle disposizioni specifiche relative all’accesso in quota tramite scale fisse a pioli. In questo contesto interviene il Decreto Legge 159/2025, che introduce modifiche sostanziali volte a incrementare i livelli di sicurezza per gli operatori che svolgono attività di manutenzione o controllo su coperture, macchinari e impianti in quota, ridefinendo i requisiti tecnici delle strutture di accesso verticale.
Nuovi standard per la protezione cadute su scale
Le disposizioni introdotte dal recente provvedimento legislativo segnano un cambio di passo nella concezione della protezione cadute per le scale verticali fisse. La novità principale riguarda il superamento progressivo della tradizionale gabbia di sicurezza come unico presidio di tutela per le quote elevate. Sebbene la gabbia abbia rappresentato per decenni lo standard costruttivo, l’analisi tecnica degli infortuni ha evidenziato come essa, pur limitando lo spazio di caduta, non sia sempre in grado di arrestarla in modo sicuro e possa anzi ostacolare le operazioni di soccorso o causare traumi secondari durante l’evento accidentale.
Il Decreto spinge verso l’adozione obbligatoria di sistemi di ancoraggio lineari rigidi o flessibili (linee vita verticali), integrati alla struttura della scala. Questi sistemi, conformi alle norme tecniche più recenti, prevedono che l’operatore sia costantemente assicurato tramite un dispositivo anticaduta guidato che scorre lungo un binario o un cavo, bloccandosi istantaneamente in caso di perdita di equilibrio. Tale soluzione trasforma la protezione da passiva a attiva, garantendo l’arresto della caduta in pochi centimetri e riducendo drasticamente le conseguenze fisiche per il lavoratore.
Gestione dei DPI e adeguamento strutturale
L’applicazione di queste nuove regole comporta implicazioni operative immediate per i datori di lavoro e i responsabili tecnici. L’installazione di scale dotate di linea di ancoraggio rigida o flessibile impone un aggiornamento puntuale della valutazione dei rischi, poiché introduce l’obbligo di utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) di terza categoria. Non è più sufficiente garantire l’accesso alla scala; è necessario fornire all’operatore l’imbracatura corretta e il dispositivo scorrevole (navetta o carrello) compatibile con il sistema installato, come indicato dal fabbricante. Questo passaggio richiede una formazione e un addestramento specifici (articolo 77 del Dlgs 81/2008) per l’uso corretto dell’attrezzatura e per le procedure di soccorso in quota.
Per gli impianti esistenti, il decreto prevede un regime transitorio per l’adeguamento, che obbliga le aziende a censire le scale fisse presenti e a programmare la sostituzione o l’integrazione dei sistemi di sicurezza, privilegiando le soluzioni che offrono le migliori garanzie prestazionali in relazione all’altezza e alla frequenza di utilizzo. La manutenzione periodica dei sistemi anticaduta diventa infine un elemento essenziale per mantenere la conformità e l’efficacia della protezione nel tempo.


