La gestione degli apparecchi sollevamento materiali e persone costituisce un aspetto critico della prevenzione tecnica in azienda, disciplinato rigorosamente dal Titolo III del Dlgs 81/2008. L’articolo 71 del Testo Unico impone al datore di lavoro non solo di mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e idonee allo scopo, ma anche di garantirne il mantenimento in buono stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Per una specifica categoria di attrezzature, elencate tassativamente nell’Allegato VII del Decreto (tra cui gru, piattaforme di lavoro elevabili, carrelli semoventi a braccio telescopico, idroestrattori e ponti sospesi), il legislatore ha previsto un regime di controllo speciale. Tale regime obbliga a sottoporre le macchine a verifiche periodiche volte a accertarne lo stato di conservazione e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza. Questo iter amministrativo e tecnico non è derogabile e si affianca, senza sostituirla, alla normale attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che deve essere regolarmente effettuata e registrata.
Iter per gli apparecchi sollevamento e verifiche INAIL
Il processo di conformità per gli apparecchi sollevamento inizia con la messa in servizio dell’attrezzatura. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tale evento all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), utilizzando le procedure telematiche dedicate (applicativo civa), al fine di ottenere il numero di matricola dell’apparecchio. Successivamente, deve essere richiesta la “prima verifica periodica”, che è di competenza esclusiva dell’INAIL e deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta. Decorsa tale scadenza senza che l’Istituto abbia provveduto, il datore di lavoro può rivolgersi ai soggetti pubblici (Asl/Arpa) o ai soggetti abilitati privati indicati nella richiesta originaria. Le verifiche successive alla prima hanno periodicità variabile (annuale, biennale o triennale) in funzione della tipologia di macchina e della sua vetustà, come indicato nell’Allegato VII. Per queste verifiche ricorrenti, il datore di lavoro è libero di rivolgersi direttamente all’Asl competente per territorio o a un soggetto abilitato privato, senza dover attendere il silenzio-inadempimento dell’ente pubblico.
Obblighi documentali e mantenimento della conformità
Le implicazioni pratiche per le aziende sono rilevanti, poiché il mancato rispetto delle scadenze di verifica comporta sanzioni amministrative pecuniarie e penali, oltre al fermo macchina immediato in caso di ispezione. È fondamentale che il datore di lavoro o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) monitorino attentamente lo scadenziario delle verifiche, pianificando gli interventi con congruo anticipo. Oltre ai verbali rilasciati dai tecnici verificatori, l’azienda deve curare con estrema diligenza il “registro di controllo” (o registro delle manutenzioni), dove devono essere annotati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, le sostituzioni di componenti (come funi o catene), le anomalie riscontrate e le riparazioni effettuate. Questo documento deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno tre anni. È importante sottolineare che l’esito positivo della verifica periodica non esime il datore di lavoro dalla responsabilità di garantire la sicurezza della macchina nell’intervallo tra un controllo e l’altro, intervenendo tempestivamente qualora si manifestino malfunzionamenti o usure anomale.


