Formatori sicurezza: requisiti e criteri di qualifica

Formatori sicurezza: requisiti e criteri di qualifica

La qualità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un elemento imprescindibile per garantire l’efficacia delle misure di prevenzione e il rispetto degli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008. L’articolo 37 del Testo Unico pone l’accento sulla necessità che tale formazione sia erogata da soggetti competenti, ma è il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 a definire nel dettaglio i criteri di qualificazione della figura del formatore-docente.

Questo provvedimento normativo ha introdotto regole certe per accertare che chi sale in cattedra possieda non solo le conoscenze teoriche, ma anche l’esperienza pratica e le capacità didattiche necessarie per trasferire efficacemente i concetti di tutela e prevenzione. Il legislatore ha voluto così superare l’improvvisazione, stabilendo che la competenza non si autocertifica, ma deve essere dimostrabile attraverso il possesso di specifici requisiti che combinano istruzione, esperienza lavorativa nel settore e abilità comunicative.

I sei criteri per i formatori sicurezza qualificati

Il Decreto del 2013 individua sei criteri (contraddistinti dalle lettere da A a F), il possesso di almeno uno dei quali è condizione necessaria per acquisire la qualifica di formatori sicurezza. Alla base di tutti i profili vi è il prerequisito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatta eccezione per i datori di lavoro che formano i propri dipendenti, per i quali sussistono deroghe specifiche. I criteri spaziano dal possesso di un percorso formativo specifico (come un master o corsi abilitanti con verifica finale) all’esperienza documentata.

Ad esempio, il criterio “A” valorizza chi ha già effettuato docenze per un numero significativo di ore nel triennio precedente, mentre altri criteri (come il “C” o il “D”) combinano la partecipazione a corsi specifici (ad esempio un corso di 64 ore in materia di salute e sicurezza) con un’esperienza lavorativa coerente di almeno 12 o 18 mesi. Particolare rilevanza assume il criterio della capacità didattica, che deve essere acquisita tramite percorsi formativi dedicati (corsi “train the trainer”) o dimostrata attraverso un’esperienza d’aula consolidata. Questa struttura modulare permette di valorizzare sia il percorso accademico che quello professionale, garantendo che il docente conosca a fondo la materia e sappia insegnarla.

Aggiornamento professionale e verifica della conformità

Il mantenimento della qualifica nel tempo non è automatico, ma è subordinato a un preciso obbligo di aggiornamento professionale. La normativa impone ai docenti qualificati di frequentare corsi di aggiornamento per un totale di almeno 24 ore nell’arco di ogni triennio, oppure di alternare la formazione con l’attività di docenza attiva. Questo meccanismo serve a garantire che le competenze non diventino obsolete di fronte all’evoluzione normativa e tecnica.

Per le aziende e gli enti di formazione, la verifica dei requisiti del docente è un passaggio cruciale: affidare un corso a un formatore privo dei requisiti di legge rende la formazione “non conforme” e, di conseguenza, nulla agli effetti del Dlgs 81/2008, esponendo il datore di lavoro a sanzioni per mancata formazione e al rischio di dover ripetere l’intero percorso. È dunque fondamentale richiedere e conservare il curriculum vitae del formatore, che deve evidenziare chiaramente in base a quale dei sei criteri previsti dal decreto egli matura la propria idoneità all’insegnamento.

Come possiamo aiutarti?