Pulizia macchine e DVR: i rischi dell'omessa valutazione

Pulizia macchine e DVR: i rischi dell’omessa valutazione

La corretta individuazione dei rischi nelle fasi di manutenzione e pulizia dei macchinari rappresenta un obbligo indelegabile spesso sottovalutato, come confermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 38145 del 24 novembre 2025. I giudici di legittimità hanno ribadito la responsabilità penale del datore di lavoro per un grave infortunio occorso a un dipendente durante la pulizia manuale di una taglierina per laminati.

Il caso evidenzia come la mancata inclusione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) delle specifiche procedure di pulizia – considerate erroneamente attività accessorie o a basso rischio – costituisca una violazione strutturale delle norme di sicurezza (Dlgs 81/2008).

L’omissione non riguarda solo l’aspetto formale del documento, ma investe la carenza di misure tecniche organizzative, lasciando che i lavoratori operino sulla base di “prassi informali” pericolose, spesso senza i necessari blocchi energetici e senza una formazione specifica per gestire i rischi residui.

Il caso: infortunio durante la pulizia e carenze nel DVR

L’incidente oggetto della sentenza è avvenuto durante un’operazione di routine: la pulizia manuale dei rulli di una macchina, eseguita con stracci e solventi. L’operatore, agendo con l’impianto non adeguatamente segregato, è rimasto incastrato con l’avambraccio tra gli organi in movimento, riportando lesioni gravissime. L’analisi forense ha fatto emergere un quadro di inadempienze sistemiche: il datore di lavoro aveva omesso di valutare nel DVR la fase di pulizia come un rischio residuale critico. Nonostante la macchina fosse marcata CE, l’operazione richiedeva l’accesso a parti pericolose che, in assenza di una procedura di “Lock-Out/Tag-Out” (LOTO) o di misure tecniche che impedissero il riavvio accidentale, esponevano il lavoratore a un pericolo mortale. La Corte ha sottolineato che la prevedibilità dell’evento e la ripetitività dell’azione di pulizia imponevano l’adozione di protocolli di sicurezza rigidi, non surrogabili dalla generica esperienza del lavoratore. Inoltre, è stata rilevata la mancata sorveglianza sanitaria (visite preventive e periodiche), aggravando la posizione di garanzia del datore di lavoro.

Procedure operative e gestione dei rischi residui

Le implicazioni di questa pronuncia per le aziende manifatturiere sono rilevanti. Non è sufficiente che un macchinario sia sicuro durante il normale ciclo produttivo; il DVR deve analizzare dettagliatamente anche le fasi transitorie, come la pulizia, la manutenzione e il settaggio (attrezzaggio). Se il rischio non può essere eliminato alla fonte (rischio residuo), deve essere gestito attraverso procedure operative formali che vietino interventi “a caldo” o con organi in movimento non protetti. È indispensabile codificare le istruzioni per la fermata in sicurezza, l’isolamento delle fonti di energia e la verifica dell’assenza di tensione prima di qualsiasi intervento manuale. Parallelamente, la formazione e l’addestramento (art. 37 e 73 del Dlgs 81/08) devono essere specifici per queste mansioni: il lavoratore deve essere consapevole che la pulizia non è un’attività “banale”, ma una fase critica che richiede la massima aderenza alle procedure. Ignorare questi aspetti nel DVR equivale a tollerare un rischio occulto, trasformando un’attività ordinaria in una potenziale trappola giudiziaria e umana.

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