Infortunio in sopralluogo: responsabilità senza incarico

Infortunio in sopralluogo: responsabilità senza incarico

La responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio non è vincolata esclusivamente alla formalizzazione di un contratto d’appalto o d’opera, ma si estende anche alle fasi preliminari e precontrattuali. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo di tutela sancito dal Dlgs 81/2008 e dall’articolo 2087 del Codice Civile scatta nel momento in cui un soggetto esterno viene invitato o autorizzato ad accedere ai luoghi di lavoro per effettuare un sopralluogo tecnico, anche se finalizzato alla mera formulazione di un preventivo.

La giurisprudenza di legittimità smonta la tesi difensiva secondo cui, in assenza di un incarico formalizzato, non sussisterebbe la posizione di garanzia del committente. Al contrario, colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi e delle fonti di pericolo è tenuto a garantire l’incolumità di chiunque vi acceda legittimamente per ragioni connesse all’attività aziendale, applicando i principi di cooperazione e coordinamento previsti dall’articolo 26 del Testo Unico.

Analisi del rischio nella fase precontrattuale

Il nodo centrale della questione riguarda la gestione del rischio durante le visite tecniche o i rilevamenti misure che precedono l’affidamento dei lavori. In questa fase, sebbene non sia ancora stato redatto un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), si concretizza comunque un’esposizione ai pericoli specifici dell’ambiente di lavoro (es. cadute dall’alto, presenza di lucernari non calpestabili, rischio elettrico). I giudici sottolineano che il soggetto che effettua il sopralluogo, pur essendo un professionista o un imprenditore, si trova in una condizione di “interferenza” operativa. Il committente ha quindi il dovere di informare dettagliatamente l’ospite sui rischi esistenti e, soprattutto, di mettere in sicurezza l’area oggetto di visita o di accompagnare il tecnico vietando l’accesso a zone interdette. L’omissione di queste cautele, come la mancata segnalazione di una copertura fragile o di un dislivello, costituisce una colpa specifica che genera responsabilità penale in caso di evento lesivo, indipendentemente dal fatto che il contratto non sia stato ancora firmato.

Procedure di accesso e gestione dei visitatori tecnici

Le implicazioni operative per le aziende impongono di trattare la fase del sopralluogo con lo stesso rigore riservato all’esecuzione dell’appalto. È fondamentale proceduralizzare l’accesso dei fornitori potenziali: il datore di lavoro o un suo delegato competente devono sempre accompagnare i tecnici esterni, fornendo loro un’informativa preliminare sui rischi (anche sintetica) e verificando che indossino i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per la natura dell’ambiente (es. scarpe antinfortunistiche, caschetto). Non è ammissibile lasciare che soggetti terzi si muovano in autonomia all’interno del perimetro aziendale o su coperture, presumendo che la loro qualifica professionale li renda immuni dai pericoli strutturali dell’edificio che non conoscono. La diligenza richiesta impone di anticipare la tutela: se l’area non è sicura, il sopralluogo deve essere impedito o effettuato con modalità protette (es. piattaforme aeree), poiché la firma del contratto è un atto burocratico, ma il rischio per la vita è un fatto reale e immediato.

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