La sicurezza antincendio nelle cantine vinicole è un tema complesso che intreccia la gestione di liquidi potenzialmente infiammabili (l’alcol etilico contenuto nel vino) con la logistica di magazzino. Con la recente Nota n. 17796 del 26 novembre 2024, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito chiarimenti essenziali sull’assoggettabilità di queste strutture ai controlli di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011. Il nodo cruciale riguarda la classificazione del vino: deve essere considerato un “liquido infiammabile” ai fini dell’Attività 12, oppure il rischio principale risiede altrove?
Vino e infiammabilità: il limite del 20%
La nota chiarisce un aspetto tecnico fondamentale: le soluzioni acquose di alcol etilico (come il vino) con concentrazione inferiore al 20% in volume non sono classificate come liquidi infiammabili ai fini dell’assoggettamento all’Attività 12 (“Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili”).
Di conseguenza, una cantina che stocca esclusivamente vini con gradazione standard non rientra in questa specifica categoria di rischio, a meno che il liquido non venga riscaldato sopra il suo punto di infiammabilità durante il processo produttivo. Tuttavia, questo non esonera l’attività da altri obblighi: se lo stoccaggio avviene in contenitori combustibili (botti in legno) o se sono presenti imballaggi (cartoni, pallet, cassette), l’azienda potrebbe rientrare nell’Attività 70 (“Locali adibiti a depositi… con carico di incendio superiore a 600 MJ/mq”), qualora la superficie lorda superi i 1000 mq e il quantitativo di materiale combustibile sia rilevante.
Rischio atmosfere e CO2: oltre l’incendio
Se il rischio incendio legato al liquido è spesso sovrastimato, non va sottovalutato il rischio chimico e di esplosione/asfissia legato alla fermentazione. Durante questa fase, si produce grandi quantità di anidride carbonica (CO2), un gas più pesante dell’aria che tende ad accumularsi in basso (fosse, cunicoli, piani interrati), creando atmosfere asfissianti letali. Inoltre, la presenza di vapori di etanolo, seppur modesta, richiede una valutazione del rischio esplosione (ATEX) nelle zone di lavorazione e stoccaggio, imponendo sistemi di ventilazione adeguati e, ove necessario, impianti elettrici conformi.


