Il rischio incendio nei depositi aziendali di carburante assume un rilievo centrale alla luce della sentenza n. 1047/2026 della Corte di Cassazione penale. Il quadro normativo di riferimento è composto dal Dlgs 81/2008, in particolare dagli articoli 62 e 63, che definiscono il concetto di luogo di lavoro e gli obblighi di sicurezza, nonché dall’art. 437 del codice penale, che sanziona l’omissione di mezzi destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro.
A questo si affianca il profilo fiscale e penale disciplinato dal Dlgs 504/1995, relativo alla detenzione e alla miscelazione di prodotti energetici soggetti ad accisa. Il contesto regolatorio evidenzia come la sicurezza antincendio non sia limitata ai luoghi di vendita o produzione, ma si estenda a ogni spazio aziendale accessibile ai lavoratori.
Rischio incendio e qualificazione del deposito come luogo di lavoro
Il rischio incendio costituisce il fulcro della pronuncia, che chiarisce come anche un deposito interno o un punto di rifornimento “privato” possa essere qualificato come luogo di lavoro. La Corte ha richiamato l’art. 62 del Dlgs 81/2008, secondo cui sono luoghi di lavoro non solo gli spazi con postazioni stabili, ma tutti gli ambienti di pertinenza aziendale ai quali il lavoratore accede nell’ambito della propria attività.
La destinazione del carburante al solo uso interno non esclude l’obbligo di prevenzione, poiché il rifornimento dei mezzi implica l’accesso di autisti o dipendenti. In tale contesto, l’assenza di estintori, segnalazioni o altri presidi antincendio è ritenuta penalmente rilevante, in quanto espone i lavoratori a un pericolo concreto e prevedibile.
Impatti operativi per imprese con depositi e flotte aziendali
Le conseguenze pratiche della sentenza sono di forte impatto per le imprese dotate di depositi interni di carburante o sistemi di rifornimento per la flotta aziendale. Le aziende devono considerare tali spazi come aree soggette a piena applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, con obbligo di valutazione del rischio incendio, adozione di presidi idonei e adeguata segnaletica. Il mancato adeguamento espone a responsabilità penali, anche in assenza di attività di vendita del carburante.
Per i lavoratori, la decisione rafforza la tutela contro rischi spesso sottovalutati, rendendo chiaro che la sicurezza deve essere garantita in ogni fase operativa. La pronuncia rappresenta quindi un richiamo alla necessità di integrare gli adempimenti fiscali e quelli prevenzionistici in una gestione unitaria del rischio.


