Candidate List REACH: nuove sostanze SVHC

Candidate List REACH: nuove sostanze SVHC

La candidate list REACH è l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti individuate ai sensi del regolamento CE 1907/2006. L’inserimento di nuove sostanze nella lista comporta l’applicazione di specifici obblighi giuridici per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle. Il regolamento REACH prevede infatti che le sostanze classificate come SVHC, in quanto cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o persistenti e bioaccumulabili, siano oggetto di un sistema di controllo rafforzato lungo l’intera catena di approvvigionamento. 

L’aggiornamento periodico della lista rappresenta un passaggio centrale nella strategia europea di tutela della salute umana e dell’ambiente, con effetti immediati sugli adempimenti documentali e informativi delle imprese.

Le nuove sostanze inserite e i criteri di classificazione

Le nuove sostanze inserite nella candidate list REACH sono state individuate sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 57 del regolamento CE 1907/2006. La classificazione come SVHC deriva dalla presenza di proprietà di particolare pericolosità, tra cui effetti cancerogeni, interferenza endocrina o elevata persistenza ambientale. L’aggiornamento amplia l’elenco delle sostanze soggette a monitoraggio e rafforza il principio di precauzione che ispira la normativa europea in materia di sostanze chimiche. 

La procedura di inserimento prevede una valutazione tecnica e scientifica delle evidenze disponibili, con l’obiettivo di prevenire rischi a lungo termine per lavoratori, consumatori e ambiente. L’inclusione nella lista non determina automaticamente un divieto, ma rappresenta il primo passo verso possibili future restrizioni o autorizzazioni specifiche, qualora la sostanza venga inserita nell’allegato XIV del regolamento REACH.

Gli obblighi per le imprese e l’impatto sulla sicurezza

Le imprese che producono, importano o utilizzano sostanze inserite nella candidate list REACH devono verificare immediatamente la propria posizione rispetto agli obblighi previsti dal regolamento. L’aggiornamento delle schede di dati di sicurezza diventa prioritario, così come la comunicazione tempestiva lungo la catena di fornitura. Nel caso in cui le sostanze siano presenti in articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, scattano specifici obblighi informativi verso clienti e destinatari professionali.

Le aziende devono inoltre valutare l’eventuale necessità di notifiche alle autorità competenti e predisporre strategie di sostituzione qualora tecnicamente ed economicamente sostenibili. L’impatto si riflette anche sulla valutazione del rischio chimico ai sensi del Dlgs 81/08, che impone al datore di lavoro di aggiornare il documento di valutazione dei rischi in presenza di nuove evidenze sulla pericolosità delle sostanze utilizzate. Una gestione tempestiva e strutturata consente di ridurre l’esposizione dei lavoratori e di prevenire criticità sanzionatorie, rafforzando al contempo la conformità normativa e la responsabilità sociale d’impresa.

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