La sorveglianza sanitaria CEM è disciplinata dal Dlgs 81/2008, Titolo VIII, Capo IV, che regola la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici. I CEM comprendono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da impianti elettrici, macchinari industriali, sistemi di telecomunicazione e apparecchiature sanitarie.
La normativa recepisce la direttiva 2013/35/UE e stabilisce valori limite di esposizione e livelli di azione che il datore di lavoro deve rispettare a seguito della valutazione del rischio. La sorveglianza sanitaria CEM si attiva quando dalla valutazione emergano condizioni tali da poter comportare effetti sulla salute o quando siano superati determinati livelli di azione. Il medico competente, ai sensi dell’articolo 41 del Dlgs 81/2008, definisce protocolli sanitari specifici in funzione della tipologia e dell’intensità dell’esposizione.
La sorveglianza sanitaria CEM tra valutazione del rischio e livelli di esposizione
La sorveglianza sanitaria CEM è strettamente collegata alla valutazione preventiva dei rischi effettuata dal datore di lavoro con il supporto delle figure della prevenzione. I campi elettromagnetici possono generare effetti diretti, come stimolazione di nervi e muscoli o aumento della temperatura corporea, ed effetti indiretti, quali interferenze con dispositivi medici impiantabili o rischio di correnti di contatto.
La normativa distingue tra valori limite di esposizione, che non devono mai essere superati, e livelli di azione, il cui superamento impone l’adozione di misure correttive e può determinare l’attivazione della sorveglianza sanitaria. La valutazione deve considerare frequenza, intensità e durata dell’esposizione, oltre alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili. Il medico competente, sulla base dei risultati tecnici, programma visite preventive e periodiche mirate, con accertamenti coerenti rispetto ai rischi individuati.
Implicazioni operative per imprese e lavoratori esposti a CEM
La corretta gestione della sorveglianza sanitaria CEM comporta una responsabilità organizzativa significativa per le imprese. Il datore di lavoro deve aggiornare periodicamente la valutazione del rischio, integrare le misure tecniche e organizzative necessarie e assicurare che il personale sia adeguatamente informato e formato.
La pianificazione delle visite mediche deve essere proporzionata al livello di esposizione e documentata all’interno della cartella sanitaria e di rischio. La collaborazione tra datore di lavoro, RSPP e medico competente consente di individuare tempestivamente eventuali criticità e di ridurre l’esposizione attraverso soluzioni tecniche, schermature o modifiche organizzative.
Per i lavoratori, la sorveglianza sanitaria CEM rappresenta una garanzia di tutela preventiva e di monitoraggio continuo, soprattutto nei contesti industriali, sanitari o tecnologici dove le sorgenti elettromagnetiche sono presenti in modo significativo. La gestione strutturata del rischio CEM rafforza la cultura della prevenzione e contribuisce a un sistema di sicurezza coerente con gli standard europei.


