Biossido di titanio: nuova classificazione UE

Biossido di titanio: nuova classificazione UE

Il biossido di titanio torna al centro dell’attenzione normativa europea a seguito dell’annullamento della classificazione armonizzata come sostanza sospettata di cancerogenicità per inalazione in determinate forme in polvere. La precedente classificazione era stata introdotta nell’ambito del regolamento CLP relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. 

La decisione ha inciso sull’obbligo di apposizione di specifiche indicazioni di pericolo in etichetta per le miscele contenenti biossido di titanio in concentrazioni superiori a determinate soglie. 

Il quadro di riferimento resta comunque ancorato agli obblighi generali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Dlgs 81/2008 e alla disciplina europea sulle sostanze chimiche. La rimozione della classificazione armonizzata non equivale a una liberalizzazione indiscriminata dell’uso della sostanza, ma modifica l’inquadramento formale del pericolo ai fini dell’etichettatura e della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento.

Biossido di titanio e effetti della revoca della classificazione

Il biossido di titanio, ampiamente utilizzato in vernici, rivestimenti, materie plastiche e altri prodotti industriali, era stato oggetto di una classificazione come sospetto cancerogeno per inalazione in specifiche condizioni di polverosità. La successiva pronuncia giurisdizionale europea ha annullato tale classificazione, ritenendo non sufficientemente fondata la valutazione tecnico-scientifica che ne aveva giustificato l’introduzione. La conseguenza principale riguarda la rimozione dell’obbligo di riportare la specifica indicazione di pericolo nelle etichette delle miscele contenenti la sostanza nelle forme precedentemente interessate. 

Restano tuttavia applicabili gli obblighi di valutazione del rischio chimico e di gestione delle sostanze pericolose secondo i principi generali di prevenzione. Le imprese devono quindi verificare l’aggiornamento delle schede di dati di sicurezza e adeguare, se necessario, la documentazione tecnica e le procedure interne. La modifica incide sulla classificazione armonizzata, ma non elimina la necessità di considerare le caratteristiche fisiche della sostanza, in particolare quando utilizzata in forma di polvere fine.

Implicazioni per imprese, RSPP e gestione del rischio chimico

Le imprese che utilizzano biossido di titanio nei propri processi produttivi devono riesaminare la documentazione relativa alla classificazione delle miscele e aggiornare le informazioni fornite ai lavoratori. La revisione della classificazione armonizzata può comportare un alleggerimento di alcuni obblighi formali in materia di etichettatura, ma non incide sugli obblighi sostanziali di valutazione del rischio previsti dal Dlgs 81/2008

Il datore di lavoro resta tenuto a valutare l’esposizione dei lavoratori alle polveri e ad adottare misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a ridurre il rischio. Per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, l’aggiornamento rappresenta un passaggio da integrare nel documento di valutazione dei rischi e nelle procedure di informazione e formazione. 

La corretta gestione del rischio chimico deve continuare a basarsi su un’analisi concreta delle condizioni operative, tenendo conto delle modalità di utilizzo, della ventilazione degli ambienti e dei dispositivi di protezione individuale impiegati. La nuova situazione normativa richiede quindi attenzione e aggiornamento, ma non consente di abbassare il livello di vigilanza nei confronti delle esposizioni professionali.

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