Le verifiche periodiche attrezzature rappresentano un obbligo centrale nel sistema di prevenzione delineato dal Dlgs 9 aprile 2008 n. 81. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha adottato il Decreto Direttoriale n. 14 del 24 febbraio 2026 con cui è stato ufficialmente pubblicato il 69° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11.
Il provvedimento sostituisce integralmente il precedente 68° elenco e recepisce le più recenti istanze di iscrizione, variazione delle abilitazioni e modifica degli organici presentate dai soggetti interessati. L’aggiornamento periodico degli elenchi costituisce uno strumento essenziale per garantire la qualità e la legittimità delle verifiche, che incidono direttamente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Verifiche periodiche attrezzature: contenuti del 69° elenco
Il Nuovo decreto aggiorna l’elenco dei soggetti autorizzati a operare nelle diverse regioni e per i diversi gruppi di attrezzature individuati dall’Allegato VII del Dlgs 81/2008. L’elenco distingue le abilitazioni con indicazione delle nuove autorizzazioni, delle estensioni, delle rinunce o revoche e delle eventuali sospensioni. I gruppi di riferimento comprendono gli apparecchi di sollevamento materiali, il sollevamento persone e le attrezzature a pressione riconducibili ai settori gas, vapore e riscaldamento.
L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dei pareri espressi dalla Commissione competente sulle istanze di variazione e sulla composizione degli organici tecnici dei soggetti abilitati. Il decreto ribadisce inoltre gli obblighi organizzativi e documentali cui tali soggetti sono tenuti, tra cui il rispetto delle tempistiche stabilite dal decreto interministeriale 11 aprile 2011, la tenuta di un registro informatizzato dei verbali e la trasmissione trimestrale dei dati per via telematica. È previsto anche l’obbligo di conservazione della documentazione per almeno dieci anni e di comunicazione preventiva di ogni variazione rilevante sotto il profilo organizzativo.
Obblighi del datore di lavoro e regime sanzionatorio
Il sistema delle verifiche periodiche coinvolge direttamente il datore di lavoro. L’articolo 71 del Dlgs 81/2008 impone che le attrezzature indicate nell’Allegato VII siano sottoposte a controlli finalizzati a verificarne lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza.
La prima verifica è effettuata dall’Inail, che può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, mentre le successive possono essere affidate alle Asl o ai soggetti privati iscritti negli elenchi ministeriali aggiornati. La scelta del soggetto incaricato resta in capo al datore di lavoro, che deve assicurare il rispetto delle scadenze e la tracciabilità degli adempimenti. La mancata effettuazione delle verifiche comporta conseguenze rilevanti sotto il profilo sanzionatorio, con ammenda o arresto nei casi previsti.
L’aggiornamento del 69° elenco rafforza quindi il quadro di riferimento operativo, offrendo alle imprese un elenco ufficiale e aggiornato cui attenersi per garantire la regolarità delle verifiche e prevenire responsabilità penali e amministrative.


