L’ETS2 introduce un nuovo sistema europeo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO₂, distinto dall’ETS tradizionale e rivolto ai settori dell’edilizia, del trasporto stradale, della piccola industria, dell’artigianato e delle attività che utilizzano combustibili non già ricompresi nel sistema ETS1. Il riferimento normativo è la Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva UE 2023/959, recepita in Italia nel Dlgs 47/2020, come aggiornato dal Dlgs 147/2024.
Il sistema non individua come soggetti obbligati i consumatori finali, ma coloro che immettono in consumo combustibili, come distributori, fornitori e depositari fiscali. Per il ciclo 2026 assumono particolare rilievo gli obblighi di comunicazione delle emissioni 2025 e il regime derogato previsto per i casi in cui non sia possibile acquisire nei tempi ordinari la dichiarazione di verifica da parte di un organismo accreditato.
ETS2 e regime derogato per il ciclo 2026
L’ETS2 prevede, a partire dall’anno civile 2025, il monitoraggio delle emissioni collegate ai combustibili immessi in consumo, sulla base di un piano di monitoraggio approvato. La comunicazione annuale delle emissioni deve essere trasmessa tramite il portale ETS2 entro il 30 aprile 2026, con riferimento alle emissioni dell’anno precedente. In via ordinaria, la comunicazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di verifica rilasciata da un verificatore accreditato.
Tuttavia, per il solo ciclo 2026, è stato previsto un regime derogato legato alla difficoltà oggettiva di ottenere entro il termine del 30 aprile la verifica da parte degli organismi accreditati disponibili. In questo caso, il soggetto regolamentato può trasmettere la comunicazione delle emissioni anche senza dichiarazione di verifica, allegando però il contratto sottoscritto con l’ente incaricato, dal quale risulti l’impegno al rilascio dell’attestato entro il 30 giugno 2026.
Impatti organizzativi e attenzione ai costi indiretti
Le imprese direttamente interessate devono organizzare con precisione dati, contratti, procedure e scadenze, perché la deroga non elimina l’obbligo, ma consente solo un’integrazione successiva della documentazione di verifica. La comunicazione inviata entro il 30 aprile deve quindi essere accurata e coerente con il piano di monitoraggio, evitando di considerare l’aggiornamento successivo come una possibilità di correzione generale dei dati.
Anche le imprese non soggette direttamente agli obblighi ETS2 dovranno seguire con attenzione l’evoluzione del sistema, perché dal 2027 il meccanismo potrà incidere sui costi dei combustibili utilizzati in attività produttive, trasporti, servizi e riscaldamento. Per questo, il tema non riguarda soltanto la compliance ambientale dei soggetti regolamentati, ma anche la programmazione economica delle imprese, la gestione energetica e la capacità di valutare con anticipo gli effetti indiretti sui costi aziendali.


