La resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione entra in una nuova fase con il Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione, adottato il 16 marzo 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3 giugno 2026. Il provvedimento integra il Regolamento (UE) 2024/3110, che ha ridefinito il quadro armonizzato per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e ha abrogato il precedente Regolamento (UE) n. 305/2011.
La base giuridica è contenuta nell’articolo 5, paragrafo 5, terzo comma, del nuovo regolamento CPR, che attribuisce alla Commissione il compito di definire le classi di prestazione riferite alle caratteristiche essenziali dei prodotti. L’articolo 1 del Regolamento delegato stabilisce che le classi relative alla resistenza al fuoco sono quelle indicate nell’allegato, mentre l’articolo 2 ne fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, quindi al 23 giugno 2026. Il nuovo atto non modifica gli obiettivi generali della prevenzione incendi, ma assicura che la dichiarazione delle prestazioni continui a basarsi su criteri uniformi e riconoscibili in tutti gli Stati membri.
La resistenza al fuoco mantiene classi e criteri già noti
La principale novità riguarda l’inserimento formale delle classi di resistenza al fuoco nel nuovo sistema europeo dei prodotti da costruzione. Le classificazioni precedenti erano state definite nell’ambito del Regolamento delegato (UE) 2024/1681, collegato al vecchio CPR, e non potevano essere applicate automaticamente al Regolamento (UE) 2024/3110. Per evitare discontinuità, la Commissione ha confermato lo stesso impianto tecnico, consentendo agli operatori di continuare a utilizzare criteri già consolidati.
L’allegato identifica i parametri utilizzati per descrivere le prestazioni degli elementi costruttivi, tra cui R per la capacità portante, E per la tenuta, I per l’isolamento, W per l’irraggiamento, M per l’azione meccanica e C per il dispositivo automatico di chiusura. Sono inoltre previsti simboli specifici per ulteriori caratteristiche, come la stabilità a temperatura costante, la funzionalità degli evacuatori di fumo e calore e la durabilità dei dispositivi di chiusura. Le classi sono generalmente espresse in minuti e indicano per quanto tempo un prodotto o un elemento mantiene le prestazioni richieste durante l’esposizione al fuoco. Il sistema armonizzato permette così di confrontare prodotti diversi sulla base di criteri comuni, senza introdurre una classificazione completamente nuova o imporre una revisione generalizzata delle valutazioni già consolidate.
Gli obblighi documentali per fabbricanti e imprese
Le imprese devono verificare che i prodotti destinati alle opere siano correttamente classificati e accompagnati dalla documentazione prevista dal nuovo quadro europeo. I fabbricanti sono tenuti a dichiarare le prestazioni in modo coerente con le specifiche tecniche armonizzate, assumendosi la responsabilità delle informazioni fornite e della conformità del prodotto ai requisiti applicabili. I distributori, gli importatori, i progettisti e le imprese esecutrici devono controllare che la classe dichiarata sia compatibile con le prestazioni richieste dal progetto e dalla normativa di prevenzione incendi.
La continuità delle classi riduce il rischio di confusione e limita gli oneri di adeguamento, ma non elimina la necessità di aggiornare procedure interne, capitolati, schede tecniche e sistemi di controllo in ingresso. Particolare attenzione deve essere riservata alla corretta lettura delle combinazioni di simboli e tempi, poiché la sola presenza di una classificazione non garantisce che il prodotto sia idoneo alla specifica destinazione d’uso.
La verifica deve riguardare anche le condizioni di installazione, la validità delle prove, il lato di esposizione al fuoco per gli elementi asimmetrici e le eventuali limitazioni indicate nella documentazione tecnica. Per le imprese, il nuovo regolamento rappresenta quindi un passaggio di coordinamento normativo più che una rottura con il passato: l’obiettivo è rendere più chiara, uniforme e verificabile la prestazione antincendio dei prodotti utilizzati nelle costruzioni.


