La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è disciplinata principalmente dal Dpr 254/2003 e dal Dlgs 152/2006. Un recente interpello del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiarito il regime applicabile agli impianti collocati all’interno delle strutture sanitarie, con particolare attenzione alle autorizzazioni, alle valutazioni ambientali e alle responsabilità in caso di gestione affidata a un soggetto esterno. L’articolo 7, comma 1, del Dpr 254/2003 stabilisce, in via generale, che la sterilizzazione debba essere effettuata in impianti autorizzati.
Il comma 2 introduce però una deroga per gli impianti situati nel perimetro della struttura sanitaria, purché trattino esclusivamente i rifiuti prodotti dalla stessa struttura oppure da sedi decentrate a essa collegate sul piano organizzativo e funzionale. La deroga riguarda l’impianto e non dipende dalla titolarità o dalla gestione diretta o appaltata. Quando tali condizioni non sono rispettate, occorre ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’articolo 208 del Dlgs 152/2006.
La sterilizzazione tra deroga, VIA e responsabilità
La sterilizzazione effettuata all’interno della struttura sanitaria può quindi beneficiare della deroga all’autorizzazione per la gestione dei rifiuti, ma tale semplificazione non si estende automaticamente agli altri adempimenti ambientali. Gli impianti destinati al trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo rientrano infatti tra i progetti soggetti alla valutazione di impatto ambientale, secondo l’articolo 6, comma 7, e l’Allegato III alla Parte seconda del Dlgs 152/2006. Quando ne ricorrono i presupposti, la procedura comprende anche la valutazione di incidenza ambientale. Il soggetto tenuto a presentare l’istanza è il proponente, vale a dire chi elabora e promuove il progetto.
Nei rapporti che coinvolgono la struttura sanitaria e un appaltatore, gli obblighi devono essere individuati esaminando concretamente il contratto e la ripartizione delle attività. Restano inoltre ferme le responsabilità previste dall’articolo 7, comma 3, del Dpr 254/2003: il direttore o responsabile sanitario e il gestore dell’impianto rispondono entrambi della sua attivazione e dell’efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le fasi. L’affidamento del servizio a un’impresa esterna non trasferisce quindi automaticamente ogni responsabilità al gestore.
Le verifiche operative per strutture sanitarie e gestori
Le strutture sanitarie devono innanzitutto verificare che l’impianto sia effettivamente collocato all’interno del proprio perimetro e che non riceva rifiuti provenienti da soggetti estranei all’organizzazione. Devono inoltre stabilire nel contratto chi cura le procedure autorizzative, le valutazioni ambientali, i controlli tecnici e la conservazione della documentazione.
Particolare attenzione va riservata alla tracciabilità dei rifiuti in ingresso, ai parametri del ciclo di sterilizzazione e alla verifica della sua efficacia. Dopo il corretto trattamento, i rifiuti sanitari sterilizzati sono assimilati ai rifiuti urbani e devono essere raccolti e trasportati con il codice EER 20 03 01. Possono essere conferiti al servizio pubblico come rifiuto indifferenziato oppure gestiti attraverso il mercato, secondo le regole previste per le utenze non domestiche.
In quest’ultimo caso, l’esclusione dalla componente tariffaria collegata alla quantità conferita richiede la dimostrazione dell’avvio al riciclo o al recupero mediante un’attestazione idonea. Il chiarimento conferma quindi che il regime semplificato non elimina gli obblighi di controllo, pianificazione e responsabilità. Per prevenire irregolarità, le parti devono definire con precisione ruoli, procedure e verifiche prima dell’attivazione dell’impianto.


