SFeRA: formazione verificabile nel registro unico del lavoro

SFeRA: formazione verificabile nel registro unico del lavoro

La SFeRA entra nella fase preparatoria con la circolare n. 7 del 1° luglio 2026 del Ministero del lavoro, che anticipa le prime indicazioni tecnico amministrative per l’adeguamento dei sistemi informativi dei soggetti titolari delegati. Il sistema si colloca nel quadro degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Dlgs 150/2015 e si collega al decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115, con l’obiettivo di raccogliere e rendere disponibili, nel Fascicolo elettronico del lavoratore, le informazioni relative ai percorsi formativi e di apprendimento. 

La circolare ha natura ricognitiva e preparatoria: non istituisce ancora in via definitiva il sistema, ma consente agli enti coinvolti di avviare l’analisi delle banche dati, delle anagrafiche, delle codifiche dei percorsi e delle modalità di registrazione delle attestazioni. Il principio di fondo è la raccolta unica del dato, così da ridurre duplicazioni informative e rendere più ordinato lo scambio tra amministrazioni, operatori e soggetti che intervengono nella formazione.

La SFeRA collega percorsi, frequenze e attestazioni

Le principali indicazioni riguardano la struttura informativa che dovrà alimentare il nuovo registro. La prima componente è la scheda percorso, destinata a identificare in modo univoco il corso o l’attività di apprendimento, con dati su titolarità, enti coinvolti, durata, obiettivi, risultati attesi e modalità di valutazione. La seconda è la scheda frequenza, riferita alla partecipazione del singolo individuo, con informazioni sull’avvio, sullo svolgimento, sulla conclusione del percorso e sugli esiti della frequenza. 

La terza è la scheda attestazione, collegata al rilascio del documento finale e alla certificazione delle competenze acquisite. Il sistema è pensato per favorire interoperabilità, tracciabilità e portabilità delle informazioni, anche in vista della progressiva digitalizzazione delle attestazioni. Un passaggio rilevante riguarda inoltre le tempistiche: i conferimenti dovranno avvenire con aggiornamenti tempestivi e, di regola, entro quindici giorni dai principali eventi del percorso. Per i percorsi di durata inferiore a trenta ore o due settimane e per la formazione prevista dal Dlgs 81/2008, l’invio potrà avvenire anche in un’unica soluzione dopo la conclusione.

Gli effetti operativi per imprese, enti e lavoratori

Le ricadute pratiche riguardano soprattutto la qualità e la verificabilità della formazione. Per le imprese, un sistema nazionale delle attestazioni può diventare uno strumento utile per controllare la coerenza dei percorsi, documentare gli obblighi formativi e ridurre il rischio di attestazioni incomplete, non tracciabili o difficili da verificare. 

Per i lavoratori, la registrazione nel Fascicolo elettronico rafforza la portabilità delle competenze acquisite e consente una maggiore continuità tra formazione, politiche attive e percorsi professionali. Per gli enti coinvolti, invece, si apre una fase di adeguamento tecnico e organizzativo: sarà necessario verificare la disponibilità dei dati, mappare le informazioni già presenti, definire identificativi univoci dei percorsi, gestire modifiche e aggiornamenti e predisporre sistemi coerenti con le future regole di interoperabilità. 

In questa prospettiva, diventa essenziale per le imprese affidarsi a percorsi formativi correttamente strutturati, documentati e verificabili, affinché la formazione non resti un semplice adempimento formale, ma diventi un presidio effettivo di competenza, tutela e legalità.

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