Omicidio sul lavoro: cosa prevede la proposta di legge

Omicidio sul lavoro: cosa prevede la proposta di legge

L’omicidio sul lavoro torna al centro del dibattito legislativo con la proposta di legge C. 2849, attualmente all’esame parlamentare, che punta a introdurre nel Codice penale nuove fattispecie autonome per i casi di morte o lesioni gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza. 

Oggi l’articolo 589 del Codice penale disciplina l’omicidio colposo e prevede già un aggravamento della pena quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La proposta, però, mira a superare questa impostazione, prevedendo un reato specifico di omicidio sul lavoro e intervenendo anche sul Codice di procedura penale, sul Dlgs 81/2008 e sul Dlgs 231/2001.

Omicidio sul lavoro e lesioni gravi: le novità al vaglio

La proposta prevede l’inserimento dell’articolo 589-quater nel Codice penale, con una pena da due a sette anni per chi cagiona per colpa la morte di una persona violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La pena salirebbe da otto a dodici anni se il fatto è commesso dal datore di lavoro in presenza di omissioni particolarmente gravi, come la mancata valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del Dlgs 81/2008, oppure la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17. 

Sono previste pene specifiche anche nei casi legati alla messa a disposizione di attrezzature non conformi, alla violazione di obblighi in materia di agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, prevenzione incendi e sicurezza delle attrezzature. La proposta introduce inoltre il nuovo articolo 590-septies sulle lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro, con pene differenziate in base alla gravità dell’evento e aggravamenti in caso di omissioni prevenzionistiche rilevanti.

Le ricadute per imprese, organizzazione e prevenzione aziendale

Le imprese devono leggere questa proposta non solo in chiave sanzionatoria, ma soprattutto come conferma della centralità della prevenzione. Anche se il testo non è ancora legge e potrà essere modificato durante l’iter parlamentare, il messaggio è chiaro: la corretta gestione della sicurezza non può limitarsi a un adempimento formale. Documento di valutazione dei rischi, nomina dell’Rspp, formazione, manutenzione delle attrezzature, procedure operative, vigilanza interna e modelli organizzativi devono essere effettivi, aggiornati e coerenti con l’attività aziendale.

Il collegamento con il Dlgs 231/2001 rafforza inoltre il profilo della responsabilità degli enti, perché la proposta interviene sull’articolo 25-septies in materia di responsabilità amministrativa per reati commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza. Per datori di lavoro e lavoratori, quindi, il punto centrale resta la costruzione di un sistema di prevenzione realmente funzionante, capace di ridurre i rischi, tutelare le persone e dimostrare la concreta attenzione dell’impresa alla sicurezza.

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