La sicurezza sul lavoro è al centro delle proposte contenute nella relazione finale 2026 della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 27 marzo 2024. Il documento interviene sull’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia delle regole in materia di salute e sicurezza e di rendere più equilibrata la distribuzione delle responsabilità tra i diversi soggetti aziendali.
Le proposte riguardano, in particolare, il Codice penale, il Codice di procedura penale e il Dlgs 81/2008. Non si tratta, quindi, di norme già operative, ma di indicazioni di riforma che potranno orientare futuri interventi legislativi. Ogni modifica in materia di prevenzione incide direttamente sull’organizzazione delle imprese, sugli obblighi dei datori di lavoro e sulla tutela concreta dei lavoratori.
Sicurezza sul lavoro e modello organizzativo come criterio premiale
Le proposte puntano a rafforzare la prevenzione senza limitarsi a un aumento generalizzato delle sanzioni. Tra gli interventi principali vi è l’ipotesi di modificare la disciplina dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose commessi con violazione delle norme prevenzionistiche, aumentando in modo contenuto le pene previste dagli articoli 589 e 590 del Codice penale. Accanto a questo profilo repressivo, la relazione introduce però un elemento più innovativo: la valorizzazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall’articolo 30 del Dlgs 81/2008.
In presenza di un modello adeguato ed effettivamente attuato, il datore di lavoro sarebbe chiamato a rispondere, per determinati fatti, solo nei casi di colpa grave. La logica è quella di distinguere le imprese che adottano strumenti reali di prevenzione da quelle che si limitano ad adempimenti formali. La proposta individua anche obblighi considerati essenziali, come la valutazione dei rischi, la redazione del Dvr, la nomina dell’Rspp, la formazione e informazione dei lavoratori, la fornitura dei Dpi e la nomina del medico competente quando prevista. La violazione di questi obblighi assumerebbe particolare rilievo nella valutazione della responsabilità.
Le ricadute per imprese e lavoratori nella gestione dei rischi
Le imprese sarebbero chiamate a rafforzare la qualità del proprio sistema prevenzionistico, con maggiore attenzione alla tracciabilità delle scelte organizzative, alla coerenza del Dvr, all’effettività della formazione e alla verifica periodica delle misure adottate. La proposta valorizza anche il ruolo dell’Rspp, che non sarebbe più considerato soltanto un collaboratore tecnico del datore di lavoro, ma una figura dotata di competenze specialistiche e autonomia operativa.
Questo non elimina gli obblighi del datore di lavoro, che resta titolare delle responsabilità organizzative fondamentali, ma introduce una logica più articolata nella gestione del rischio. Per i lavoratori, il possibile effetto positivo è il rafforzamento di un sistema di prevenzione più concreto, fondato su competenze, procedure e controlli effettivi.
Per le aziende, invece, il punto centrale è prepararsi a un approccio sempre più orientato alla prevenzione sostanziale: non basta possedere documenti, ma occorre dimostrare che le misure siano applicate, aggiornate e realmente integrate nell’organizzazione aziendale.


