Le assunzioni agevolate rappresentano uno degli interventi centrali del decreto-legge 62/2026, convertito con modificazioni dalla legge 112/2026, che ha introdotto nuovi esoneri contributivi per sostenere l’occupazione stabile nel corso del 2026. Le misure riguardano i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e prevedono, entro limiti mensili differenziati, l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, mentre rimane ferma l’aliquota utile al calcolo delle prestazioni pensionistiche. Le istruzioni operative sono state definite dall’INPS con le circolari 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, dedicate rispettivamente ai bonus giovani, ZES e donne.
I relativi moduli di domanda sono disponibili dall’11 giugno 2026 attraverso il Portale delle agevolazioni. Per le assunzioni effettuate nei mesi precedenti, il recupero degli importi arretrati può avvenire mediante le denunce UniEmens di luglio, agosto e settembre 2026. A queste misure si aggiunge l’incentivo alla stabilizzazione dei giovani under 35, disciplinato dalla circolare INPS 72 del 3 luglio 2026 e destinato alla trasformazione di determinati contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
Assunzioni agevolate: importi, durata e destinatari
Gli incentivi si differenziano in base alle caratteristiche del lavoratore, alla sede di svolgimento della prestazione e alla tipologia di operazione effettuata. Il bonus giovani è destinato agli under 35 svantaggiati o molto svantaggiati e riconosce un esonero fino a 500 euro mensili, elevato a 650 euro quando la prestazione si svolge presso una sede o unità produttiva situata nella ZES unica. La durata è pari a 12 mesi per i lavoratori svantaggiati e a 24 mesi per quelli molto svantaggiati. Il bonus donne riguarda lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate, senza limiti di età, con un massimale di 650 euro al mese, elevato a 800 euro se la lavoratrice risiede in una regione compresa nella ZES unica. Anche in questo caso il beneficio dura 12 o 24 mesi, in base alla condizione di svantaggio.
Il bonus ZES è invece riservato ai datori di lavoro che, nel mese dell’assunzione, occupano fino a 10 dipendenti e inseriscono lavoratori non dirigenti con almeno 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, presso sedi operative collocate nella ZES unica. L’esonero può raggiungere 650 euro mensili per 24 mesi. Il bonus stabilizzazione riconosce fino a 500 euro al mese per 24 mesi in caso di trasformazione, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi stipulati entro il 30 aprile 2026 con giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato. Per la piena operatività di quest’ultima misura occorre attendere il messaggio INPS con le istruzioni tecniche e il relativo modulo di domanda.
Le verifiche necessarie prima di richiedere gli esoneri
Le imprese devono verificare con attenzione tutti i requisiti prima di presentare la domanda, poiché l’autorizzazione dell’INPS non elimina la responsabilità del datore di lavoro in caso di dichiarazioni inesatte o utilizzo non spettante del beneficio. L’accesso agli incentivi richiede la regolarità contributiva attestata dal DURC, il rispetto della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza e l’applicazione dei contratti collettivi previsti dalla disciplina vigente.
È inoltre necessario rispettare i principi generali dell’articolo 31 del Dlgs 150/2015 e garantire un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori impiegati nei 12 mesi precedenti. Per i bonus giovani, donne e ZES occorre controllare anche l’assenza, nei sei mesi precedenti, di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva. Nei sei mesi successivi non devono essere effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un dipendente con la stessa qualifica nella medesima unità, pena la revoca dell’esonero e il recupero delle somme già fruite.
Gli incentivi non sono generalmente cumulabili con altri esoneri contributivi riferiti alla quota datoriale, ma possono essere compatibili con alcune agevolazioni fiscali. La domanda deve essere coerente con i dati presenti nelle comunicazioni Unilav o Unisomm, con particolare attenzione alla tipologia contrattuale, all’orario, alla retribuzione e alla sede effettiva di lavoro. Una verifica preventiva consente di evitare errori, recuperi contributivi e sanzioni, trasformando gli incentivi in uno strumento concreto di programmazione delle assunzioni.


