Amianto: nuovi obblighi per proteggere i lavoratori esposti

Amianto: nuovi obblighi per proteggere i lavoratori esposti

L’amianto resta un rischio rilevante nei luoghi di lavoro, nonostante il divieto di estrazione, importazione, commercializzazione e produzione introdotto in Italia dalla legge 27 marzo 1992, n. 257. Una nuova pubblicazione INAIL, diffusa nel 2026, analizza la direttiva (UE) 2023/2668 del 22 novembre 2023, che ha modificato la direttiva 2009/148/CE rafforzando la protezione dei lavoratori esposti alle fibre di amianto. Le disposizioni europee sono state recepite in Italia con il Dlgs 31 dicembre 2025, n. 213, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, che ha aggiornato il Titolo IX, capo III, del Dlgs 81/2008

Il campo di applicazione comprende tutte le attività nelle quali l’esposizione può derivare dalla presenza di amianto o di materiali che lo contengono, tra cui manutenzione, ristrutturazione, demolizione, bonifica, rimozione, trattamento dei rifiuti, attività estrattive nelle pietre verdi e gestione delle emergenze. Il documento INAIL ricostruisce il nuovo quadro normativo e fornisce indicazioni utili per valutare le esposizioni attive, passive o secondarie e organizzare correttamente gli interventi.

L’amianto e il nuovo limite di esposizione professionale

Le principali novità riguardano l’individuazione preventiva dei materiali, la notifica dei lavori, il monitoraggio delle fibre e la sorveglianza sanitaria. Prima di iniziare attività di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per verificare l’eventuale presenza di materiali contenenti amianto. Negli edifici realizzati prima della legge 257/1992 occorre acquisire le informazioni disponibili presso proprietari, altri datori di lavoro o registri pertinenti e, quando i dati non sono sufficienti, affidare l’esame a un operatore qualificato. Il Dlgs 213/2025 ha inoltre ridotto il valore limite di esposizione da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo, calcolato come media ponderata su otto ore. 

Fino al 20 dicembre 2029 il conteggio può essere effettuato mediante microscopia ottica in contrasto di fase. Dal 21 dicembre 2029 dovranno essere utilizzate metodiche di microscopia elettronica o sistemi equivalenti più accurati, capaci di rilevare anche le fibre ultrasottili. In caso di superamento del limite o di rinvenimento imprevisto di materiali contenenti amianto con dispersione di polveri, le lavorazioni devono essere interrotte e possono riprendere soltanto dopo l’individuazione delle cause e l’adozione di misure adeguate.

Le misure operative per prevenire l’esposizione alle fibre

Le imprese devono aggiornare la valutazione dei rischi, le procedure di lavoro e i programmi di monitoraggio, dando priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica. Prima dell’avvio delle attività a rischio è necessaria la notifica all’organo di vigilanza, con l’indicazione del luogo, del tipo e della quantità di amianto, delle lavorazioni previste, dei lavoratori coinvolti, della durata e delle misure di protezione adottate. 

La prevenzione deve limitare l’esposizione al livello tecnicamente più basso possibile attraverso aspirazione alla fonte, abbattimento delle polveri, confinamento delle aree, decontaminazione e corretta gestione dei rifiuti. Nei lavori che comportano manipolazione attiva devono essere utilizzati DPI adeguati, compresi quelli per la protezione delle vie respiratorie, prevedendo pause e procedure di decontaminazione prima dell’accesso alle aree di riposo.

La formazione deve essere coerente con la mansione e comprendere l’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione. Restano inoltre centrali la sorveglianza sanitaria e l’iscrizione dei lavoratori esposti nell’apposito registro. Il nuovo quadro richiede quindi una gestione preventiva più strutturata, fondata sull’identificazione dei materiali prima dei lavori, sulla tracciabilità delle attività e sul controllo costante dell’esposizione.

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