Preposto alla sicurezza: poteri, vigilanza e rinuncia

Preposto alla sicurezza: poteri, vigilanza e rinuncia

Il preposto rappresenta una figura centrale nell’organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro e il suo ruolo è stato rafforzato dalla legge 215/2021. L’art. 18, comma 1, lettera b-bis), del Dlgs 81/2008 stabilisce infatti che il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti incaricati di svolgere le attività di vigilanza previste dall’art. 19. La normativa utilizza espressamente il termine “individuare”, ponendo l’attenzione non soltanto sull’attribuzione formale dell’incarico, ma soprattutto sulle funzioni concretamente esercitate. 

L’art. 2, comma 1, lettera e), del Dlgs 81/2008 definisce infatti il preposto come il soggetto che, sulla base delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e ne controlla la corretta esecuzione. A ciò si aggiunge il principio di effettività previsto dall’art. 299 del Dlgs 81/2008, secondo cui le responsabilità in materia di sicurezza possono derivare anche dall’esercizio concreto dei relativi poteri.

Preposto: l’individuazione deve corrispondere ai poteri effettivi

Il preposto non può quindi essere individuato attraverso un adempimento esclusivamente formale. L’organizzazione aziendale deve consentirgli di esercitare concretamente le funzioni di sovrintendenza e vigilanza previste dalla normativa. Il soggetto individuato deve possedere competenze adeguate, essere inserito in una posizione organizzativa coerente con l’incarico e disporre dei poteri necessari per intervenire quando rileva comportamenti non conformi o condizioni di pericolo. La giurisprudenza ha confermato l’importanza di verificare la situazione effettiva. 

La Cassazione penale, con la sentenza n. 6790 del 15 febbraio 2024, ha affrontato il caso di un apprendista formalmente individuato come preposto, evidenziando la necessità di accertare l’esistenza di competenze specifiche e di poteri concretamente esercitabili. Analogamente, la sentenza n. 8289 del 28 febbraio 2025 ha chiarito che lo svolgimento di mansioni operative non è di per sé incompatibile con la funzione di preposto. L’organizzazione del lavoro deve però garantire che l’attività operativa non impedisca l’effettivo esercizio della vigilanza.

La rinuncia all’incarico richiede una verifica dell’organizzazione

La possibile rinuncia del lavoratore all’incarico di preposto deve essere valutata considerando l’effettiva organizzazione aziendale e le mansioni concretamente svolte. La semplice manifestazione della volontà di non ricoprire più la funzione non può essere considerata isolatamente rispetto al ruolo che il lavoratore continua a esercitare nell’organizzazione. 

Il datore di lavoro deve quindi verificare se le funzioni di sovrintendenza, coordinamento e controllo continuino a essere svolte e, qualora sia necessario sostituire il preposto, individuare tempestivamente un soggetto adeguato. È inoltre necessario evitare situazioni nelle quali l’incarico risulti attribuito soltanto formalmente a un lavoratore privo dell’autorità, delle competenze o della concreta possibilità di vigilare. 

Per le imprese diventa quindi essenziale costruire un assetto della sicurezza nel quale responsabilità e poteri siano chiaramente riconoscibili. L’individuazione del preposto deve essere coerente con le dimensioni dell’azienda, con la distribuzione delle attività e con i rischi presenti, assicurando che la vigilanza prevista dall’art. 19 del Dlgs 81/2008 possa essere effettivamente esercitata.

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