I campi elettromagnetici presenti in prossimità di tetti e coperture richiedono criteri precisi per la valutazione dei limiti di esposizione, soprattutto quando tali superfici possono essere raggiunte da manutentori, installatori o altri lavoratori. Sul tema è intervenuto il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con la risposta n. 190108 del 15 settembre 2026 a un interpello presentato ai sensi dell’art. 3-septies del Dlgs 152/2006.
Il chiarimento riguarda l’applicazione combinata dell’art. 3 del DPCM 8 luglio 2003 e dell’art. 14, comma 8, del decreto legge 179/2012, convertito dalla legge 221/2012. Quest’ultima disposizione stabilisce che i limiti di esposizione devono essere rilevati a 1,50 metri dal piano di calpestio e mediati su un intervallo di sei minuti. Il punto centrale riguarda quindi la corretta individuazione di cosa debba essere considerato piano di calpestio, soprattutto in presenza di tetti a falda, pareti esterne e coperture piane non praticabili.
Campi elettromagnetici: quando il tetto è piano di calpestio
I campi elettromagnetici devono essere valutati distinguendo le diverse caratteristiche delle superfici interessate. Il MASE chiarisce che per piano di calpestio deve intendersi una superficie piana che, per caratteristiche geometriche e costruttive, sia idonea al transito o allo stazionamento delle persone. I tetti a falda, le linee di colmo e le pareti verticali non rientrano quindi in questa definizione, poiché non presentano una superficie piana idonea allo stazionamento. Anche l’eventuale utilizzo di ponteggi, piattaforme aeree, gru o sistemi di imbracatura non modifica la natura della superficie.
Diverso è il caso delle coperture piane e dei lastrici solari, che mantengono la qualifica di piano di calpestio anche quando risultano formalmente non praticabili o accessibili soltanto al personale addetto alla manutenzione. Su queste superfici, pertanto, i limiti di esposizione devono essere valutati alla quota di 1,50 metri. L’eventuale presenza di limitazioni o divieti di accesso non elimina infatti le caratteristiche geometriche e costruttive che consentono il transito o lo stazionamento.
La tutela dei lavoratori richiede valutazioni preventive
La distinzione tra coperture piane e tetti a falda non comporta una riduzione delle tutele per i lavoratori che devono operare sulle superfici esterne degli edifici. Gli addetti alla manutenzione, gli installatori, gli antennisti, i muratori e gli altri operatori che possono accedere alle coperture devono comunque essere protetti da eventuali esposizioni superiori ai limiti previsti.
Nei procedimenti autorizzativi degli impianti radioelettrici è quindi necessario verificare preventivamente i cosiddetti volumi di rispetto, attraverso una modellizzazione tridimensionale delle emissioni. Tali volumi non devono intercettare le superfici dell’edificio, comprese le pareti perimetrali e le coperture a falda.
Quando, invece, sulle coperture piane vengono rilevati valori superiori ai limiti di esposizione, devono essere adottate misure idonee a impedire l’accesso alle aree interessate, attraverso barriere fisiche e adeguata segnaletica. Per le imprese e per i soggetti responsabili della sicurezza diventa quindi fondamentale considerare anche il rischio da campi elettromagnetici nella programmazione degli interventi sulle coperture, coordinando le misure di prevenzione con l’assetto degli impianti presenti e con le modalità effettive di accesso dei lavoratori.


