Uno degli aspetti importanti nella tutela effettiva della
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è l’utilizzo,
laddove necessari, di dispositivi di protezione individuale (DPI) in buono stato, adeguati ai rischi e alle caratteristiche dei lavoratori.
Per
favorire l’autovalutazione da parte delle aziende della conformità alla
normativa vigente in materia di DPI, anche con riferimento alle
problematiche più frequenti riscontrate nelle attività di vigilanza e
alle modalità con cui vengono usualmente effettuati i controlli da parte
dello SPISAL dell’ Azienda ULSS 9 di Treviso, prendiamo in esame una specifica check list pubblicata nello spazio web dell’ULSS trevisana
La “Scheda valutazione: dispositivi di protezione individuali (DPI)”,
aggiornata nel mese di gennaio 2016 e prevista per l’autovalutazione
delle aziende, è divisa in varie sezioni. E se per ogni sezione sono
proposte diverse domande per verificare la conformità alla normativa,
nella parte con le “istruzioni per la compilazione” sono riportate
ulteriori indicazioni sui riferimenti normativi e sulle istruzioni per
l’azienda. È evidente – sottolinea comunque la presentazione dell’ULSS 9
della check list – che al di là di quanto riportato nella scheda non si
esclude “l’obbligo di rispettare comunque tutte le indicazioni previste
dalla normativa”.
Nella prima sezione si chiede, ad esempio di verificare, la marcatura
CE, la presenza della dichiarazione di conformità e della nota
informativa.
Nelle istruzioni per la compilazione si ricorda che:
– “la dichiarazione di conformità deve essere disponibile in azienda;
–
la nota informativa del fabbricante deve essere redatta in modo
preciso, comprensibile e in lingua italiana. Deve contenere, tra
l’altro, le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione,
revisione, disinfezione”.
E
riguardo alla formazione/informazione si indica che, come richiesto dal
D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro “fornisce istruzioni comprensibili
per i lavoratori e li informa preliminarmente per quali rischi il DPI
li protegge”. Ed è “importantissimo” fornire informazioni anche sui
limiti di protezione: “ad esempio un apparecchio di protezione delle vie respiratorie con filtro non protegge in caso di carenza di ossigeno. Su tutti i DPI
deve essere fornita formazione specifica e, se ritenuto necessario,
addestramento. L’addestramento è comunque obbligatorio per i DPI di III
categoria e per la protezione da rumore (II categoria) e deve essere documentato”.
Nella sezione relativa alla valutazione dei rischi
sono riportate ulteriori domande su individuazione per fase lavorativa,
idoneità per rischio, priorità protezioni collettive, ergonomia,
interferenza, limiti di protezione.
Ad esempio:
–
“i DPI vengono utilizzati per la protezione dai rischi che non possono
essere evitati con misure tecniche ed organizzative di prevenzione o da
mezzi di protezione collettiva?
–
nel DVR è stata valutata correttamente l’idoneità dei DPI rispetto al
rischio da cui devono proteggere senza generare un rischio maggiore?
–
i DPI sono stati scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche e di
salute del lavoratore (con il concorso del medico competente),
garantendo comfort ed efficacia protettiva?
– i DPI sono tra loro compatibili nel caso di rischi multipli che prevedano l’uso simultaneo di più DPI?
– i DPI scelti sono stati individuati dichiarando il livello minimo di prestazione in funzione dei codici di marcatura CE?
– sono stati individuati i limiti di protezione del DPI e, se necessario, la loro durata”?
A
questo proposito le istruzioni indicano che i DPI “possono essere
utilizzati in alternativa ai mezzi collettivi solo nei casi in cui
quest’ultimi non possano essere allestiti per necessità tecniche e
operative (es.: DPI anticaduta
anziché parapetti in lavori sui tetti di breve durata, APVR anziché
aspirazione localizzata in lavori di cantiere e/o di breve durata)”.
Inoltre riguardo alla scelta, l’idoneità del DPI rispetto al rischio
è il “primo criterio di scelta da osservare; il DPI deve essere
individuato nel modo più preciso possibile con riferimento ai criteri di
marcatura. I DPI possono presentare rischi derivanti dal dispositivo in
sé (progetto, qualità dei materiali, ecc.) e rischi derivanti dall’uso
del dispositivo (limiti di uso e limiti di protezione, non osservanza
delle istruzioni fornite, mancata manutenzione, ecc.)”.
E,
come riportato nelle domande, il medico competente (ove presente) deve
poter “contribuire alla valutazione dei rischi e all’adozione delle
misure preventive incluse le questioni che riguardano l’adeguatezza o il
confort del dispositivo”.
Rimandando alla lettura integrale della scheda, che riporta altre utili informazioni, veniamo alle sezioni relative alla fornitura, all’assegnazione individuale e all’uso corretto da parte dei lavoratori.
A
questo proposito, oltre alle domande di verifica della conformità
normativa, nelle istruzioni si indica che i DPI “devono essere
regolarmente forniti tenendo conto dell’usura, dei tempi di scadenza e
invecchiamento in modo da garantire la continuità della protezione nel
tempo”. Ed è opportuno che le “consegne siano documentate”.
Si sottolinea poi che i lavoratori “sono obbligati a utilizzare i DPI messi a loro disposizione nei casi previsti dal datore di lavoro, a
seguito della valutazione del rischio. Deve essere verificato che i
lavoratori indossino correttamente in DPI (adattamento) nei casi in cui
ciò è rilevante per la protezione (esempio: DPI protezione rumore)”.
Infatti il datore di lavoro, dirigente e preposto “devono vigilare
sull’uso dei DPI previsti per ciascuna operazione e sulle modalità con
cui sono indossati. Esempio sull’uso non corretto: utilizzo di maschera
filtrante per polveri per operazioni che espongono a solventi”.
Una sezione della scheda è dedicata alla conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia, riconsegna, scadenza dei DPI con domande che, tra le altre cose, riguardano:
– la definizione di misure necessarie per conservare adeguatamente i DPI:
ad esempio “uno spazio chiudibile ben individuato e dedicato alla
conservazione del DPI; anche in prossimità della postazione di lavoro”;
– la presenza e attuazione di procedure per la pulizia:
ad esempio è importante “mantenere la pulizia delle maschere, favorire
la portabilità di inserti auricolari e cuffie per il rumore”;
– la definizione delle modalità e tempi delle operazioni di manutenzione/controllo
“in base a quanto riportato nella nota informativa del DPI, in
riferimento al tipo di manutenzione e la frequenza di controllo
previsti.
Inoltre
sono stati definiti, se necessari, i tempi massimi di utilizzo dei DPI o
loro parti, e le procedure per la riconsegna? Ed esiste documentazione
della periodicità di pulizia, verifica, manutenzione, sostituzione dei
DPI?
Il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.
Regolamento
di cui torneremo a parlare anche con una prossima intervista di
PuntoSicuro, realizzata durante la manifestazione bolognese Ambiente Lavoro, a Virginio Galimberti, in rappresentanza dell’Ente italiano di normazione (UNI).
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è l’utilizzo,
laddove necessari, di dispositivi di protezione individuale (DPI) in buono stato, adeguati ai rischi e alle caratteristiche dei lavoratori.
Per
favorire l’autovalutazione da parte delle aziende della conformità alla
normativa vigente in materia di DPI, anche con riferimento alle
problematiche più frequenti riscontrate nelle attività di vigilanza e
alle modalità con cui vengono usualmente effettuati i controlli da parte
dello SPISAL dell’ Azienda ULSS 9 di Treviso, prendiamo in esame una specifica check list pubblicata nello spazio web dell’ULSS trevisana
La “Scheda valutazione: dispositivi di protezione individuali (DPI)”,
aggiornata nel mese di gennaio 2016 e prevista per l’autovalutazione
delle aziende, è divisa in varie sezioni. E se per ogni sezione sono
proposte diverse domande per verificare la conformità alla normativa,
nella parte con le “istruzioni per la compilazione” sono riportate
ulteriori indicazioni sui riferimenti normativi e sulle istruzioni per
l’azienda. È evidente – sottolinea comunque la presentazione dell’ULSS 9
della check list – che al di là di quanto riportato nella scheda non si
esclude “l’obbligo di rispettare comunque tutte le indicazioni previste
dalla normativa”.
Nella prima sezione si chiede, ad esempio di verificare, la marcatura
CE, la presenza della dichiarazione di conformità e della nota
informativa.
Nelle istruzioni per la compilazione si ricorda che:
– “la dichiarazione di conformità deve essere disponibile in azienda;
–
la nota informativa del fabbricante deve essere redatta in modo
preciso, comprensibile e in lingua italiana. Deve contenere, tra
l’altro, le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione,
revisione, disinfezione”.
E
riguardo alla formazione/informazione si indica che, come richiesto dal
D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro “fornisce istruzioni comprensibili
per i lavoratori e li informa preliminarmente per quali rischi il DPI
li protegge”. Ed è “importantissimo” fornire informazioni anche sui
limiti di protezione: “ad esempio un apparecchio di protezione delle vie respiratorie con filtro non protegge in caso di carenza di ossigeno. Su tutti i DPI
deve essere fornita formazione specifica e, se ritenuto necessario,
addestramento. L’addestramento è comunque obbligatorio per i DPI di III
categoria e per la protezione da rumore (II categoria) e deve essere documentato”.
Nella sezione relativa alla valutazione dei rischi
sono riportate ulteriori domande su individuazione per fase lavorativa,
idoneità per rischio, priorità protezioni collettive, ergonomia,
interferenza, limiti di protezione.
Ad esempio:
–
“i DPI vengono utilizzati per la protezione dai rischi che non possono
essere evitati con misure tecniche ed organizzative di prevenzione o da
mezzi di protezione collettiva?
–
nel DVR è stata valutata correttamente l’idoneità dei DPI rispetto al
rischio da cui devono proteggere senza generare un rischio maggiore?
–
i DPI sono stati scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche e di
salute del lavoratore (con il concorso del medico competente),
garantendo comfort ed efficacia protettiva?
– i DPI sono tra loro compatibili nel caso di rischi multipli che prevedano l’uso simultaneo di più DPI?
– i DPI scelti sono stati individuati dichiarando il livello minimo di prestazione in funzione dei codici di marcatura CE?
– sono stati individuati i limiti di protezione del DPI e, se necessario, la loro durata”?
A
questo proposito le istruzioni indicano che i DPI “possono essere
utilizzati in alternativa ai mezzi collettivi solo nei casi in cui
quest’ultimi non possano essere allestiti per necessità tecniche e
operative (es.: DPI anticaduta
anziché parapetti in lavori sui tetti di breve durata, APVR anziché
aspirazione localizzata in lavori di cantiere e/o di breve durata)”.
Inoltre riguardo alla scelta, l’idoneità del DPI rispetto al rischio
è il “primo criterio di scelta da osservare; il DPI deve essere
individuato nel modo più preciso possibile con riferimento ai criteri di
marcatura. I DPI possono presentare rischi derivanti dal dispositivo in
sé (progetto, qualità dei materiali, ecc.) e rischi derivanti dall’uso
del dispositivo (limiti di uso e limiti di protezione, non osservanza
delle istruzioni fornite, mancata manutenzione, ecc.)”.
E,
come riportato nelle domande, il medico competente (ove presente) deve
poter “contribuire alla valutazione dei rischi e all’adozione delle
misure preventive incluse le questioni che riguardano l’adeguatezza o il
confort del dispositivo”.
Rimandando alla lettura integrale della scheda, che riporta altre utili informazioni, veniamo alle sezioni relative alla fornitura, all’assegnazione individuale e all’uso corretto da parte dei lavoratori.
A
questo proposito, oltre alle domande di verifica della conformità
normativa, nelle istruzioni si indica che i DPI “devono essere
regolarmente forniti tenendo conto dell’usura, dei tempi di scadenza e
invecchiamento in modo da garantire la continuità della protezione nel
tempo”. Ed è opportuno che le “consegne siano documentate”.
Si sottolinea poi che i lavoratori “sono obbligati a utilizzare i DPI messi a loro disposizione nei casi previsti dal datore di lavoro, a
seguito della valutazione del rischio. Deve essere verificato che i
lavoratori indossino correttamente in DPI (adattamento) nei casi in cui
ciò è rilevante per la protezione (esempio: DPI protezione rumore)”.
Infatti il datore di lavoro, dirigente e preposto “devono vigilare
sull’uso dei DPI previsti per ciascuna operazione e sulle modalità con
cui sono indossati. Esempio sull’uso non corretto: utilizzo di maschera
filtrante per polveri per operazioni che espongono a solventi”.
Una sezione della scheda è dedicata alla conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia, riconsegna, scadenza dei DPI con domande che, tra le altre cose, riguardano:
– la definizione di misure necessarie per conservare adeguatamente i DPI:
ad esempio “uno spazio chiudibile ben individuato e dedicato alla
conservazione del DPI; anche in prossimità della postazione di lavoro”;
– la presenza e attuazione di procedure per la pulizia:
ad esempio è importante “mantenere la pulizia delle maschere, favorire
la portabilità di inserti auricolari e cuffie per il rumore”;
– la definizione delle modalità e tempi delle operazioni di manutenzione/controllo
“in base a quanto riportato nella nota informativa del DPI, in
riferimento al tipo di manutenzione e la frequenza di controllo
previsti.
Inoltre
sono stati definiti, se necessari, i tempi massimi di utilizzo dei DPI o
loro parti, e le procedure per la riconsegna? Ed esiste documentazione
della periodicità di pulizia, verifica, manutenzione, sostituzione dei
DPI?
Il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.
Regolamento
di cui torneremo a parlare anche con una prossima intervista di
PuntoSicuro, realizzata durante la manifestazione bolognese Ambiente Lavoro, a Virginio Galimberti, in rappresentanza dell’Ente italiano di normazione (UNI).