All’interno del Dlgs.81/08 nel Secondo Capo vengono stabilite le norme da rispettare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota.
Come viene definito il lavoro in quota?
L’art.70 del Dlgs.81/08 definisce il lavoro in quota come quelle attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.
Dall’Art. 108 al 111 vengono illustrate delle indicazioni a carattere generale che specificano di cosa devono essere dotati i cantieri che prevedono lavori in quota, quindi si stabiliscono le idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei.
Gli obblighi del datore di lavoro vengono elencati nell’ art.111, introdotte da due specifiche di carattere generale:
- deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
- deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro viene definito anche il divieto (art.111) di assumere bevande alcoliche e superalcoliche e quello di effettuare lavori in quota in condizioni meteorologiche che non consentono il mantenimento della messa in sicurezza.