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DVR & DUVRI: documenti a confronto

Il Documento di valutazione del Rischio (DVR) definito dall’art.28 del Dlgs.81/08 come obbligo inderogabile del Datore di lavoro, è il documento che attesta l’avvenuta valutazione di tutti i rischi che l’attività aziendale può comportare, dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori. 

Il DVR comprende la valutazione dei rischi, l’analisi delle misure preventive messe in atto e la programmazione di ulteriori misure volte a migliorare le condizioni di sicurezza in azienda. 

Questo documento deve contenere le figure di riferimento aziendali, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Il DVR deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, per revisione si può intendere anche una dichiarazione che attesti che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a indurre sostanziali modifiche, se al contrario si inseriscono aggiornamenti nel processo lavorativo il documento va immediatamente rielaborato considerando le variazioni dei livello di rischio lavorativi.

Il DVR risulta oggi come un obbligo per le aziende infatti in caso di mancato o incompleto adempimento possono essere addebitate al datore di lavoro sanzioni amministrative che vanno da 3.000 ad un massimo di 15.000 euro e sanzioni detentive fino a otto mesi.

Il Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) secondo l’art.26 del Dlgs.81/08 è un documento che va contestualizzato all’interno di contatti di appalto, di somministrazione o di opera. Il DUVRI è un documento legato ad una specifica attività che coinvolge due o piu aziende che cooperano in un progetto al contrario del DVR che è invece prettamente interno all’azienda. Risulta come un documento dinamico che deve essere adeguato rispetto all’evoluzione dei lavori.

La redazione del DUVRI non è obbligatoria se la condizione di appalto o subapalto sia inferiore ai due giorni, in ogni caso se vi è la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici o da atmosfere esplosive l’obbligo decorre sempre.

La responsabilità di mancata o incompleta redazione del DUVRI è del Committente dell’appalto , che ha il compito di raccogliere informazioni da tutti i singoli contraenti e di redarre un documento unico da condividere con i destinatari.

Per consultare la normativa clicca qui.

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