La circolare n.14 del 2021 dell’INAIL provvede a rivalutare in modo automatico e annualmente le prestazioni economiche che spettano a titolo d’indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Il decreto avrà decorrenza dal 1° luglio 2020
L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 14 del 18 maggio 2021 con cui recepisce il D.M. n. 60 del 25 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti, concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro con decorrenza dal 1° luglio 2020, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell’INAIL n. 31 del 25 giugno 2020. In base al decreto, con decorrenza dal 1° luglio 2020 sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dello 0,5%.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Cosa si intende per danno biologico?
Il danno biologico indica la quota di integrità fisica che l’organismo perde a causa di un evento e che viene risarcita dall’INAIL attraverso l’erogazione di una prestazione che si differenzia in base al grado di danno subito. Qualora la misura del danno biologico sia compresa da 6 a 15 punti, si prevede che venga erogata una prestazione una-tantum, quantificata anche in base all’età del soggetto che ha subito il danno, indipendentemente dal fatto che questo sia causato da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale.


