Dopo l’articolo 42 comma 2 del Dl 18/2020 (Cura Italia) sembrava che il Covid-19 potesse essere catalogato come infortunio, una recente ordinanza del Tribunale di Pesaro afferma il contrario.
Con la pandemia ci si è chiesti se i danni da Covid (mortali o da lesioni permanenti) fossero indennizzabili nell’ambito delle coperture assicurative sulla salute (almeno di quelle che non hanno esclusioni specifiche di garanzia). Il tema si è posto soprattutto sulle polizze private infortuni, dopo che l’articolo 42, comma 2 del Dl 18/2020 (Cura Italia) ha considerato il Covid, ai fini della tutela Inail dei lavoratori contagiati, come un infortunio.
Questa qualifica del Covid trae origine da un orientamento giurisprudenziale piuttosto consolidato, ma datato, proprio sulle affezioni morbose di natura virulenta in ambito lavoristico. Mai in passato era stato chiaramente ritenuto che una polizza privata potesse equiparare una malattia virale, come l’influenza, a un infortunio.
Cosa afferma la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 5119/2002)?
L’assicurazione privata contro gli infortuni è un contratto socialmente tipico che copre «gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea». L’idea primitiva ed elementare correlata a questa definizione evoca dunque una matrice sostanzialmente traumatica ed improvvisa, a quasi immediata consumazione temporale. Quindi piuttosto distante dal concetto di malattia, cui si riconducono i casi di coronavirus.
Il Covid-19 e il mondo delle polizze private
Intuitivamente, dunque, nel mondo delle polizze private della salute, il Covid-19 dovrebbe esser più facilmente assimilato ad una malattia che non ad un infortunio. Il Cura Italia ha indotto molti assicurati a ritenere che l’equiparazione normativa del Covid ad un infortunio non sia limitata all’Inail ma esprima una regola generale, da applicare anche al settore delle polizze private. Ma è davvero così? La risposta sembra negativa.
L’ordinanza 11 giugno 2021 del Tribunale di Pesaro
E in questo senso si è espressa una recentissima pronuncia di merito (Tribunale di Pesaro, ordinanza 11 giugno 2021) molto chiara nell’evidenziare che «nel comune sentire sociale il Covid-19 è considerato una malattia e non invece un infortunio». Secondo l’ordinanza, poi, «l’articolo 42 del decreto Cura Italia, che ha previsto in ambito Inail l’equiparazione dell’infezione da Covid-19 all’infortunio, non potrà in alcun modo estendersi al comparto assicurativo privatistico trattandosi di norma pacificamente rivolta al solo ambito lavoristico e rispondente a specifiche finalità sociali e mutualistiche».
Nel caso di specie, peraltro, il Covid neppure era conosciuto all’epoca della stipula della polizza. Il che induce a ritenere che per le polizze infortuni di nuova generazione, e successive all’inizio della crisi pandemica, l’indagine interpretativa sul perimetro di applicazione della garanzia, in assenza di esplicite esclusioni, potrebbe dar luogo a esiti diversi, tenuto conto anche delle esigenze di copertura del rischio pandemico eventualmente dichiarate dall’assicurato in sede di stipula della polizza.


