La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro indica i casi in cui gli ispettori possono posticipare la sospensione delle attività lavorative
L’INL con la circolare numero 1159 del 7 giugno 2022 ha fornito dei chiarimenti relativa ai casi di attività la cui interruzione dell’attività lavorativa potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione e quindi compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico.
Sospensione del lavoro, quando non si applica?
Non si applica qualora la sospensione dell’attività lavorativa dovesse rappresentare un pericolo per l’incolumità del lavoratore.
Si ritiene anche che possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità l’interruzione di un servizio pubblico che, in assenza di alternative, vadano salvaguardate (es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc).
Per quanto riguarda l’allevamento di animali, è possibile che dall’interruzione delle attività di allevamento derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, oltre ai danni per la mancata igiene dovuta all’assenza di opere di mantenimento.
Se invece non vi sono le condizioni per evitare la sospensione del lavoro, viene comunque sospeso nel caso in cui, dopo opportune valutazioni, si ritenga che dalla mancata sospensione di esso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive.
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