Via libera alla nomina di medici competenti aggiuntivi a tutela dei lavoratori in smart working. Il datore di lavoro potrà quindi “nominare più medici competenti, individuando fra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi (art 39 del Dl 81/08).
L’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 inoltre dispone che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.
La sorveglianza sanitaria correlata ai rischi lavorativi, effettuata dal medico competente, è prevista dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. – Testo Unico sulla sicurezza. Prevede, sostanzialmente, visite mediche periodiche atte a controllare e valutare l’idoneità del lavoratore in relazione alle mansioni cui egli deve ottemperare.
I doveri dei medici competenti
Le tempistiche della sorveglianza sanitaria – Il datore di lavoro nomina un medico competente affidandogli la visita specifica a inizio del rapporto lavorativo o nel momento in cui il lavoratore già presente in azienda dovesse cambiare mansione. Qualora la normativa lo preveda, la visita può essere effettuata anche in fase preassuntiva e alla cessazione del rapporto lavorativo. La sorveglianza sanitaria è necessaria, in ogni caso, a constatare l’assenza di controindicazioni circa lo svolgimento dell’incarico e può essere richiesta anche dal lavoratore stesso. Di norma, se non specificato dalla legge, la visita avviene una volta l’anno, anche se la decisione sulla cadenza spetta al medico a seconda del livello di rischio. In caso di inosservanza della normativa sulla sorveglianza sanitaria, la sanzione, tanto in ambito amministrativo quanto, eventualmente, penale, è a carico del datore di lavoro.
I contenuti della sorveglianza sanitaria – I contenuti della sorveglianza sanitaria, così come le tempistiche, sono stabilite dal medico a seconda della valutazione che egli fa del rischio cui è sottoposto il lavoratore. La sorveglianza sanitaria, a spese del datore di lavoro, comprende esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, il tutto sempre e solo correlato alla valutazione del rischio e, tutt’al più, alla verifica dell’assenza di dipendenza del lavoratore da sostanze psicotrope e stupefacenti. La visita medica è illegale, ad esempio e come specificato ancora dal Dlgs 81/2008, per accertare stati di gravidanza.
Gli obblighi generali del medico competente – Il medico, a livello globale, programma la sorveglianza sanitaria interna all’azienda e visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o, comunque, a cadenza differente sulla base della valutazione rischi. Nel dettaglio, invece, crea e cura la cartella clinica e di rischio del lavoratore. Contestualmente informa quest’ultimo sui rischi che corre svolgendo la sua determinata mansione e le medesime informazioni le fornisce ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il medico, poi, comunica per iscritto al datore, al RSPP e ai RLS i risultati, anonimi e collettivi, delle visite mediche fornendo loro indicazioni in merito alle necessarie misure da attuare per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori.
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