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PVC, vietato utilizzo se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1% in peso

Divieto di “immettere sul mercato o usare in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC.

Lo prevede una modifica, da parte della Commissione europea, all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) alla voce 63 in merito alla presenza del piombo in miscele e in articoli in PVC. Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 maggio 2023 con la pubblicazione in Gu del regolamento (UE) 2023/923.

Piombo e PVC, cosa prevede il Regolamento UE (2023/923)

Il Regolamento prevede restrizioni, in particolare sarà vietato:

  • immettere sul mercato o usare articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC, si applica con effetto dal 29 novembre 2024.

Le restrizioni prevedono alcune deroghe alla loro applicabilità, quanto sopra non si applica:

  • agli articoli in pvc contenenti pvc flessibile recuperato, fino al 28 maggio 2025;
  • agli articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato fino al 28 maggio 2033 se la concentrazione di piombo è inferiore all’1,5 % in peso del PVC rigido recuperato.

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