Verifiche periodiche attrezzature: dal 3 Giugno domande solo telematiche

Verifiche periodiche attrezzature: dal 3 giugno solo online

Con la Circolare n. 11 del 23 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’adozione di un nuovo applicativo per la gestione delle verifiche periodiche attrezzature di lavoro. Tale obbligo discende dall’art. 71, comma 11, del DLgs 81/2008 e dal D.M. 11 aprile 2011, che disciplinano le procedure per garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso controlli regolari sulle attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro.

Nuovo applicativo “Verifiche periodiche” per l’invio telematico delle istanze

A partire dal 3 giugno 2025, tutte le istanze relative alle verifiche periodiche dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il nuovo applicativo “Verifiche periodiche”.

Le aziende interessate potranno presentare in modalità telematica le seguenti richieste:

  • Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati a effettuare le verifiche periodiche;
  • Variazione delle abilitazioni concesse;
  • Modifica degli organici dei verificatori;
  • Comunicazione di ogni variazione di fatto e di diritto operata dai soggetti abilitati.

Il nuovo sistema consente di allegare la documentazione richiesta e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA, per un importo pari a 16 euro.

Procedura telematica: come inviare le domande e ricevere le ricevute

Al completamento della procedura di invio telematico, l’applicativo rilascia una ricevuta contenente il codice identificativo dell’istanza. Contestualmente, sarà inviata una PEC all’azienda richiedente, con l’indicazione del numero di protocollo di acquisizione della pratica.

La documentazione integrativa eventualmente richiesta dovrà essere trasmessa sempre tramite l’applicativo. Per le istanze presentate prima del 3 giugno 2025, la documentazione integrativa potrà essere inviata secondo le modalità tradizionali.

Notifica dei provvedimenti: PEC e consultazione online

Al termine dell’istruttoria della Commissione competente, l’Amministrazione notificherà i provvedimenti adottati tramite PEC, proveniente dalla casella istituzionale dedicata. Gli stessi provvedimenti saranno anche disponibili e consultabili direttamente sull’applicativo “Verifiche periodiche”, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità del processo.

Modalità di accesso all’applicativo con SPID o CIE

Per utilizzare l’applicativo “Verifiche periodiche” è necessario accedere al portale dei servizi del Ministero del Lavoro mediante SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Prima di effettuare il login, occorre registrare l’Azienda per la quale si intende presentare domanda, associando il proprio profilo utente tramite l’apposita funzione. In alternativa, è possibile operare previa delega ricevuta dal soggetto già associato all’Azienda.

Implicazioni pratiche: adeguamento delle aziende alla procedura telematica

A partire dal 3 giugno 2025, le aziende dovranno adeguare le proprie procedure interne per rispettare l’obbligo di presentazione telematica delle istanze relative alle verifiche periodiche. In particolare:

  • Adeguamento del DVR: aggiornare la documentazione aziendale per includere le nuove modalità operative.
  • Preparazione dei documenti: digitalizzare la documentazione da allegare all’istanza e predisporre il pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA.
  • Accesso ai servizi online: verificare la registrazione dell’azienda sul portale del Ministero del Lavoro e la corretta associazione del profilo utente.
  • Formazione interna: informare i referenti aziendali e i professionisti incaricati sulle nuove modalità telematiche e sui flussi procedurali.

Per le aziende che non si adegueranno entro la data prevista, le nuove istanze presentate con modalità diverse da quella telematica non saranno prese in considerazione.

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Le responsabilità del preposto secondo la Cassazione

Il ruolo del preposto nella sicurezza sul lavoro è essenziale per garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Recentemente, la Corte di Cassazione ha trattato un caso che mette in luce le implicazioni legali e operative legate alla figura del preposto, in particolare in relazione alla sua responsabilità e alle mansioni assegnate dal datore di lavoro.

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione

Nel corso delle operazioni di carico di alcune balle, affidate al carrellista D.D., dipendente della ditta C., il lavoratore B.B., che si stava spostando a piedi, veniva travolto mortalmente dal carrello condotto dal carrellista. La Corte di Cassazione ha dovuto analizzare le cause dell’incidente, attribuendo parte della responsabilità alla condotta colposa del datore di lavoro A.A., che aveva affidato al preposto E.E. mansioni operative e di controllo contemporaneamente.

Le mansioni del preposto e la responsabilità

Questa figura ha una responsabilità diretta nella supervisione delle attività lavorative, in particolare per garantire che le normative di sicurezza vengano rispettate. Nel caso in esame, il preposto E.E. era addetto al controllo delle operazioni svolte dal carrellista, ma nello stesso momento stava svolgendo mansioni operative, caricando balle su un altro camion. Questo ha impedito un controllo adeguato sull’attività del carrellista D.D., che, privo di visibilità, ha manovrato il carrello in modo pericoloso, travolgendo B.B..

Il preposto nel controllo delle attività

La Corte di Cassazione ha ribadito che questa figura deve avere la possibilità di adempiere adeguatamente al suo compito di vigilanza. In questo caso, la doppia mansione (vigilanza e operazioni di carico) ha determinato l’impossibilità di garantire un controllo efficace, compromettendo la sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro, secondo i giudici, ha compiuto una scelta organizzativa inadeguata, assegnando al preposto compiti operativi e di controllo contemporaneamente, il che ha ridotto la sua capacità di vigilare adeguatamente sulle attività del carrellista.

Il ricorso del datore di lavoro

Il datore di lavoro A.A. ha proposto ricorso, sostenendo che non esiste alcuna disposizione di legge che vieti al preposto di svolgere mansioni operative insieme al ruolo di vigilanza. Secondo il ricorrente, la responsabilità per l’incidente non sarebbe da attribuire al preposto, in quanto quest’ultimo era stato adeguatamente formato e aveva la possibilità di organizzare diversamente il lavoro. Inoltre, A.A. ha contestato che la condotta della vittima fosse stata talmente imprudente da interrompere il nesso causale rispetto alla responsabilità del datore di lavoro.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, pur accogliendo parte delle argomentazioni del datore di lavoro, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per l’incidente, considerando la scelta organizzativa inadeguata che ha impedito al preposto di esercitare il controllo in modo efficace.

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L’Inventario C&L dell’ECHA sulle sostanze chimiche

L’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) ha reso disponibile una versione completamente rinnovata dell’Inventario C&L (Classification and Labelling Inventory), integrata nella nuova banca dati ECHA CHEM. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante verso una gestione ancora più trasparente e armonizzata delle sostanze pericolose nell’Unione Europea.

L’Inventario C&L contiene dati su circa 350.000 sostanze, inclusi più di 4.400 classificazioni armonizzate a livello UE e oltre 7 milioni di classificazioni notificate. Queste informazioni sono essenziali per professionisti e aziende che operano con sostanze chimiche, contribuendo a garantire la sicurezza e la protezione della salute umana e ambientale.

Cos’è l’Inventario C&L

L’Inventario C&L è una banca dati che raccoglie informazioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze chimiche. Queste informazioni sono fornite da fabbricanti e importatori tramite notifiche C&L o fascicoli di registrazione REACH. L’inventario include:

  • Classificazioni armonizzate delle sostanze chimiche, come definito nel Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008;
  • Etichettatura e pittogrammi che indicano i rischi per la salute e per l’ambiente associati a ciascuna sostanza chimica.

L’evoluzione nella Banca Dati ECHA CHEM

L’ECHA CHEM è la nuova piattaforma che ospita l’Inventario C&L, lanciata nel gennaio 2024. Il nuovo sistema è progettato per migliorare l’accessibilità e la trasparenza delle informazioni. Le sostanze chimiche sono presentate in schede visive, che mostrano chiaramente le classificazioni disponibili, la loro origine e il livello di concordanza tra le diverse fonti. Questo approccio facilita la scelta della classificazione più accurata e riduce il margine di incertezza nella gestione dei rischi.

Gli aggiornamenti dell’Inventario C&L

Il nuovo inventario è stato aggiornato per riflettere le modifiche più recenti al Regolamento CLP, inclusa l’introduzione delle nuove classi di pericolo nel 2023. Questi aggiornamenti impattano direttamente su come le sostanze chimiche sono classificate, etichettate e imballate, nonché sulle misure preventive necessarie per proteggere la salute e l’ambiente.

Gli ulteriori sviluppi di ECHA CHEM

L’ECHA CHEM prevede ulteriori sviluppi, come l’integrazione di panoramiche sulle attività di regolamentazione dell’ECHA sulle sostanze chimiche e l’introduzione di interfacce API avanzate per facilitare l’automazione dei processi di gestione delle sostanze chimiche. Questi strumenti supporteranno ulteriormente le aziende nella gestione sicura delle sostanze chimiche.

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Quali sono le responsabilità dell’RLS?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale in ogni azienda, in quanto svolge un ruolo di consulenza e supervisione sull’applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pur non avendo potere decisionale, l’RLS è consultato su questioni cruciali, come la formazione, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare. La sua presenza è essenziale durante le ispezioni delle autorità competenti, e ha la responsabilità di segnalare eventuali carenze nel sistema di protezione e prevenzione. È previsto dall’art. 48 del Dlgs 81/08.

Le responsabilità del RLS

L’RLS è l’unica figura che può interagire con tutti i soggetti coinvolti nella salute e sicurezza sul lavoro per conto dei lavoratori. Vigila sulla qualità dell’ambiente di lavoro e partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione, dalla valutazione dei pericoli alla progettazione delle misure di protezione e sicurezza.

Inoltre, l’RLS funge da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato e istituzioni, assicurando che ciascuna parte sia consapevole dei propri ruoli e responsabilità. È fondamentale che l’RLS riceva una formazione adeguata, inclusa quella tecnica, per poter svolgere efficacemente i suoi compiti.

Sebbene il DLgs 81/2008 non preveda sanzioni amministrative o penali, in quanto la responsabilità finale per la salute e la sicurezza dei lavoratori spetta al datore di lavoro, l’RLS può essere ritenuto responsabile civilmente per danni causati dalla sua omissione o imperizia. È quindi fondamentale che questa figura sia adeguatamente formato per svolgere correttamente il proprio ruolo e garantire la sicurezza dei lavoratori.

La responsabilità civile diretta si verifica quando la persona che causa il danno è anche legalmente responsabile. Al contrario, la responsabilità civile indiretta implica la responsabilità di un terzo, come nel caso del datore di lavoro che risponde per danni causati da un dipendente.

Il ruolo nella gestione degli infortuni

In caso di infortunio sul lavoro, l’RLS deve raccogliere tutte le informazioni e la documentazione aziendale relative all’incidente. Questa documentazione è essenziale per identificare le cause dell’infortunio e per adottare misure preventive. L’RLS ha anche la responsabilità di inviare il certificato di denuncia all’INAIL entro 48 ore dall’incidente.

L’indagine sull’infortunio deve coinvolgere lavoratori, testimoni e rappresentanti sindacali per comprendere appieno le circostanze e identificare eventuali rischi per la sicurezza. L’RLS può anche collaborare con l’Ispettorato del Lavoro per le indagini amministrative, quando necessario.

Nel caso di malattie professionali, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve considerare i fattori di rischio chimici e fisici, esaminare i tempi e le modalità di esposizione e verificare che i lavoratori abbiano ricevuto i dispositivi di protezione individuale necessari.

La responsabilità penale

Sebbene l’RLS non sia soggetto a sanzioni penali secondo il DLgs 81/2008, la sua responsabilità morale e politica rimane significativa. Il suo compito è garantire che le misure di sicurezza vengano correttamente attuate, anche se la decisione finale in materia di salute e sicurezza spetta sempre al datore di lavoro.

In sintesi

L’RLS è una figura essenziale per la sicurezza dei lavoratori. La sua responsabilità, sia civile che morale, è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative. Adeguata formazione e preparazione sono indispensabili per svolgere correttamente questo ruolo, proteggendo i diritti e la salute dei lavoratori in ogni fase lavorativa.

Per capire come fare in caso di impossibilità a nominare un RLS interno all’azienda, scrivi a UNASF Conflavoro.

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Il coordinatore della sicurezza: chi è e quando va nominato

La nomina di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) nei cantieri è essenziale per garantire la protezione di tutti i lavoratori, indipendentemente dal fatto che stiano lavorando contemporaneamente o meno. Questo requisito è obbligatorio per Legge e si applica a qualsiasi cantiere che prevede più di un appaltatore all’opera contemporaneamente all’interno del sito edilizio.

Un CSP funge da collegamento tra i vari appaltatori e si assicura che tutti all’interno del cantiere seguano un protocollo di sicurezza adeguato. Ciò include, ad esempio, la garanzia che le barriere, le attrezzature e le altre misure di protezione siano adeguatamente utilizzate per prevenire incidenti o lesioni.

Inoltre, il coordinatore della sicurezza deve tenersi aggiornato su qualsiasi nuova normativa del settore che possa avere un impatto sulla sicurezza dei lavoratori e comunicare qualsiasi novità agli altri appaltatori.

Perché il ruolo del coordinatore della sicurezza è fondamentale

Il ruolo del coordinatore della sicurezza durante la progettazione e la costruzione di un progetto è assolutamente fondamentale. Questa persona è responsabile della stesura e dell’attuazione di un piano di sicurezza e coordinamento, come indicato nell’articolo 100 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il piano deve contenere informazioni dettagliate su tutti i rischi potenziali per i lavoratori, nonché sulle migliori pratiche di prevenzione e protezione.

Inoltre, il coordinatore della sicurezza è tenuto a preparare un fascicolo contenente le informazioni indicate nell’Allegato XVI. Questo documento deve essere preparato prima della richiesta di offerte o dell’esecuzione di lavori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001.

In definitiva, il coordinatore per la sicurezza è responsabile di garantire la salute e il benessere dei lavoratori in ogni fase del progetto, rendendo il suo ruolo di vitale importanza per il suo successo.

I requisiti necessari per la nomina di CSP

Per poter ricoprire il ruolo di CSP, è necessario possedere tre requisiti fondamentali:

  • Titolo di studio: laurea o diploma;
  • Esperienza documentata nel settore delle costruzioni e dell’edilizia:
    • Un anno, se in possesso di laurea magistrale;
    • Due anni, se in possesso di laurea triennale;
    • Tre anni, se in possesso di diploma;
  • Attestato di superamento del corso per coordinatore della sicurezza.

Tali requisiti sono stabiliti all’interno dell’articolo 98 del D.Lgs. 81/08.

La formazione obbligatoria per diventare CSP

Il DLgs 81/08 ha introdotto una serie di importanti modifiche alle norme che regolano la sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni. Uno dei principali cambiamenti introdotti da questa legge è l’obbligo per coloro che intendono svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di seguire una formazione specializzata.

Questa formazione deve coprire un minimo di 120 ore e ha lo scopo di fornire ai destinatari le conoscenze tecniche e le competenze professionali necessarie per svolgere efficacemente le loro responsabilità di coordinatori della sicurezza.

L’aggiornamento del CSP: ogni quanto e cosa fare

La validità del certificato di coordinatore della sicurezza è un aspetto importante per chi lavora nel settore edile. Secondo la normativa vigente, questo certificato deve essere rinnovato ogni 5 anni per rimanere valido. Il mancato rinnovo entro i termini previsti può comportare la sospensione della certificazione e la perdita del diritto di svolgere ruoli cruciali nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei progetti edilizi.

È quindi essenziale che i coordinatori per la sicurezza si tengano aggiornati su tutti gli sviluppi nel loro campo e si assicurino di soddisfare sempre tutti i requisiti di certificazione.

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