Super Green Pass

Super Green Pass: c’è il tanto atteso via libera del Governo al nuovo decreto legge

Il Governo è pronto a dare il via libera al Super Green Pass. Nei prossimi due giorni è attesa la relazione del Cts che sarà messa sul tavolo della Cabina di regia presieduta da Mario Draghi.

Entro giovedì il Consiglio dei ministri approverà il decreto legge con le nuove regole, che entreranno in vigore quasi certamente a partire già all’inizio di dicembre. Il passaggio «interlocutorio» dei giorni scorsi con le Regioni è servito al Governo per confermare l’interesse verso la proposta compatta dei Governatori per il Super Green Pass (il cosiddetto 2G). I ministri della Salute e degli Affari regionali, Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, hanno ascoltato assieme al sottosegretario alla Presidenza, Roberto Garofoli, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e gli altri Governatori rilanciare in videocollegamento la richiesta di introdurre al più presto misure che non penalizzino i vaccinati e allo stesso tempo tutelino – mantenendole aperte – le attività economiche.

Quali sono le richieste delle Regioni?

Le Regioni chiedono di modificare le regole mantenendo aperti gli esercizi commerciali e ricreativi, dalle discoteche ai ristoranti, dai cinema ai teatri, dagli stadi e agli impianti da sci per chi si è vaccinato o è guarito dal Covid. Per i no-vax invece scatterà – in caso di passaggio di colore – un semi lock down. Potranno quindi lavorare, fare la spesa, prendere un treno (quasi certamente non l’aereo) ma gli sarà precluso andare al ristorante o allo stadio o in palestra.

Quasi tutte le Regioni chiedono che sia immediato e quindi già in zona bianca o al massimo dal giallo, che impone le mascherine all’aperto, la riduzione delle capienze e la chiusura delle discoteche. A questo punto non è da escludere che il Governo possa anche decidere di rivedere l’intero sistema delle fasce.

Ecco il contenuto della bozza del prossimo provvedimento

Tra le novità scontate la riduzione della validità del Green pass che dovrebbe passare da 12 a 9 mesi e l’anticipo della terza dose che sarà praticabile dopo 5 mesi dalla seconda ufficializzato ieri dall’Aifa. Certa anche l’estensione dell’obbligo alla terza dose per sanitari e dipendenti delle Rsa che molto probabilmente verrà esteso anche a forze dell’ordine e insegnanti. Dal governo trapela inoltre la volontà di ampliare il più possibile la fascia d’età del green pass. Giovedì arriverà il via libera dell’Ema (l’Agenzia europea per il farmaco) ai vaccini per la fascia 5-11 anni e il Governo potrebbe quindi anticipare l’obbligo di Green Pass anche per i più piccoli.


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Greenpass50+

Greenpass50+: il codice fiscale la nuova frontiera per il controllo delle presenze

Greenpass50+: C’è una grande novità per le aziende di medie dimensioni alle quali tocca l’onere di verificare la certificazione verde all’ingresso dei lunghi di lavoro.

Dal 15 novembre i verificatori delle aziende con più di 50 dipendenti che applicano il nuovo servizio Greenpass50+, per controllare il possesso della certificazione verde Covid-19 sui luoghi di lavoro, possono avvalersi di una nuova funzionalità che consente di selezionare massivamente i dipendenti importando un file contenente i loro codici fiscali.
Il nuovo servizio a disposizione dei verificatori consente di verificare esclusivamente i soggetti presenti nel file e per i quali il verificatore stesso ha avuto la visibilità in fase di accreditamento.

Questi i messaggi dell’Inps che hanno ufficializzato la novità

L’Inps, con il messaggio 3768/2021, aveva già reso noto a inizio novembre 2021 di aver introdotto una nuova funzionalità per il Greenpass50+ che consente di associare a ogni verificatore, anche massivamente, un insieme ben definito di dipendenti.

Ne consegue che quelli non associati ai verificatori saranno scartati dalla verifica.

Ieri, con il messaggio 3948/2021, ha precisato che il file da importare, in formato *.CSV, prevede una sola colonna, contenente il codice fiscale del dipendente, per cui effettuare la verifica.

Qual è la giusta procedura da seguire?

Riguardo alla procedura, il verificatore, dopo aver selezionato l‘azienda di interesse, può attivare con i lGreenpass50+ la modalità di importazione massiva dei dipendenti mediante l’opzione “Seleziona da elenco”.

In fase di importazione, può scegliere tra eliminare eventuali dipendenti precedentemente selezionati mediante la funzione “Seleziona”, oppure aggiungere i soggetti, presenti nel file da importare, ai dipendenti eventualmente già selezionati.

Rimane fermo che, in fase di verifica, i verificatori selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ovvero escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green pass.


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sicurezza

Sicurezza: oltre ai corsi di formazione è indispensabile l’addestramento.

Una recente sentenza della Cassazione legata a una vicenda di decesso sul lavoro, definisce ulteriormente le regole relative alla sicurezza sul lavoro.

Gli articoli 2, 18 e 37 del Dlgs 81/2008, obbligano il datore di lavoro – e il dirigente secondo le proprie attribuzioni e competenze – a erogare una formazione sufficiente e adeguata sui rischi e le misure di prevenzione e protezione che, tuttavia, spesso rimane “zoppa” dell’addestramento che, invece, ha una valenza fondamentale sul piano della prevenzione.

E sotto tale profilo risulta particolarmente significativa la sentenza 39307/2021 della Cassazione, che offre una fotografia fedele di tale realtà, che spinge a diverse riflessioni, anche sulla necessità d’interventi strutturali sul Dlgs 81/2008.

Ecco la vicenda nel dettaglio

Un lavoratore si trovava insieme a un collega presso un centro commerciale, intento a montare un cartellone pubblicitario a un’altezza di circa 2,60 metri dal suolo, e per fare ciò era salito su una scala in alluminio a doppi tronchi estensibili. All’improvviso, durante tale operazione, il lavoratore, giunto all’ultimo piolo, perdeva l’equilibrio cadeva a terra e moriva.

Sia il Tribunale di Napoli che la Corte di appello della città partenopea hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro del reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche previste dall’articolo 590 del Codice penale.

Formazione inadeguata del lavoratore

Secondo i giudici, infatti, la scala messa a disposizione del lavoratore non era idonea in quanto priva di piattaforma e di dispositivo guardacorpo e, al tempo stesso, era stata impartita una formazione inadeguata, in contrasto quindi con quanto previsto dall’articolo 7 del Dlgs 81/2008.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, censurando l’operato dei giudici di merito sotto vari profili. In particolare, si è difeso facendo rilevare, tra l’altro, che il lavoratore era esperto, ricopriva in azienda anche il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e aveva collaborato alla redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr). Inoltre era stato sottoposto ai corsi di formazione e informazione organizzati dall’azienda.

Come si è espressa la Cassazione?

La Cassazione ha, tuttavia, ritenuto il ricorso infondato e, in parte, anche inammissibile; in particolare, è stata dimostrata non solo l’inidoneità della scala per compiere il lavoro in quota, ma anche lo scorretto posizionamento dell’attrezzatura di lavoro in conseguenza dell’omessa formazione.

In effetti, su questo punto appare chiaro che, più precisamente, i giudici facciano riferimento all’addestramento sul corretto utilizzo di tale attrezzatura, secondo quanto prevedono gli articoli 2, comma 1, lettera cc) e 37 del Dlgs 81/2008; pertanto, non è sufficiente che il lavoratore abbia frequentato i corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ma è necessario che tale formazione sia poi integrata dall’addestramento specifico sull’utilizzo delle macchine, attrezzature, impianti, cosa che, in questo caso, è stata ritenuta mancante.


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sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: niente risarcimento per infortunio in pausa caffè

Novità nel mondo della sicurezza sul lavoro: salta l’indennizzo per il lavoratore che si infortuna durante la pausa caffè, viene meno la possibilità di affermare che l’infortunio sia avvenuto in “occasione di lavoro”

Anche se caffè è un piacere, come recitava un vecchio spot, la sosta al bar non è legata in alcun modo ad esigenze lavorative. E la caduta nel percorso per recarvisi non può essere indennizzata causa l’assenza del necessario nesso tra il rischio corso e l’attività svolta.

La Cassazione (sentenza 32473/ 2021) ha così accolto il ricorso dell’Inail intervenendo su un argomento inerente la sicurezza sul lavoro, che aveva perso i precedenti gradi di giudizio. I giudici di merito avevano, infatti, dato ragione a una signora – dipendente di una Procura della Repubblica – che aveva “spezzato” il suo orario continuato 9-15, con una pausa al bar insieme a due colleghe, timbrando regolarmente il cartellino in uscita.

Come sono andati realmente i fatti?

Durante il percorso era caduta ferendosi il polso, lesione per la quale chiedeva un’indennità di malattia e un indennizzo pari al 10% di danno permanente. Richieste accolte dai giudici di merito, secondo i quali il rischio assunto dalla lavoratrice non era generico “permanendo un nesso eziologico con l’attività lavorativa”.

C’era stato l’ok del datore e, in più, nell’ufficio non c’era un bar . Circostanze ininfluenti per la Suprema corte. La Cassazione ammette che il desiderio del caffè è apprezzabile, ma esclude che si tratti di un bisogno fisiologico che consentirebbe di affermare lo stretto legame con l’attività svolta.

Il nesso lavoro-rischio è indispensabile per ottenere un indennizzo slegato, invece, dall’esigenza che l’incidente sia avvenuto nel tempo e nel luogo della prestazione. Nello specifico la lavoratrice si è volontariamente esposta al pericolo, cedendo a un desiderio “certamente procrastinabile e non impellente”.


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Immagine Green Pass Totem

Green Pass: per i controlli con totem occorre osservanza del Gdpr

Le nuove modalità di controllo automatizzato del green pass introdotte dal Dpcm del 12 ottobre scorso devono consentire la raccolta dei soli dati necessari per l’applicazione delle misure conseguenti al mancato possesso.

Lo prevede l’articolo 13 comma 5 del Dpcm 17 giugno 2021 combinato con le linee guida del Dpcm del 12 ottobre in ambito lavorativo e in materia di condotta per le pubbliche amministrazioni. La previsione normativa della possibilità di raccogliere i dati dell’intestatario del green pass al solo fine di applicare le misure previste in caso di accertamento del mancato possesso della certificazione verde (assenza ingiustificata e non retribuita, sanzione disciplinare comminata dal datore e sanzione amministrativa comminata dal Prefetto) è stata sicuramente un’apertura rispetto all’originario divieto di raccolta previsto per l’attività di verifica del green pass.

Cosa comporta la presenza in azienda di totem?

La presenza in azienda di un sistema costituito da totem per la verifica delle certificazioni, terminali di lettori badge per il controllo accessi con attivazione automatica di tornelli e software di gestione presenze comporta, per il suo funzionamento, il controllo automatico e il trattamento di dati personali presenti nei database dell’organizzazione.

Affinché il sistema integrato funzioni e identifichi correttamente il lavoratore è necessaria la creazione di una tabella intermedia e temporanea di conciliazione tra alcuni dei dati letti dal totem, (nome, cognome, data di nascita) e da questo prodotti (esito della validità del green pass,) con quelli provenienti dalla lettura del badge (numero e data di nascita per eventuali omonimie) al fine di validare la timbratura, consentire o meno la registrazione della presenza a seconda dell’esito della verifica, o notificare all’ufficio del personale il divieto di entrata in caso di accertata invalidità.

In questo ultimo caso, il dipendente ha sempre diritto di chiedere un secondo riscontro con l’app Verifica C19 installata su smartphone. Da qui la necessità di trattare i dati residenti nella tabella di verifica intermedia e temporanea fino all’ora di chiusura dell’attività aziendale (con successiva cancellazione), oppure per il tempo necessario ad attivare la procedura relativa al divieto di accesso.

Quali procedure devono seguire i produttori di totem e le aziende?

I produttori di totem e software devono fornire garanzie in merito al rispetto del Gdpr, effettuare una valutazione d’impatto (Dpia), ispirarsi ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, così come precisato nel Parere del garante.

L’azienda che acquista il totem deve predisporre una procedura che individui le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche (articolo 3, comma 5, del Dl 127/2021), quindi censire e descrivere le modalità di trattamento, individuare un eventuale periodo di trattamento per quei dati strettamente necessari (nome, cognome, data di nascita, esito green pass) che potranno essere di alcune ore o di giorni, a seconda dell’esito della verifica e mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato a rischi presentati dal trattamento. L’esito della verifica del green pass non può comunque mai essere oggetto di associazione e/o di profilazione per altre finalità, conformemente a quanto previsto dall’articolo 22 del Gdpr applicabile in materia di controllo massivo.


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