Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: regole più chiare sulla formazione obbligatoria

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 (n. 119), è ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’intesa, raggiunta il 17 aprile 2025, rappresenta un tassello fondamentale nell’attuazione dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata in relazione ai rischi legati all’attività svolta.

L’Accordo Stato-Regioni sostituisce e unifica i precedenti provvedimenti in materia, razionalizzando un panorama finora frammentato e, in alcuni casi, incoerente tra i diversi settori e livelli di rischio.

Scarica qui il Vademecum di Conflavoro sul nuovo Accordo Stato-Regioni

Viene così superata la frammentazione normativa, offrendo un quadro unitario, coerente e aggiornato, utile sia per i datori di lavoro che per gli enti formatori.

L’Accordo definisce in modo chiaro:

  • le durate minime dei corsi obbligatori;
  • i contenuti formativi essenziali per ciascun percorso;
  • le modalità didattiche e organizzative;
  • i requisiti dei soggetti formatori.

Le novità dell’Accordo Stato-Regioni

È necessario adeguare in tempi brevi i propri modelli formativi, rivedendo i contenuti dei corsi già in essere e allineandoli alle nuove indicazioni. Ciò comporta:

  • un aggiornamento della documentazione tecnica interna relativa alla formazione;
  • una riorganizzazione dei calendari formativi;
  • l’adozione di strumenti per la verifica finale delle competenze.

Una svolta culturale nella formazione

L’Accordo rappresenta un passo avanti anche sotto il profilo culturale: non si limita a riformare l’impianto tecnico della formazione, ma ne rafforza il significato. Passa il messaggio che formarsi non è una mera procedura da adempiere, ma un diritto e dovere fondamentale per garantire la sicurezza individuale e collettiva.

È quindi un’occasione per tutte le aziende per investire sulla qualità della formazione, andando oltre la logica dell’adempimento e adottando un approccio strategico orientato al miglioramento continuo.

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UE in ritardo sugli obiettivi ambientali al 2030: urge un cambio di passo

UE in ritardo sugli obiettivi ambientali al 2030: urge un cambio di passo

Durante l’8° Programma d’Azione per l’Ambiente, l’Unione Europea ha definito, il quadro normativo che orienta gli obiettivi ambientali e le politiche europee fino al 2030.

Questo programma punta alla neutralità climatica, alla promozione di un’economia efficiente nell’uso delle risorse, alla protezione della biodiversità e alla riduzione dell’inquinamento. La valutazione dei progressi compiuti si basa su 28 indicatori principali che monitorano l’andamento in aree strategiche come l’economia circolare, la tutela degli ecosistemi e la transizione energetica.

Il programma si inserisce nel più ampio contesto del Green Deal europeo, che prevede misure trasversali per trasformare l’economia dell’UE in chiave sostenibile. Tuttavia, gli obiettivi sono ambiziosi e il monitoraggio periodico mostra una distanza ancora significativa tra gli impegni presi e i risultati conseguiti. L’8° PAA costituisce quindi uno strumento cruciale per orientare le politiche ambientali degli Stati membri e per stimolare una governance più efficace in materia ecologica.

Stato di attuazione: progressi insufficienti rispetto agli obiettivi ambientali fissati

La più recente valutazione condotta evidenzia come l’Unione Europea sia attualmente solo parzialmente allineata agli obiettivi prefissati per il 2030. Rispetto al quadro delineato nel 2023, i progressi sono limitati e disomogenei: si riscontra una generale lentezza nell’adozione di pratiche sostenibili e nell’attuazione delle riforme necessarie.

I settori dove si registrano maggiori ritardi sono quelli relativi all’economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla riduzione dell’impatto ambientale dei modelli di consumo.

L’analisi evidenzia che, se non verranno adottate misure più incisive, l’UE rischia di mancare il target fissato per il 2030, compromettendo non solo la salute ambientale del continente ma anche la credibilità politica delle sue strategie green. In particolare, viene sottolineata l’urgenza di rafforzare l’implementazione delle politiche del Green Deal, accelerando la transizione verso modelli economici a basso impatto e aumentando gli investimenti in innovazione ecologica.

Il ruolo delle imprese e dei lavoratori nella transizione verde

Le aziende europee sono chiamate a giocare un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi ambientali. La transizione verso un modello produttivo sostenibile impone un cambio radicale nelle strategie aziendali: dall’efficientamento energetico all’adozione di tecnologie pulite, dalla gestione responsabile delle risorse naturali alla riduzione delle emissioni.

Per molte realtà imprenditoriali, soprattutto PMI, ciò significa anche affrontare sfide economiche e organizzative importanti, che richiedono supporto normativo e strumenti di incentivazione adeguati.

Anche i lavoratori devono essere preparati a questa trasformazione. La transizione ecologica comporta nuove competenze, aggiornamento continuo e una riconversione di molte figure professionali.

La formazione diventa quindi un elemento strategico, in grado di favorire l’occupabilità e l’adattabilità in un contesto produttivo in rapida evoluzione. Inoltre, il ritardo nell’attuazione degli obiettivi ambientali potrebbe comportare conseguenze economiche anche significative: perdita di competitività, danni reputazionali e maggiori costi operativi per le imprese meno reattive.

La piena riuscita del programma richiede quindi una sinergia tra istituzioni, imprese e forza lavoro. Solo un approccio integrato e condiviso può permettere all’Europa di colmare il divario tra intenzioni e risultati, contribuendo concretamente alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei sistemi automatizzati

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei sistemi automatizzati

L’evoluzione dei sistemi automatizzati e dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo in profondità l’organizzazione del lavoro. Per rispondere a queste trasformazioni, l’Unione Europea ha aggiornato il proprio impianto normativo con l’obiettivo di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei nuovi contesti operativi. Tre strumenti legislativi giocano un ruolo centrale in questo scenario: il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale, la Direttiva sulle macchine e la Direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali.

Il Regolamento sull’IA introduce obblighi specifici per gli sviluppatori e gli utilizzatori di sistemi considerati ad alto rischio, tra cui rientrano quelli destinati alla gestione dei rapporti di lavoro e della sicurezza. La nuova Direttiva Macchine, che sostituisce la precedente Direttiva 2006/42/CE, estende il proprio ambito di applicazione alle tecnologie emergenti e integra aspetti legati alla cybersecurity. 

Infine, la Direttiva sulle piattaforme digitali disciplina le condizioni di lavoro per i lavoratori gestiti da algoritmi, stabilendo principi di trasparenza, equità e accesso ai diritti fondamentali.

Nuove tecnologie e nuovi rischi: cosa cambia per la sicurezza con i sistemi automatizzati

L’introduzione di sistemi automatizzati e intelligenti comporta anche una serie di rischi specifici che non possono essere ignorati. L’automazione modifica profondamente l’interazione tra uomo e macchina, generando nuove sfide in termini di responsabilità, monitoraggio e prevenzione. L’uso dell’intelligenza artificiale nella gestione delle risorse umane e nella sorveglianza dei lavoratori, per esempio, può incidere sulla privacy, sul benessere psicologico e sull’autonomia decisionale.

Un altro ambito critico riguarda la progettazione sicura delle macchine intelligenti. L’interazione uomo-robot, sempre più diffusa nelle linee produttive e nei servizi, richiede standard aggiornati che garantiscano non solo l’integrità fisica dei lavoratori, ma anche la capacità dei sistemi di adattarsi in modo sicuro agli imprevisti e agli errori umani. La nuova Direttiva Macchine prevede l’integrazione di requisiti relativi alla protezione contro le manipolazioni dei software e alla gestione sicura degli aggiornamenti automatici.

La valutazione dei rischi deve dunque essere completamente ripensata. I tradizionali modelli di analisi vanno integrati con nuove metodologie in grado di tenere conto delle interazioni uomo-sistema, delle dinamiche algoritmiche e dell’affidabilità del software. Per questo è essenziale che le aziende si dotino di competenze interne o di consulenze specialistiche per affrontare la transizione in modo strutturato.

Le implicazioni per imprese, RSPP e lavoratori

Per le imprese, l’adeguamento alle nuove normative rappresenta una sfida complessa ma non rinviabile.

I datori di lavoro sono chiamati a garantire che le nuove tecnologie siano integrate nel rispetto dei principi fondamentali di prevenzione e protezione. In particolare, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dovrà aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) tenendo conto delle modifiche organizzative e tecnologiche introdotte dai sistemi automatizzati.

Il ruolo del RSPP assume una nuova centralità, diventando mediatore tra l’innovazione tecnica e le esigenze di tutela dei lavoratori. Le competenze richieste includono una conoscenza di base delle logiche algoritmiche, la capacità di dialogare con ingegneri e sviluppatori e l’aggiornamento costante sulle novità normative. Parallelamente, i lavoratori devono essere adeguatamente formati per comprendere il funzionamento delle nuove tecnologie, riconoscere situazioni a rischio e partecipare attivamente alla cultura della prevenzione.

L’adozione di sistemi automatizzati non deve quindi essere vista solo come un cambiamento tecnologico, ma come una vera e propria trasformazione culturale. Solo con un approccio integrato tra innovazione, formazione e partecipazione attiva sarà possibile coniugare produttività e sicurezza nei nuovi contesti del lavoro digitale.

Prevenzione incendi nei beni tutelati: la Regola Tecnica V.12 per edifici storici aperti al pubblico

Prevenzione incendi nei beni tutelati: la Regola Tecnica V.12 per edifici storici aperti al pubblico

La prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela storica, artistica o architettonica ha sempre rappresentato una sfida complessa per la normativa italiana. Le precedenti disposizioni, come il Regio Decreto del 7 novembre 1942, n. 1564, il D.M. 20 maggio 1992, n. 569 e il D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, pur avendo delineato un quadro regolatorio per musei, biblioteche e archivi, risultavano spesso difficilmente applicabili alla varietà e alla specificità degli edifici storici. Questo ha reso necessario, in molti casi, il ricorso a deroghe, con conseguente incertezza applicativa.

Per rispondere a queste criticità, il D.M. 14 ottobre 2021 ha introdotto la Regola Tecnica Verticale V.12, in vigore dal 24 novembre dello stesso anno. La norma si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, purché aperti al pubblico e sede di una o più attività soggette ai controlli previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di quelli già disciplinati dalla RTV V.10 (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi).

Progettazione della prevenzione incendi compatibile con le esigenze conservative

Il cuore della RTV V.12 è l’adozione di un approccio prestazionale, che supera la logica prescrittiva rigida delle normative precedenti e introduce un maggiore grado di flessibilità progettuale. Questo permette di individuare soluzioni tecniche per la prevenzione incendi, sia conformi che alternative, che rispettino il contesto specifico degli edifici tutelati, spesso soggetti a vincoli imposti dalle Soprintendenze.

Tra le principali novità della norma sulla prevenzione incendi, si segnala la possibilità di escludere l’obbligo di verifica della reazione al fuoco per i materiali storici esistenti, a meno che non si trovino lungo le vie di esodo. Anche per la resistenza al fuoco sono previste deroghe: se gli adeguamenti strutturali risultano impossibili o eccessivamente impattanti, è ammesso adottare profili di rischio specifici, affiancati da misure di compensazione come il controllo attivo dell’incendio o il potenziamento della gestione della sicurezza.

Nel caso delle vie di esodo, la norma consente di mantenere percorsi esistenti con l’aggiunta di condizioni integrative come un maggiore livello di illuminazione o specifiche misure gestionali.

Infine, è introdotto l’obbligo di redigere un piano di limitazione dei danni in caso di emergenza, con prove di attuazione da svolgere almeno tre volte l’anno, al fine di testare la reale efficacia delle misure predisposte.

Esperienze applicative e vantaggi per progettisti e patrimonio culturale

L’efficacia della RTV V.12 è già stata dimostrata da casi pratici. In un intervento recente, ad esempio, la norma è stata applicata con successo nella ristrutturazione di un edificio sottoposto a vincolo storico e destinato ad uso pubblico. Il progetto ha previsto l’integrazione della regola tecnica orizzontale con le indicazioni specifiche della V.12, riuscendo a garantire un adeguato livello di sicurezza senza compromettere l’integrità estetica e strutturale dell’immobile.

Questa esperienza sottolinea l’importanza di un approccio progettuale integrato, che coniughi le esigenze della sicurezza con quelle della conservazione.

La RTV V.12 rappresenta, in questo senso, un passo avanti significativo verso una normativa di prevenzioni incendi più moderna e coerente con i valori culturali e architettonici dei luoghi storici.

I progettisti possono ora contare su strumenti normativi più aderenti alla realtà e capaci di offrire soluzioni sostenibili dal punto di vista tecnico, economico e culturale.

Codice ILO sulla sicurezza nei porti: pubblicata la nuova edizione italiana

Codice ILO sulla sicurezza nei porti: pubblicata la nuova edizione italiana

INAIL 2025 pubblica l’edizione italiana aggiornata del Codice di buone pratiche dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Codice ILO), dedicato alla sicurezza e salute nei porti.

Questo documento rappresenta un riferimento operativo fondamentale per il settore portuale, aggiornando le versioni precedenti risalenti agli anni ’70, ormai superate rispetto alle esigenze attuali.

Il Codice ILO si fonda sulla Convenzione ILO n. 152 e sulla Raccomandazione n. 160, normative già ratificate dall’Italia, e fornisce indicazioni concrete per ridurre i rischi associati alle attività svolte all’interno dei porti.

Tra queste rientrano non solo le operazioni di carico e scarico di merci e passeggeri, ma anche tutte le attività collaterali che si svolgono nell’area portuale, comprese quelle legate alla movimentazione, alla logistica e al trasporto.

Pur non essendo vincolante sul piano giuridico, il Codice ILO costituisce una guida riconosciuta a livello internazionale per l’elaborazione di politiche, strategie e programmi di sicurezza che le aziende e le autorità possono adottare volontariamente o utilizzare come riferimento per definire standard interni.

Struttura e contenuti operativi del Codice ILO

Il documento è articolato in sezioni tematiche che coprono tutti gli aspetti principali legati alla sicurezza e alla salute nei porti:

  • Gestione della sicurezza e salute: viene definito il ruolo delle imprese, delle autorità competenti e dei lavoratori nella costruzione di un ambiente di lavoro sicuro e organizzato, con responsabilità chiare e definite.
  • Formazione e informazione: particolare enfasi è posta sull’importanza della formazione continua per tutti i soggetti coinvolti nelle attività portuali, con indicazioni sui contenuti minimi e sui metodi didattici efficaci.
  • Valutazione e controllo dei rischi: sono fornite metodologie per identificare, valutare e controllare i pericoli presenti nelle diverse fasi operative del lavoro portuale.
  • Attrezzature e impianti: la sezione stabilisce criteri per l’uso in sicurezza di gru, carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e altre infrastrutture fisse e mobili.
  • Procedure operative: vengono descritte le buone pratiche da adottare per lo svolgimento delle operazioni portuali, con un focus particolare sulla gestione del carico/scarico e sull’accesso alle navi.
  • Gestione delle emergenze e primo soccorso: sono elencate le misure da attuare in caso di incidenti, incendi, contaminazioni e altre emergenze, nonché le procedure per il primo intervento sanitario.

Ogni sezione è arricchita da esempi pratici, casi studio e riferimenti normativi coerenti con la legislazione nazionale, per facilitare l’adattamento del Codice ILO ai diversi contesti operativi.

Benefici e implicazioni del Codice ILO per aziende e lavoratori

L’adozione delle linee guida contenute, può generare vantaggi concreti per tutte le realtà coinvolte nel lavoro portuale.

Per le imprese, significa:

  • Maggiore controllo dei rischi e conseguente riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
  • Incremento della produttività, grazie a processi più efficienti e ambienti di lavoro più ordinati;
  • Rafforzamento della compliance normativa, facilitando il rispetto delle disposizioni italiane e internazionali in materia di sicurezza sul lavoro;
  • Valorizzazione del capitale umano, attraverso un miglioramento del clima aziendale e della fidelizzazione del personale.

Per i lavoratori, invece, l’adozione del Codice garantisce condizioni più sicure, formazione mirata e la possibilità di segnalare criticità in modo strutturato.

Inoltre, la presenza di procedure condivise riduce il margine di ambiguità nelle operazioni quotidiane, contribuendo a una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri.

L’invito alle imprese del settore è quello di integrare quanto prima le indicazioni del Codice all’interno dei propri sistemi di gestione della sicurezza, adeguandole alle caratteristiche specifiche del proprio porto e alle necessità operative del personale coinvolto.

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