1524756737 adeguamento sisimico

Nomina dei preposti alla Sicurezza: quanti ne servono?

Una delle figure più importanti nel sistema della prevenzione e protezione in una Scuola è rappresentato dal preposto. 

Ma di cosa si occupano i preposti e quanti occorre nominarne?

Un Istituto Scolastico è un luogo di lavoro atipico, dove pochi lavoratori (insegnanti, personale ATA e Dirigente Scolastico) devono aver cura della sicurezza di un elevato numero di persone (studenti ed eventuale personale esterno momentaneamente presente nell’ edificio).

Solitamente, il Dirigente Scolastico nomina un “preposto alla sicurezza” per ogni plesso facente parte dell’Istituto, perché non potrebbe essere sempre fisicamente presente ed occuparsi delle attività quotidiane. Di solito questa figura viene individuate nel fiduciario di plesso, o collaboratore del Dirigente, in quanto lo stesso è già delegato allo svolgimento di compiti connessi alla gestione operativa e alla risoluzione di piccole problematiche nel plesso di appartenenza.

Nella scuola, però, esistono diversi tipi di preposti. In particolare è da considerarsi come “preposto alla sicurezza” ogni lavoratore che svolga un compito operativo di controllo e coordinamento.

Le figure professionali che all’ interno di un Istituto ricoprono di fatto il ruolo di preposti e che è necessario che vengano nominate formalmente dal Dirigente Scolastico e debitamente formate sono:

  • Il Dsga (direttore dei servizi generali ed amministrativi), che sovrintende allo svolgimento del lavoro amministrativo negli uffici, conformemente a quanto predisposto dal Documento di Valutazione dei Rischi;
  • il Vice Preside, che verifica l’attività didattica e vigila sul corretto svolgimento delle varie attività;
  • i Responsabili dei laboratori e delle palestre, che svolgono la sorveglianza dell’attività didattica degli studenti che frequentano i laboratori e la palestra, addenstrandoli all’ uso degli strumenti ivi ubicati;
  • gli Insegnati tecnico-pratici (solo se svolgono attività didattica all’ interno di laboratori con uso di attrezzature).

Ma quali sono compiti generali di un preposto?

Prima di tutto vigilare affinché le disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengano rispettate. In caso di inadempienza sarà suo compito informare il Dirigente Scolastico affinché possano essere estinte situazioni di pericolo  e salvaguardato un ambiente sicuro e protetto. Infine in caso di emergenza sarà necessario che coordini insegnanti e studenti per la messa in sicurezze.

1524558990 News inail

Premi e tariffe speciali per impianti geotermici a tecnologie avanzate

In Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente sulle Modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell’ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate.

Campo di applicazione
Il decreto (art.1) disciplina le modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento agli impianti geotermici, dei premi e delle tariffe-premio riportati all’art. 27 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (disciplina del sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche).
Si tratta dei seguenti premi:
a) il premio per la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, di cui al comma 1, lettera a); 
b) il premio per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera c); 
c) la tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali, di cui al comma 2.
Il Decreto contiene poi un Allegato con le Modalità di verifica per l’accesso al premio per l’abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio, una riduzione calcolata confrontando i livelli presenti nei flussi dai pozzi in ingresso nell’impianto geotermico e quelli nei flussi in uscita verso l’ambiente dalla torre di raffreddamento e dall’impianto di abbattimento.
Per leggere il documento in versione integrale clicca qui.
1524586901 News teach

Sicurezza sul lavoro per assorbire la disoccupazione

Una vasta gamma di professioni eterogenee e trasversali: il settore della sicurezza sul lavoro rappresenta un campo “dinamico” che offre ampie prospettive lavorative. 

Dopo l’incidente avvenuto alla Lamina spa, ritenuta “fabbrica modello”, siamo tornati a pensare a quali siano gli interventi necessari da attuare per prevenire e azzerare il rischio di infortuni sul lavoro. 

E se il problema dell’alto tasso di disoccupazione fosse risolvibile o quanto meno ammortizzabile, rafforzando le risorse mancanti opportune al mantenimento di ambienti di lavoro sani e sicuri?

Il mercato della sicurezza sul lavoro è estremamente ampio e le aziende, così come la pubblica amministrazione, necessitano per legge di figure professionali ben precise che si occupino di sicurezza. Una materia questa poco conosciuta. Eppure è evidente che c’è grande richiesta per una serie di professioni legate alla sicurezza, etichettate a priori come non coinvolgenti o poco accattivanti, mentre in realtà sono dinamiche e molto serie.

 La normativa si adatta a diversi settori: nel privato, come nel pubblico – dalle amministrazioni comunali, alle carceri, ai ministeri, fino alle industrie metalmeccaniche e alle università etc.

In Italia il quadro delle professioni è stato definito solo in tempi recenti, dopo anni di incertezze. È infatti nel 2008 che entra in vigore il “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 81/08, un testo normativo importante che recepisce una serie di direttive stabilite dalla Comunità Europea.

Per saperne consultare il testo 81/08 in versione integrale clicca qui.

1524500882 News sic

Sicurezza nei luoghi di lavoro: cosa impone la normativa al lavoratore?

Non solo gli imprenditori hanno obblighi di fronte alla legge: ecco un focus sui doveri e sui diritti dei lavoratori

Nel panorama legislativo italiano la figura del lavoratore, nel tempo, è stata accostata a più definizioni. Ha, dunque, conosciuto importanti evoluzioni dal secondo dopoguerra fino alla legge 300/1970, ossia all’istituzione del cosiddetto Statuto dei lavoratori. Anche e soprattutto in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, chiaramente, lo sviluppo normativo è andato intensificandosi fino ad arrivare, oggi, al Dlgs 81/2008 e s.m.i..

Il lavoratore secondo la legge attualmente vigente – L’art. 2 del Dlgs 81/2008 e s.m.i. descrive il lavoratore come una ‘persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari […]’. Dunque è importante sottolineare che anche i tirocinanti, gli studenti del progetto di alternanza studio-lavoro, gli occasionali e gli apprendisti sono considerati lavoratori.


Gli obblighi generali del lavoratore – La materia in questione è trattata in modo piuttosto esauriente nell’art. 20 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.. La premessa fondamentale è che ogni lavoratore debba prendersi cura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, sia a livello personale sia per quanto riguarda gli altri soggetti presenti in loco. In riferimento a quest’ultimo passaggio, il lavoratore è responsabile per quanto riguarda le conseguenze delle sue azioni o omissioni relative alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi fornitigli dal datore di lavoro. Per far ciò, deve partecipare ai corsi di formazione e di addestramento obbligatori organizzati dal datore di lavoro e sottoporsi alla necessaria sorveglianza sanitaria.


Gli obblighi specifici del lavoratore – Fondamentale, da parte del lavoratore, la collaborazione con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti al fine di adempiere in modo corretto e completo agli obblighi previsti dallo stesso Testo Unico del 2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò implica il regolare utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele pericolose, dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza e protezione. Il lavoratore deve, inoltre, adempiere alle istruzioni del datore, dei dirigenti e dei preposti, segnalando loro, nell’immediato, le eventuali disfunzioni dei mezzi e le potenziali condizioni di pericolo di sua conoscenza. Fermo restando che, qualora il contesto sia compreso nell’ambito di sua formazione, il lavoratore ha l’obbligo di intervenire subito nei casi di pericolo grave e incombente rendendo nota la situazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Nondimeno, il lavoratore deve aver cura della strumentazione in uso all’azienda, ad esempio evitando di maneggiare in alcun modo i dispositivi di sicurezza o compiendo di propria iniziativa mansioni che esulino dalle sue competenze.

I diritti dei lavoratori – Gran parte dei doveri del lavoratore sono da interpretare anche in qualità di diritti inalienabili. In particolare, l’informazione e la formazione sui potenziali rischi legati alla sua attività e il sottoporsi a visite mediche tramite gli enti preposti alla vigilanza sanitaria. Inoltre il lavoratore ha sempre la possibilità di interfacciarsi con figure di riferimento, all’interno del luogo di lavoro, esperte e responsabili in materia di salute e sicurezza quali gli RLS.

1524478574 News parl

Infortuni sul lavoro – conclusi i vertici indetti dal Ministero del Lavoro

Prevenzione, coordinamento istituzionale, innovazione tecnologica, formazione e potenziamento dei servizi ispettivi.  

Sono queste le parole chiave con cui affrontare il problema dell’insufficiente sicurezza sui luoghi di lavoro, emerse dal confronto promosso dal Ministro Poletti a seguito degli infortuni mortali registrati nelle ultime settimane, che ha impegnato, in diversi incontri, tutti gli attori istituzionali competenti in materia e le parti sociali.

I capisaldi della complessa strategia da adottare per rendere più efficaci le norme e ridurre le vittime di incidenti sui luoghi di lavoro, sono stati fissati all’esito dell’iniziativa che ha preso avvio con l’incontro del 10 aprile scorso, al quale hanno partecipato, oltre al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, il Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi, il Presidente dell’INAIL, Massimo De Felice, con il Direttore Generale dell’Istituto, Giuseppe Lucibello, e il Direttore Centrale Entrate e Recupero Crediti dell’INPS, Maria Sandra Petrotta, al fine di effettuare una preliminare valutazione dei casi.

Un’analisi che ha evidenziato casistiche statisticamente ricorrenti (investimento ad opera di mezzi o macchine, caduta dall’alto, intossicazione in ambienti confinati, ribaltamento di mezzi meccanici, specialmente in agricoltura) che richiedono di essere fronteggiate attraverso il miglioramento della prevenzione e del coordinamento tra Istituzioni e parti sociali.

L’obiettivo è quello di individuare le situazioni ed i settori più a rischio, così da poter indirizzare in modo più mirato le attività di controllo e di orientare al meglio gli incentivi alla prevenzione per promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e l’adozione di tecnologie aggiornate da parte delle imprese.

Confermata la prossima assunzione di 150 nuovi ispettori che rafforzeranno l’attività dell’Ispettorato e di assicurare un maggiore coordinamento delle attività di controllo in capo a Istituzioni diverse per massimizzare l’efficacia degli interventi, è emersa l’esigenza di assicurare forme di collaborazione con i soggetti, come le ASL, che ricadono nelle competenze delle Regioni: un punto, questo, su cui  è stata subito registrata una piena disponibilità da parte dei rappresentanti delle Regioni.

L’impegno di Ministero e Regioni si svilupperà attraverso un confronto che sarà portato avanti a partire dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

D’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prossimamente si terrà un incontro presso la sede della Conferenza delle Regioni con i vertici dell’INAIL, sull’uso dei fondi dello stesso Istituto e delle Regioni per azioni concertate sul fronte della prevenzione, e con i vertici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul tema dei controlli con particolare riferimento al sistema delle notifiche online.

Come possiamo aiutarti?