1524215849 attrezzature UNASF 02

Regolamento europeo DPI: al via dal 21 aprile 2018

Dal 21 aprile 2018 entra in vigore il Regolamento europeo sui DPI, Reg. del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 (GUUE del 31 marzo 2016), abrogando la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il nuovo Regolamento è immediatamente valido in ogni Stato membro e non deve essere trasposto in diritto nazionale.

Campo di applicazione

Il Regolamento disciplina i Dpi che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i Dpi nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i Dpi, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

La sua elaborazione si è resa necessaria alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della Direttiva 89/686/CEE che aveva evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità, al punto da rendere urgente una sua revisione per migliorarne alcuni aspetti.

Scadenze

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ma gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

il Regolamento si applica in tutte le sue parti, ad eccezione:

degli articoli da 20 a 36 (l’intero CAPO V – NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ) e dell’articolo 44 (Procedura di comitato), che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;

dell’articolo 45, paragrafo 1 (sanzioni), che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Per maggiori approfondimenti clicca qui.

1524218340 News gps wor

Pericolo & Rischio – due concetti affini ma diversi

Pericolo



L’ art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08 definisce il pericolo una qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la potenzialità di causare danni. IL pericolo è la fonte di possibili lesioni o danni alla salute. 
Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di intossicazione, di schiacciamento, ecc..
Il pericolo è una proprietà non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone.
Ma cosa si intende per danno?


Si definisce danno qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento. Il danno è la conseguenza che si verifica al concretizzarsi del pericolo.

Rischio



Definizione di Rischio è stabilita nell’art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08 come probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno. E’  l’Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. 
Cosa si intende per stima del rischio?


La valutazione del rischio è un attento processo di identificazione, misurazione e ponderazione del rischio. La stima del rischio (R) viene definita come il prodotto della probabilità (P) del verificarsi delle conseguenze e il livello della gravità (D) delle conseguenze sui lavoratori.
Riuscire nell’intento di identificare tutte le possibili variabili, e in qualche modo quantificarle è un compito difficile e indubbiamente oneroso che la normativa ha tentato di soddisfare.
Avere la giusta consapevolezza di questi concetti fondamentali permette un’attenta gestione della sicurezza e favorisce l’attuazione di un’adeguata prevenzione e protezione della salute dei lavoratori.
Per conoscere i documenti dedicati alla valutazione del rischio clicca qui.
1524127387 Gas Unasf

Decreto gasivori: verso l’esenzione di pagamento degli oneri di sistema

Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha firmato la prenotifica alla Commissione UE del decreto gasivori emanato il 2 marzo 2018 e del relativo schema applicativo. Si avvia così il confronto tra il Ministero e la DG Concorrenza della  Commissione Ue al termine del quale potrà essere data completa attuazione ai due provvedimenti.

L’obiettivo è quello di applicare ai grandi consumatori industriali di gas presenti in Italia un regime di esenzione parziale dal pagamento degli oneri generali di sistema in modo tale da contrastare con uno strumento utile il fenomeno della delocalizzazione di attività produttive con elevati consumi energetici.

In un sistema come quello italiano dove, come noto, molte politiche energetiche sono finanziate attraverso oneri generali di sistema applicati in forma di addizionali tariffarie, gli sforzi richiesti dal perseguimento degli obiettivi europei sempre più sfidanti si traducono in prezzi finali per i consumatori più alti. La conseguente delocalizzazione delle attività produttive ad alto consumo energetico non è solo un rischio concreto ma un fenomeno già in atto. 

Il decreto e lo schema applicativo presentano caratteristiche innovative mutuate per analogia dalla normativa recentemente adottata in Italia per il settore elettrico e che ha già ottenuto l’approvazione della Commissione europea.

1524132926 chimici Unasf

Prodotti chimici: parte il piano nazionale di controllo

Il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici predisposto, come ogni anno, dal Ministero della salute in qualità di Autorità Competente Nazionale REACH, in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP ed il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le attività di controllo riguarderanno le imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: 

  • sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi); 
  • sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list1, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti).
Il Piano individua le sostanze verso le quali sarà orientato il controllo: 
  • Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH;
  • Sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone; 
  • Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.
La prossima scadenza è il 30 giugno 2019 quando il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e PA e dell’ISS/CNSC redigerà e diffonderà il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l’anno 2018.
1524043086 News infortuni

Pubblicato l’interpello n.2/2018 del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere in merito alla incompatibilità tra il ruolo di medico competente e il personale dipendente di uffici pubblici che svolgono attività di vigilanza (art. 39, c. 3, del d.lgs. n. 81/2008).

L’istanza è stata presentata dalla Regione Lazio e il passaggio del Testo Unico sicurezza sul lavoro interessato è il seguente: Articolo 39 comma 3 “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente“.

Il Ministero del Lavoro, citando lo stesso articolo 39 comma 3 del D.Lgs 81/08 (in continuità con l’articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994) e l’articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 individua nel Dipartimento di prevenzione una struttura polifunzionale che in maniera organica si occupa non solo di vigilanza, ma anche di prevenzione e quindi di funzione autorizzativa. Di una pluralità di attività che insieme a vigilanza e controllo concorrono nella ricerca di soluzioni per la gestione dei rischi: informazioni, sorveglianza epidemiologica, assistenza, comunicazione, informazione educazione sanitaria.

Tale natura polifunzionale del Dipartimento è alla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro che vede l’articolo 39, comma 3 applicabile a ogni sua struttura e a tutto il suo personale. Non solo quindi agli addetti alla vigilanza.

Per consultare il documento in versione integrale clicca qui.

Come possiamo aiutarti?