Dal 21 aprile 2018 entra in vigore il Regolamento europeo sui DPI, Reg. del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 (GUUE del 31 marzo 2016), abrogando la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Il nuovo Regolamento è immediatamente valido in ogni Stato membro e non deve essere trasposto in diritto nazionale.
Campo di applicazione
Il Regolamento disciplina i Dpi che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i Dpi nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i Dpi, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
La sua elaborazione si è resa necessaria alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della Direttiva 89/686/CEE che aveva evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità, al punto da rendere urgente una sua revisione per migliorarne alcuni aspetti.
Scadenze
Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ma gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
il Regolamento si applica in tutte le sue parti, ad eccezione:
• degli articoli da 20 a 36 (l’intero CAPO V – NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ) e dell’articolo 44 (Procedura di comitato), che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
• dell’articolo 45, paragrafo 1 (sanzioni), che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
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