Lavoro notturno: rischi e prevenzione per la salute dei lavoratori

Lavoro notturno: rischi e prevenzione per la salute dei lavoratori

Il lavoro notturno è disciplinato dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che recepisce le direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE. Secondo l’articolo 1, comma 2, del decreto, è considerato “lavoro notturno” qualsiasi attività svolta per almeno sette ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

L’articolo 14 del medesimo decreto stabilisce che i lavoratori notturni devono essere sottoposti a controlli medici preventivi e periodici, almeno ogni due anni, a cura e spese del datore di lavoro, per verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno.

Inoltre, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare i rischi specifici legati al lavoro notturno e di adottare le misure preventive necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori .

Principali rischi associati al lavoro notturno

Il lavoro notturno comporta una serie di rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tra cui:

  • Desincronizzazione dell’orologio biologico: lavorare di notte può alterare i ritmi circadiani, causando disturbi del sonno e affaticamento.
  • Riduzione della vigilanza: tra le 2 e le 5 del mattino si verifica un calo fisiologico dell’attenzione, aumentando il rischio di incidenti sul lavoro e in itinere.
  • Problemi di salute mentale: il lavoro notturno è associato a un aumento del rischio di disturbi dell’umore, come depressione e ansia, a causa della difficoltà nel conciliare vita lavorativa e personale.
  • Disturbi metabolici: l’alterazione dei ritmi circadiani può influire negativamente sul metabolismo, aumentando il rischio di obesità, diabete e malattie cardiovascolari.

Misure preventive e strategie di gestione

Per mitigare i rischi associati al lavoro notturno, è fondamentale adottare una serie di misure preventive, tra cui:

  • Valutazione dei rischi specifici: il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dettagliata dei rischi legati al lavoro notturno, considerando fattori come la fatica, la sonnolenza e le possibili conseguenze per la salute a lungo termine.
  • Sorveglianza sanitaria: i lavoratori notturni devono essere sottoposti a controlli medici preventivi e periodici, almeno ogni due anni, per monitorare lo stato di salute e individuare eventuali controindicazioni.
  • Pianificazione degli orari di lavoro: è consigliabile evitare turni notturni consecutivi e garantire periodi di riposo adeguati tra un turno e l’altro, per permettere il recupero fisico e mentale .
  • Formazione e informazione: i lavoratori devono essere adeguatamente informati sui rischi legati al lavoro notturno e sulle strategie per prevenirli, come l’importanza del sonno e dell’alimentazione equilibrata.
  • Adozione di micro-riposi: introdurre brevi pause durante il turno notturno può aiutare a ridurre la sonnolenza e migliorare la vigilanza.

Implicazioni pratiche per aziende e lavoratori

L’adozione di misure preventive efficaci per il lavoro notturno comporta benefici sia per le aziende che per i lavoratori. Per le aziende, significa ridurre il rischio di incidenti sul lavoro, migliorare la produttività e diminuire l’assenteismo. Per i lavoratori, comporta una maggiore tutela della salute e un miglioramento della qualità della vita.

È importante che le aziende coinvolgano attivamente i lavoratori nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive, promuovendo una cultura della sicurezza condivisa. Inoltre, è fondamentale che i datori di lavoro rispettino gli obblighi normativi in materia di sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi, per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Medicina Nucleare

Sicurezza nella diagnostica e terapia medico-nucleare: linee guida per la progettazione di ambienti sicuri

La progettazione e la gestione degli ambienti dedicati alla medicina nucleare devono conformarsi al Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che recepisce la direttiva 2013/59/Euratom. Questo decreto stabilisce norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, abrogando e riordinando la normativa precedente, tra cui il D.Lgs. 230/1995 e il D.Lgs. 187/2000.

Principali novità e indicazioni operative

Un documento elaborato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’INAIL fornisce indicazioni operative aggiornate per la progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci, con l’obiettivo di garantire la conformità al D.Lgs. 101/2020.

Classificazione del rischio radiologico

La progettazione di un’unità operativa di medicina nucleare deve considerare il grado di rischio associato ai radionuclidi utilizzati. La pubblicazione 57 dell’International Commission on Radiological Protection (ICRP) introduce il concetto di “attività pesata”, definita come la massima attività che può essere istantaneamente presente in un’area di lavoro, pesata per due fattori che dipendono rispettivamente dall’isotopo impiegato e dal tipo di operazione svolta.

Disposizione dei locali e zone di lavoro

La disposizione dei locali è fondamentale per confinare adeguatamente i luoghi di lavoro in cui sono manipolate sostanze radioattive, prevenendo la dispersione della contaminazione ambientale e il rischio di contaminazione interna. È essenziale prevedere:

  • Zone calde, fredde e zone filtro per garantire la separazione tra le diverse aree operative.
  • Accessibilità per tubazioni e canali, contrassegnati per distinguere quelli dedicati al trasporto di materiale radioattivo.
  • Sistemi facilmente removibili per l’occultamento dei cablaggi.
  • Dimensioni adeguate delle sale per facilitare le operazioni di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature.

Terapia medico-nucleare

La terapia medico-nucleare, o radiometabolica, mira a ottenere un adeguato controllo della malattia tramite la somministrazione di radiofarmaci, sfruttando la mortalità cellulare a seguito dell’interazione con radiazioni ionizzanti. Le patologie più frequentemente trattate sono di origine neoplastica, ma vi sono anche applicazioni per patologie benigne, come l’ipertiroidismo non più controllabile farmacologicamente.

Diagnostica medico-nucleare

Nella diagnostica medico-nucleare, i radionuclidi utilizzati emettono radiazione gamma di energia adeguata per effettuare imaging scintigrafico. È fondamentale garantire che la qualità delle immagini sia compatibile con le necessità cliniche, somministrando al paziente la minima quantità possibile di radiofarmaco.

Implicazioni pratiche per aziende e lavoratori

I vantaggi

  • Miglioramento della sicurezza per il personale sanitario e i pazienti attraverso la conformità alle normative vigenti.
  • Ottimizzazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche grazie a una progettazione adeguata degli ambienti.
  • Riduzione del rischio di contaminazione ambientale e interna mediante la corretta disposizione dei locali e l’adozione di misure di radioprotezione.

I rischi

  • Possibili esposizioni accidentali alle radiazioni ionizzanti in caso di inadeguata progettazione o gestione degli ambienti.
  • Necessità di formazione continua per il personale sanitario per garantire l’adozione delle migliori pratiche di sicurezza.

Le conseguenze

  • Le strutture sanitarie devono investire nella progettazione e nella manutenzione degli ambienti dedicati alla medicina nucleare per garantire la sicurezza e la conformità normativa.

È essenziale implementare programmi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario coinvolto nelle attività di medicina nucleare.

Il correttivo appalti si applica alle gare in corso

Equo compenso e accordi quadro: il Correttivo Appalti si applica alle gare in corso

In un contesto di appalti per servizi di ingegneria e architettura, è possibile che una modifica normativa intervenga a modificare i criteri di aggiudicazione o l’equilibrio economico dell’appalto.

Nella fattispecie, dopo il Correttivo Appalti (DLgs 209/2024) le stazioni appaltanti si trovano di fronte a importanti interrogativi:

  • Possono applicare retroattivamente le nuove regole?
  • È possibile rinegoziare le condizioni economiche di un accordo quadro prima della stipula dei contratti attuativi?
  • Si può utilizzare il “quinto d’obbligo” per modificare l’importo a base d’appalto?

Su questi temi è intervenuto il parere consultivo ANAC del 16 aprile 2025, n. 16, che ha chiarito l’impatto del Correttivo Appalti sugli accordi quadro per servizi tecnici già banditi. Questo parere assume particolare rilevanza poiché fornisce una guida pratica per garantire il rispetto delle normative vigenti e una corretta gestione dei contratti pubblici.

Il caso specifico sul Correttivo Appalti

La questione analizzata riguardava una gara avviata nel 2024 per la stipula di accordi quadro triennali in lotti, destinati a servizi di progettazione, BIM e coordinamento sicurezza. La gara seguiva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata esclusivamente sulla qualità tecnica, in conformità alla Legge 49/2023 sull’equo compenso.

I corrispettivi erano fissati in misura predeterminata, garantendo una trasparenza economica e una tutela del valore professionale delle prestazioni.

Nel frattempo, con l’entrata in vigore del Correttivo Appalti, sono stati inseriti i commi 15-bis e 15-ter all’art. 41 del DLgs 36/2023, introducendo significative modifiche nella disciplina dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria. Queste modifiche mirano a garantire una maggiore equità nelle condizioni economiche e a evitare pratiche scorrette nella determinazione dei compensi.

Secondo l’ANAC, le gare pubblicate prima del 31 dicembre 2024 restano soggette alla normativa vigente al momento del bando, anche se l’aggiudicazione o la stipula dei contratti attuativi avvengono successivamente. Di conseguenza:

  • I nuovi commi 15-bis e 15-ter dell’art. 41 non si applicano alle gare bandite prima di tale data.
  • Gli accordi quadro mantengono i criteri e gli importi stabiliti nel bando, anche se firmati dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto.
  • Qualsiasi modifica dei corrispettivi prima della stipula dei contratti attuativi sarebbe una variazione sostanziale vietata dall’art. 59 DLgs 36/2023.
  • L’utilizzo dell’art. 120 sul “quinto d’obbligo” è possibile solo per contratti già in esecuzione.

Implicazioni per le stazioni appaltanti e i professionisti

Le indicazioni dell’ANAC sul Correttivo Appalti confermano che le stazioni appaltanti devono mantenere la coerenza con i criteri definiti nel bando, anche a fronte di modifiche normative successive. 

Qualsiasi tentativo di adeguare compensi o condizioni economiche prima dei contratti attuativi violerebbe il principio di trasparenza e parità di trattamento. Ciò significa che le stazioni appaltanti devono garantire una corretta gestione delle procedure, evitando di introdurre incertezze per i professionisti coinvolti.

Per le imprese e i professionisti coinvolti, questo significa che le regole e i compensi devono essere chiaramente definiti fin dalla pubblicazione del bando e che eventuali modifiche non possono essere imposte retroattivamente. Questo principio rafforza la certezza del diritto e la tutela degli operatori economici, favorendo una maggiore fiducia nelle procedure pubbliche.

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Perdita dell’Attestazione SOA: cosa succede e quali conseguenze per gli appalti

L’attestazione SOA rappresenta un requisito essenziale per le imprese che partecipano a gare d’appalto pubbliche, e il suo possesso deve essere continuo e ininterrotto dalla presentazione dell’offerta fino alla completa esecuzione del contratto. Questo principio è stato ribadito dalla sentenza n. 3668/2025 del TAR Campania, che ha analizzato il caso di un’impresa che aveva perso la propria qualificazione SOA dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

Il caso specifico esaminato

Nel caso trattato dal TAR Campania, l’impresa in questione era stata inizialmente aggiudicataria di un appalto grazie al possesso della qualificazione SOA, come richiesto dal Disciplinare di gara. Tuttavia, successivamente all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’impresa ha perso il possesso della SOA, circostanza non comunicata alla stazione appaltante.

La perdita del requisito è stata scoperta solo a seguito di una verifica effettuata sul sistema informativo ANAC, portando l’amministrazione comunale ad annullare l’aggiudicazione d’ufficio, risolvere il contratto, escutere la garanzia definitiva e procedere con l’interpello del secondo classificato.

Le conseguenze della perdita della SOA

Secondo la sentenza del TAR Campania, il possesso della SOA deve essere mantenuto senza interruzioni, come richiesto dal Disciplinare di gara. La mancanza di questo requisito, anche temporanea, comporta gravi conseguenze per l’impresa:

  • Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione.
  • Risoluzione del contratto già stipulato.
  • Escussione della cauzione definitiva prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali.
  • Interpello del secondo classificato e nuova aggiudicazione.

Il principio della fiducia e la condotta negligente

La sentenza evidenzia inoltre che la mancata comunicazione della perdita della SOA da parte dell’impresa costituisce una grave violazione del principio della fiducia, elemento fondante del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria. Tale comportamento ha determinato un danno per l’amministrazione, che ha dovuto avviare un nuovo procedimento di aggiudicazione e rimediare al ritardo accumulato.

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Sicurezza sul lavoro, UNASF Conflavoro a Palazzo Chigi: “Lotta agli attestati falsi con patentino digitale unificato”

Durante il confronto a Palazzo Chigi tra Governo e associazioni datoriali sulla sicurezza sul lavoro – coordinato dal prof. Stefano Caldoro incaricato alcuni giorni fa dal presidente del Consiglio di curare le relazioni con le parti sociali – il presidente di Conflavoro Roberto Capobianco ha rilanciato la proposta di un credito d’imposta del 50% per le imprese che investono nella prevenzione, sostenendo i costi previsti dagli adempimenti del D.Lgs. 81/08. “Chi rispetta le regole non può essere lasciato solo. Lo chiediamo da anni: lo Stato deve premiare chi investe davvero in sicurezza, senza aggiungere altri oneri o burocrazia”, ha affermato.

“Sicurezza sul lavoro passa da lotta agli attestati facili”

Tra le misure proposte da Conflavoro anche l’introduzione di un patentino digitale unificato, accessibile via QR code, per certificare i percorsi formativi svolti, la loro durata e i soggetti erogatori. “Bisogna fermare il fenomeno degli attestati falsi e della formazione inesistente. Chi opera con serietà va sostenuto, chi aggira le regole isolato. Solo così costruiamo un sistema credibile ed efficace”, ha sottolineato Capobianco.

La proposta: affiancare organismi paritetici a ispettori del lavoro

Sul fronte dei controlli, Conflavoro propone di affiancare agli ispettori del lavoro i tecnici degli organismi paritetici, favorendo attività di autocontrollo nelle imprese aderenti. “La prevenzione viene prima della sanzione. Un sistema funziona se aiuta a correggere prima ancora di punire. In questa direzione va la nostra collaborazione con Atisl Confsal, l’unica associazione che rappresenta gli ispettori del lavoro specializzati in sicurezza”, ha spiegato.

Accordo Stato-Regioni, preoccupazione per il ritardo nella pubblicazione

Capobianco ha inoltre richiamato l’attenzione sulla carenza di medici competenti, proponendo di ampliare i posti disponibili e di estendere a cardiologia, pneumologia e anestesiologia le specializzazioni ammesse alla qualifica, con un’adeguata formazione integrativa.

Ha infine espresso soddisfazione per l’introduzione, nel nuovo Accordo Stato-Regioni, della formazione obbligatoria per i datori di lavoro, “strumento fondamentale per rafforzare la consapevolezza nei vertici aziendali”. Allo stesso tempo ha evidenziato una criticità: “A oltre un mese dall’approvazione, l’Accordo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un ritardo che rischia di generare incertezza e confusione tra le imprese”.

Scarica la memoria di Conflavoro

CONFLAVORO Confronto tra Governo e Associazioni datoriali sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1 scaled
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