censimento amianto

Censimento amianto, pubblicata la norma Uni 11903:2023

La corretta esecuzione dell’attività di censimento amianto richiede dei requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità che non sono stati definiti da leggi nazionali. Per questo è intervenuta la norma Uni 11903:2023, “Attività professionali non regolamentate – Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità“, pubblicata il 21 aprile scorso con le indicazioni specifiche relative alle competenze della figura che si deve occupare di questa delicata attività.

Chi si occupa del censimento amianto deve essere adeguatamente qualificato

Se le attività di censimento amianto fossero svolte da personale non adeguatamente qualificato, si potrebbe determinare una non corretta individuazione dei materiali, compromettendo l’adeguatezza e l’efficacia di tutte le azioni successive, tra le quali la messa in sicurezza, la valutazione del rischio, la bonifica, e lo smaltimento.

La nuova norma definisce nel dettaglio i compiti e le ablità a cui sono chiamati i soggetti che provvedono al censimento amianto ai sensi della norma Uni 11870:2022: “Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti”.

La norma Uni 11870:2022

Nonostante il divieto di produzione e utilizzazione, attivo in Italia a partire dal 1992, la presenza di manufatti contenenti amianto (Mca) negli ambienti di vita e di lavoro rappresenta ancora oggi una realtà diffusa e quantitativamente significativa. A illustrare un corretto percorso di riconoscimento e di classificazione di questi materiali nel settore edile e nell’impiantistica industriale interviene ora la norma Uni 11870:2022, “Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti”, pubblicata il 14 luglio scorso.

Secondo la legislazione vigente, in vigore dal 1994, spetta al datore di lavoro o al proprietario di un edificio individuare i materiali contenenti amianto al fine di mettere in atto le misure di prevenzione e protezione più adeguate per fronteggiare questo specifico fattore di rischio.

Fotografia Fantini - decreto Lavoro

Come il decreto Lavoro modifica il Testo Unico 81/08, l’analisi di Lorenzo Fantini

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato il decreto Lavoro, che oggi (5 maggio) sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto apporta modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (dlgs. 81/08).

Fra le modifiche, l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Vediamo le modifiche al Testo Unico nel dettaglio grazie all’approfondimento di Lorenzo Fantini, già dirigente del Ministero del Lavoro e affermato Consulente in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. L’intervento si soffermerà soprattutto sull’integrazione dell’articolo 37 del Testo Unico, ‘Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti‘.

Art 18, Nomina del medico competente

All’articolo 18, comma 1, lettera a, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28». 

“Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo – commenta Fantini – di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora sia richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28. Ok quindi all’introduzione di un’ancora più specifica misura mirata alla prevenzione del rischio”.

Art 21, Utilizzo delle attrezzature di lavoro

All’articolo 21 del Testo Unico,Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi’, al comma 1, lettera a, dopo le parole «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV». 

“Si aggiunge, com’è giusto – sottolinea Fantini – un’indicazione sulle opere provvisionali in conformità delle disposizioni del titolo IV. Anche le opere provvisionali, ovvero tutte quelle strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato e che non faranno parte dell’opera compiuta, dovranno rispettare il quadro normativo di salute e sicurezza”.  

Art. 25, Obblighi del medico competente, cosa cambia nel Testo Unico

All’art. 25 del Testo Unico che illustra gli obblighi del medico competente ci saranno due integrazioni: 

  • si aggiunge il comma 1, lettera e-bis: «il medico competente in occasione delle visite di assunzione richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».

Si valuta quindi lo stato di salute del lavoratore pregresso all’assunzione al fine della formulazione del giudizio di idoneità. “Nella maggior parte delle aziende la procedura viene già messa in atto – dichiara Fantini – ma non c’era nessuna regolamentazione scritta. Grazie a questa modifica tale prassi diventa un obbligo“.

  • si aggiunge al comma 1, lettera n-bis: «in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato».

“L’unica incertezza a riguardo – prosegue Fantini – è su quel ‘motivate ragioni‘. Il principio è del tutto corretto ma sorge un’ambiguità sulla chiave di lettura: cosa si intende per motivate ragioni? Bene che si debba redigere una comunicazione al datore di lavoro”.

Art 37, Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Al comma 2 dell’articolo 37 del dlgs 81/08 si aggiunge la lettera b-bis: «il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa».

Come recita il testo quindi: «Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  • a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

e ora anche 

  • b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il  controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa

“A nostro avviso, nella suddetta integrazione (apportata al comma 2 dell’articolo 37 del Testo Unico) c’è una parte che necessita di un ulteriore chiarimento. Mi riferisco al punto del testo (comma 2, lettera b-bis) in cui si dice che la formazione deve essere monitorata anche dai soggetti destinatari della stessa – dichiara Fantini -. La modifica è stata fatta con l’intento di rafforzare i controlli sui soggetti formatori e quindi sulla ‘falsa formazione’. Ci aspettiamo che la Conferenza Stato-Regioni, in sede di conversione del decreto legge, chiarisca meglio la norma e l’eventuale, ma improprio, ruolo di monitoraggio dei soggetti destinatari. Inoltre per il momento non sono previste sanzioni in caso di mancato controllo ma dobbiamo aspettare che il testa sia discusso in Parlamento per vedere se ci saranno emendamenti in merito”.

Art 71, obblighi del datore di lavoro

All’articolo 71 del Testo Unico, il comma 12 è sostituito dal seguente: «I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente».

“Assumento la qualifica di incaricati di un pubblico servizio – chiarisce Fantini – rispondono quindi alle respettive sanzioni“.

Art 72, Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:

  • chiunque noleggi o conceda in uso (…) attrezzature di lavoro senza operatore «deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo».

Art 73, Informazione, formazione e addestramento

Al comma 4 dell’articolo 73 si legge che « il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone».

Al precedente si aggiunge il comma 4-bis: «Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro».

“Dunque – spiega Fantini – non solo il lavoratore ma anche il datore di lavoro dovrà formarsi e addestrarsi per poter utilizzare le attrezzature in modo idoneo e sicuro. Saranno dunque previste conseguenti sanzioni in caso di inosservanza“. 

Art. 87, Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

All’articolo 87 del Testo Unico, comma 2, lettera c, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis». 

mascherine

Mascherine, obbligo fino al 31 dicembre nelle strutture sanitarie. Tutti gli aggiornamenti

È stato di recente aggiornato il Protocollo condiviso Covid-19. In quali strutture è ancora obbligatorio l’utilizzo delle mascherine? Gli operatori sanitari sono ancora tenuti all’obbligo della FFP2? 

Nell’articolo sono riassunte tutte le nuove disposizioni.

Mascherine fino al 31 dicembre nelle strutture sanitarie 

Con l’ordinanza del  28 aprile 2023 del Ministero Salute a partire dal 1° maggio e fino al 31 dicembre 2023 vige l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori

  • delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi;
  • delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, strutture di ospitalità e lungodegenz; del,le residenze sanitarie assistenziali, degli hospice, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti;
  • le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie.

Strutture sanitarie, quando non è necessario indossare le mascherine

L’obbligo di indossare i dpi fino al 31 dicembre 2023 non riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri siti al di fuori dei reparti di degenza.

Resta discrezionale la decisione

  • sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli ambulatori medici (decidono i medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta).
  • sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso (decidono le direzioni sanitarie e le autorità regionali)

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni sopra indicate.

Obbligo FFP2

L’obbligo di indossare le mascherine FFP2 riguarda:

  • strutture sanitarie
  • socio-sanitarie
  • socio-assistenziali
  • gli ambulatori
  • studi medici,
  • strutture di ospitalità e lungodegenza
  • residenze sanitarie assistenziali
  • hospice,
  • strutture riabilitative,
  • strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
  • le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

Chi può non indossare le mascherine nelle strutture sanitarie

In base all’Ordinanza 31 ottobre 2022, non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità.

Mascherine per casi COVID-19

Il Ministero della Salute ha chiarito che è obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

primo trimestre 2023

Aumentano gli incidenti mortali nel settore Industria, dati del 1° trimestre 2023


Nella sezione Open data del sito Inail sono disponibili i dati delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto nel 1° trimestre 2023.

Ciò premesso, nel primo trimestre di quest’anno si registra, rispetto all’analogo periodo del 2022, una decisa riduzione delle denunce di infortunio in complesso (dovuta quasi esclusivamente al notevole minor peso dei casi di contagio da Covid-19), un aumento di quelle mortali (salgono gli infortuni tradizionali) e una crescita delle malattie professionali.

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nel primo trimestre 2023 sono state 196, sette in più rispetto alle 189 registrate nel primo trimestre 2022, 11 in più rispetto al 2021, 30 in più rispetto al 2020 e 16 in meno rispetto al 2019. L’aumento si è registrato nel settore Industria e servizi.

Le denunce di infortunio nel primo trimestre 2023

Le denunce di infortunio presentate all’Inail nel primo trimestre 2023 sono state 144.586, in calo rispetto alle 194.106 del primo trimestre 2022 (-25,5%), in aumento rispetto alle 128.671 del 2021 (+12,4%) e alle 130.905 del 2020 (+10,5%), e in riduzione rispetto alle 157.576 del 2019 (-8,2%).

A livello nazionale i dati rilevati al 31 marzo di ciascun anno evidenziano, per il primo trimestre del 2023 rispetto all’analogo periodo del 2022, un decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 176.545 del 2022 ai 124.716 del 2023 (-29,4%), mentre quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, hanno fatto registrare un aumento del 13,1%, da 17.561 a 19.870.

Nel marzo di quest’anno il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un -32,9% nella gestione Industria e servizi (dai 160.813 casi del 2022 ai 107.833 del 2023), un +2,4% in Agricoltura (da 5.866 a 6.006) e un +12,1% nel Conto Stato (da 27.427 a 30.747).

Si osservano decrementi degli infortuni in occasione di lavoro in alcuni settori produttivi come la Sanità e assistenza sociale (-76,9%), che comprende l’attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e gli amministratori regionali, provinciali e comunali (-68,6%), e il Trasporto e magazzinaggio (-58,6%). Le Costruzioni (+6,2%) e il comparto manifatturiero (+6,0%) mostrano invece degli incrementi.

Aumento degli incidenti mortali nel settore Industria e servizi

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nel primo trimestre 2023 sono state 196, sette in più rispetto alle 189 registrate nel primo trimestre 2022, 11 in più rispetto al 2021, 30 in più rispetto al 2020 e 16 in meno rispetto al 2019.

A livello nazionale i dati rilevati al 31 marzo di ciascun anno evidenziano per il primo trimestre 2023 rispetto al pari periodo 2022, pur nella provvisorietà dei numeri, un decremento dei casi mortali in itinere, scesi da 51 a 48, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro passano da 138 a 148.

L’aumento ha riguardato solo l’Industria e servizi (da 160 a 168 denunce), mentre il Conto Stato (da 9 a 8) è in diminuzione e l’Agricoltura registra 20 decessi come nel primo trimestre 2022.

L’aumento rilevato nel confronto tra i primi trimestri del 2022 e 2023 è legato solo alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 165 a 174, mentre per quella femminile si registra un calo, da 24 a 22. Costanti le denunce dei lavoratori italiani (163 in entrambi i trimestri), in aumento quelle degli extracomunitari (da 18 a 26) e in calo quelle dei comunitari (da 8 a 7).

Dall’analisi per classi di età, si registrano aumenti tra gli under 25 (da 13 a 17 casi), tra i 55-64enni (da 59 a 74) e tra gli over 70 (da 3 a 8), e diminuzioni nella fascia 30-49 anni (da 66 a 49). Stabili le altre classi.

Aumentano le denuncie di malattie professionali

Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel primo trimestre del 2023 sono state 18.164, 3.647 in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (+25,1%). L’incremento è del 33,7% rispetto al 2021, del 28,8% sul 2020 e del 14,2% rispetto al 2019.

I dati rilevati al 31 marzo di ciascun anno mostrano un aumento del 25,5% nella gestione Industria e servizi (da 11.963 a 15.009 casi), del 21,6% in Agricoltura (da 2.457 a 2.987) e del 73,2% nel Conto Stato (da 97 a 168). L’incremento delle denunce interessa il Centro (+31,4%), il Nord-Est (+30,5%), il Nord-Ovest (+28,1%) e il Sud (+25,4%), mentre le Isole registrano un calo (-6,3%).

In ottica di genere si rilevano 2.374 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 10.817 a 13.191 (+21,9%), e 1.273 in più per le lavoratrici, da 3.700 a 4.973 (+34,4%). L’aumento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (passate da 13.477 a 16.702, pari a un +23,9%) sia quelle dei comunitari, da 374 a 422 (+12,8%), e degli extracomunitari, da 666 a 1.040 (+56,2%).

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel primo trimestre del 2023, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dalle patologie del sistema respiratorio e dai tumori.

fondo

Istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortunio

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato il decreto Lavoro, che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale, l’accesso al mondo del lavoro e la Sicurezza sul Lavoro.

La novità più importante è quella dell’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortunio in occasione delle attività formative.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Il Fondo riconosce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni successivamente al 1 gennaio 2018. La dotazione finanziaria è di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024.

I requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’Inail per gli assicurati, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e del Ministro dell’università e della ricerca.

Più regole sulla Sicurezza e controlli ispettivi

Si prevedono poi: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

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