Nuovo elenco autorizzati per lavori sotto tensione oltre 1000 V

Nuovo elenco autorizzati per lavori sotto tensione oltre 1000 V

Con il Decreto direttoriale n. 87 del 22 luglio 2025, è stato emanato il 14° elenco dei soggetti autorizzati per l’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale e a tensione superiore a 1000 Volt, nonché dei soggetti formatori per queste attività, come previsto dal punto 3.4 dell’Allegato I del D.M. 4 febbraio 2011 e dall’articolo 82, comma 2, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81. L’elenco sostituisce integralmente il precedente (12° elenco adottato con decreto direttoriale n. 141 del 16 novembre 2023) e ha validità triennale dalla data del decreto. Le aziende autorizzate devono continuare a rispettare i requisiti tecnici e formativi stabiliti dalle norme vigenti.

Ambito di applicazione e tipologie di lavori autorizzati

L’autorizzazione riguarda lavori sotto tensione eseguiti da operatori da suolo, da sostegni, da parti in tensione, da supporti isolanti o non isolanti, da velivoli o da qualsiasi altra posizione idonea a garantire la sicurezza. Include anche attività di sperimentazione sotto tensione, che prevedono modalità, attrezzature o interventi innovativi. In particolare, i soggetti autorizzati possono operare su linee con conduttori attivi se soddisfano le procedure aziendali e le norme tecniche richieste, nonché possedere la formazione richiesta per il personale.

Implicazioni pratiche per aziende e sicurezza operativa

Le imprese che intendono operare in lavori sotto tensione devono verificare di essere presenti nell’elenco aggiornato. Qualsiasi variazione nella struttura dell’azienda o nello status giuridico deve essere comunicata tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che con la Commissione dedicata valuta le modifiche. Le aziende autorizzate devono segnalare gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni relativi a queste attività. In assenza del rispetto delle condizioni previste, l’iscrizione può essere sospesa o cancellata. Per i soggetti formatori, il decreto stabilisce che la formazione del personale deve corrispondere ai programmi previsti e essere svolta secondo i codici aziendali autorizzati, così da garantire che gli operatori o formatori mantengano competenze adeguate.

Malattie psichiche sul lavoro: dati, rischi e azioni preventive

Malattie psichiche sul lavoro: dati, rischi e azioni preventive

L’Inail, tramite la scheda “MalProf n. 11”, segnala che disturbi come ansia, depressione, disturbi dell’adattamento e disturbi post-traumatici da stress sono sempre più presenti nei denunciati per malattie professionali.

Stress lavoro-correlato, molestie e violenza (inclusi mobbing e bossing) rappresentano fattori organizzativi che sovraccaricano le risorse individuali, generando condizioni psicofisiche alterate. Sintomi quali astenia, tensione muscolare, difficoltà emotive o reazioni fortemente stressanti testimoniano l’esistenza di “tecnopatie” che emergono quando l’organizzazione del lavoro non sostiene adeguatamente le persone.

Dati del sistema MalProf: segnalazioni vs riconoscimento

Nel quinquennio 2019-2023 sono state denunciate oltre duemila malattie psichiche, ma solo una parte minima (poco sopra il 7 %) è stata riconosciuta formalmente dall’Inail. Il sistema MalProf evidenzia che, tra le segnalazioni, numerosi casi non ottengono il riconoscimento del nesso causale con il lavoro, anche per difficoltà diagnostiche o per la poca chiarezza sull’origine lavorativa della patologia. I disturbi dell’adattamento costituiscono la maggioranza dei casi denunciati, seguiti da disturbo acuto da stress e reazioni a eventi traumatici, mostrando che la prevalenza delle condizioni legate allo stress organizzativo è molto alta.

Prevenzione aziendale: formazione, ascolto e politiche interne efficaci

Per ridurre la diffusione di malattie psichiche nei luoghi di lavoro è essenziale che le imprese integrino nel Documento di Valutazione dei Rischi le condizioni organizzative legate allo stress, curino la formazione di dirigenti, preposti e lavoratori sul riconoscimento precoce dei sintomi, promuovano ambienti di dialogo e ascolto, e definiscano procedure trasparenti contro molestie e violenza morale. È utile anche che medici competenti e figure aziendali collaborino per assicurare riservatezza, supporto psicologico, e possibili accomodamenti lavorativi per lavoratori in difficoltà. L’adozione di policy di benessere organizzativo, monitoraggi anonimi e piani d’intervento mirati si rivela efficace per migliorare il clima aziendale, diminuire assenteismo e sostenere la salute mentale.

Tipologie e rischio differenziato degli spazi confinati

Tipologie e rischio differenziato degli spazi confinati

Il DLgs 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce negli articoli 66 e 121, nonché nell’Allegato IV punto 3, la disciplina per i “lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”. Il DPR 177/2011 integra tali disposizioni imponendo requisiti per le imprese e i lavoratori coinvolti. Uno spazio confinato è un luogo non progettato per la permanenza continuativa di persone, caratterizzato da accessi/uscite limitate, ventilazione naturale assente o insufficiente, possibile presenza di agenti pericolosi chimici, fisici o biologici, rischi di carenza d’ossigeno, esplosività, avvelenamento o difficoltà di evacuazione tempestiva.

Classificazioni pratiche e implicazioni dei rischi ambientali

Non tutti gli spazi confinati presentano gli stessi livelli di pericolo. Ambienti come silos, recipienti, tubazioni, vasche, pozzi o gallerie possono sembrare simili ma differiscono per configurazione strutturale, condizioni atmosferiche, tipo di lavorazione interna e agenti presenti. Il rischio può variare nel tempo a causa di fattori come accumulo di gas, variazioni di ventilazione, o cambiamenti nei processi che introducono o attivano agenti pericolosi. Classificare lo spazio confinato significa valutare se il rischio sia immediato e grave oppure controllabile tramite misure preventive specifiche.

Obblighi operativi, formazione e misure di sicurezza differenziate

Il Datore di lavoro deve integrare i rischi specifici degli spazi confinati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e garantire che tutte le attività siano regolate da procedure interne chiare. È obbligatorio assicurare informazione, formazione e addestramento pratico al personale, compreso il datore di lavoro se direttamente coinvolto, relativamente ai rischi specifici legati allo spazio confinato in questione. Le imprese devono adottare dispositivi di protezione individuale adeguati, sistemi di ventilazione, strumenti di monitoraggio dell’atmosfera (ossigeno, gas tossici) e procedure di emergenza calibrate in base alla tipologia di spazio. In caso di appalto o subappalto, le responsabilità vanno condivise e coordinate tra committente, affidatario e lavoratori autonomi.

Estintori CO₂, polvere e schiuma: caratteristiche e usi specifici

Estintori CO₂, polvere e schiuma: caratteristiche e usi specifici

Gli estintori si differenziano in base all’agente estinguente impiegato e alla classe di incendio che possono controllare. La norma UNI EN 2 definisce le classi di fuoco: A per materiali solidi (legno, carta, tessuti), B per liquidi infiammabili, C per gas infiammabili, D per metalli combustibili e altre classi per oli o sostanze grasse. La scelta dell’estintore adatto deve considerare il tipo di combustibile presente e le condizioni ambientali, per evitare che il dispositivo risulti inefficace o pericoloso.

Differenze tra CO₂, polvere chimica e schiuma antincendio

L’estintore CO₂ sfrutta gas inerti, perfettamente dielettrico, per soffocamento del fuoco privando l’elemento combustibile dell’ossigeno. È ideale per incendi di classe B e per apparecchiature elettriche sotto tensione, poiché non lascia residui e non conduce elettricità. Tuttavia, non è efficace su materiali solidi o fuochi già molto sviluppati. L’estintore a polvere impiega miscele chimiche contenenti bicarbonati, fosfati o sali organici che spengono tramite soffocamento, raffreddamento e interruzione della reazione di combustione; risultano versatili contro incendi di classe A, B e C, ma lasciano residui, riducono la visibilità durante l’uso e possono danneggiare componenti sensibili. L’estintore a schiuma usa una miscela liquida schiumogena che forma un velo protettivo tra combustibile e ossigeno; adatto soprattutto per combustibili liquidi e materiali solidi, particolarmente utile nei luoghi chiusi o dove la sicurezza richieda un’azione di spegnimento che prevenga la riaccensione senza danneggiare macchinari o superfici.

Scelte aziendali e sicurezza operativa

Nell’ambiente lavorativo è fondamentale prevedere una combinazione di estintori per coprire diverse classi di fuoco, così da garantire prontezza in caso di emergenza. Le aziende devono valutare il rischio specifico dell’attività, il tipo di incendio più probabile e la presenza di apparecchiature elettriche o materiali sensibili. È importante che il personale sia formato all’uso corretto: sapere individuare la base del fuoco, mantenere la distanza adeguata dal punto di origine, evitare il getto diretto su materiali inadatti, e usare correttamente il dispositivo. Anche la manutenzione regolare dell’estintore, la verifica della pressione, dello stato della bombola, dell’ugello e della manichetta, sono elementi essenziali per garantire che l’estintore funzioni quando serve.

Risparmio sulla formazione: quando l’azienda è condannata

Risparmio sulla formazione: quando l’azienda è condannata

Il DLgs  9 aprile 2008, n. 81 all’articolo 37 impone che il datore di lavoro e i dirigenti assicurino una formazione adeguata e sufficiente per i lavoratori, specifica per mansione e rischio. In combinato disposto con l’art. 25-septies del DLgs 231/2001, che introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, risulta chiaro che l’omessa o inadeguata formazione può configurare “colpa organizzativa”. Essa è causa di reati come lesioni colpose gravi o omicidio colposo, quando l’evento si verifica nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Giurisprudenza recente e criteri per la condanna aziendale

Negli ultimi cinque anni diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno sanzionato, anche con misure interdittive previste dal DLgs 231/01, società che hanno omesso di formare i propri dipendenti per risparmiare costi, anche se questi vantaggi erano modesti. L’azienda viene considerata responsabile quando il risparmio sui costi formativi si traduce in una violazione concreta dei doveri di sicurezza e si verifica un infortunio o una malattia professionale imputabile a tale mancanza.

Un esempio recente è la sentenza della Cassazione Penale, Sezione IV, 5 giugno 2024, n. 22586, che ha confermato la condanna di un datore di lavoro per lesioni colpose per non aver adeguatamente formato un dipendente, con conseguente danno.

Conseguenze pratiche per imprese e dirigente

Per le imprese risparmiare sulla formazione può determinare gravi conseguenze: non solo sanzioni pecuniarie e misure interdittive, ma anche danni reputazionali e legali. Il dirigente che non adotti le misure necessarie, restando passivo di fronte agli obblighi di legge, può essere direttamente imputato nel processo, così come la società stessa. È dunque fondamentale che la formazione non sia vista come costo accessorio, ma parte integrante del sistema di prevenzione aziendale. Integrarla correttamente nel Documento di Valutazione dei Rischi, stabilire chiari obiettivi formativi, verificare la comprensione del personale e dimostrare l’efficacia formativa sono misure essenziali per evitare responsabilità.

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