Lavoro aperto in inverno rischio microclimatico

Lavoro all’aperto in inverno: rischio microclimatico e tutele

Il lavoro all’aperto in inverno espone lavoratori e imprese a rischi specifici legati al microclima freddo e agli agenti meteorologici, che rientrano pienamente nel perimetro della tutela prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il riferimento principale è il Dlgs 81/2008, che impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli derivanti da condizioni ambientali avverse.

L’articolo 28 stabilisce che la valutazione dei rischi debba considerare anche i fattori fisici e climatici, mentre l’articolo 18 attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie. Nel caso delle attività svolte all’esterno, freddo, vento, pioggia e neve non possono essere considerati elementi inevitabili o marginali, ma condizioni operative strutturali che incidono sulla sicurezza e devono essere analizzate all’interno del documento di valutazione dei rischi.

Lavoro all’aperto in inverno e rischio microclimatico

Il lavoro all’aperto in inverno comporta un’esposizione prolungata a basse temperature che può influire in modo significativo sulle condizioni psicofisiche dei lavoratori. Il freddo riduce la sensibilità e la destrezza manuale, rallenta i tempi di reazione e aumenta l’affaticamento, con effetti diretti sulla capacità di svolgere le mansioni in sicurezza.

A questi fattori si aggiungono il vento, che amplifica la dispersione del calore corporeo, e le precipitazioni, che rendono le superfici scivolose e aumentano il rischio di cadute e infortuni. Il rischio microclimatico interessa numerosi settori, tra cui edilizia, manutenzione stradale, agricoltura, logistica all’aperto e servizi di vigilanza, e non si manifesta solo in condizioni estreme, ma anche durante le normali attività quotidiane nei mesi invernali. La valutazione del rischio deve quindi essere condotta in modo puntuale, considerando durata dell’esposizione, intensità del freddo, tipo di attività svolta, carico fisico e caratteristiche individuali dei lavoratori, evitando valutazioni standardizzate che non riflettono la reale organizzazione del lavoro.

Implicazioni operative e obblighi di prevenzione

Dal punto di vista operativo, la gestione del lavoro all’aperto in inverno richiede una pianificazione attenta e coerente con gli obblighi normativi. Le imprese sono chiamate ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a ridurre l’esposizione al freddo, come la programmazione delle attività nelle fasce orarie meno critiche, l’introduzione di pause in ambienti riscaldati e l’adeguamento dei ritmi di lavoro. Un ruolo centrale è svolto dall’abbigliamento di protezione, che deve garantire isolamento termico, protezione da vento e umidità e al tempo stesso consentire libertà di movimento e sicurezza operativa.

Accanto alle misure materiali, assume particolare rilievo l’informazione e la formazione dei lavoratori, che devono essere messi in condizione di riconoscere i segnali di allarme legati all’ipotermia e alle altre patologie da freddo e di adottare comportamenti corretti. Anche il coinvolgimento attivo dei lavoratori nel rispetto delle procedure e nell’uso appropriato dei dispositivi forniti rappresenta un elemento essenziale della prevenzione. Una gestione strutturata del rischio microclimatico consente non solo di ridurre infortuni e malattie professionali, ma anche di migliorare la continuità operativa e la qualità complessiva del lavoro svolto.

Infortunio mortale sul lavoro e posizione di garanzia

Infortunio mortale sul lavoro e posizione di garanzia

Infortunio mortale sul lavoro rappresenta uno dei temi più delicati nel sistema di tutela della salute e sicurezza, con un quadro normativo che attribuisce al datore di lavoro una posizione di garanzia ampia e non delegabile. Il riferimento centrale resta il Dlgs 81/2008, che impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi, adottare misure di prevenzione e protezione adeguate e vigilare costantemente sulla loro effettiva applicazione.

A questi obblighi si affiancano le disposizioni del codice penale in materia di responsabilità per eventi lesivi e mortali, che richiedono la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e evento dannoso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente chiarito che la posizione di garanzia non si esaurisce nella predisposizione formale delle misure di sicurezza, ma comprende anche il controllo sull’organizzazione del lavoro e sul comportamento dei lavoratori, soprattutto in presenza di attività ad alto rischio.

La posizione di garanzia del datore di lavoro secondo la Cassazione

Infortunio mortale sul lavoro è al centro di un orientamento consolidato della Cassazione che ribadisce come il datore di lavoro sia il principale garante dell’incolumità dei lavoratori. La posizione di garanzia implica un obbligo di protezione che opera a monte dell’evento e che non può essere eluso mediante mere deleghe formali.

Anche quando funzioni specifiche vengono attribuite a dirigenti o preposti, il datore di lavoro conserva un dovere di vigilanza sull’assetto organizzativo e sull’effettività delle misure adottate. La Corte ha chiarito che la responsabilità penale può sussistere anche in presenza di comportamenti imprudenti del lavoratore, qualora tali condotte siano prevedibili e riconducibili a carenze organizzative, formative o di controllo. In questa prospettiva, l’evento mortale non viene valutato come fatto isolato, ma come esito di un sistema di prevenzione inefficace o incompleto, nel quale il datore di lavoro riveste un ruolo centrale e insostituibile.

Ricadute operative per imprese e gestione della sicurezza

Infortunio mortale sul lavoro comporta conseguenze rilevanti per le imprese, non solo sul piano umano e sociale ma anche sotto il profilo giuridico e organizzativo. Le indicazioni della Cassazione rafforzano la necessità di un approccio sostanziale alla sicurezza, che vada oltre l’adempimento documentale. Le aziende sono chiamate a investire in una valutazione dei rischi aggiornata e concreta, in una formazione realmente efficace e in un sistema di vigilanza interna che consenta di intercettare tempestivamente comportamenti non sicuri o prassi scorrette.

La posizione di garanzia del datore di lavoro implica anche la capacità di intervenire sull’organizzazione del lavoro, correggendo situazioni di rischio note o prevedibili. Per i lavoratori, questo orientamento giurisprudenziale rappresenta una tutela rafforzata, poiché riconosce che la sicurezza non può essere demandata esclusivamente alla prudenza individuale. Per le imprese, invece, emerge l’esigenza di integrare la sicurezza nella gestione quotidiana, consapevoli che omissioni, sottovalutazioni o controlli inefficaci possono tradursi in responsabilità penali gravi in caso di evento mortale.

Pubblicata legge su patente a crediti e badge digitale nei cantieri

Pubblicata legge su patente a crediti e badge digitale nei cantieri

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 29 dicembre 2025, n. 198 si è concluso l’iter di conversione in legge del Dl 159/2025, che reca misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Il provvedimento, originariamente entrato in vigore il 31 ottobre 2025, è stato coordinato con la nuova legge di conversione, introducendo modifiche e conferme alle disposizioni volte a rafforzare il sistema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei rapporti di lavoro.

La norma aggiorna e integra, tra l’altro, gli obblighi relativi alla patente a crediti e all’introduzione di sistemi digitali di identificazione individuale come il badge di cantiere, con l’obiettivo di migliorare trasparenza, qualificazione e controllo delle attività lavorative.

Novità su patente a crediti e badge digitale nei cantieri

La legge di conversione del Dl 159/2025 conferma e precisa, all’articolo 3 del testo coordinato, disposizioni in materia di vigilanza e sicurezza legate alla nuova disciplina della patente a crediti e all’obbligo di badge digitale nei cantieri. Per quanto riguarda il badge, è previsto che le imprese che operano in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato, forniscano ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione, anche in forma digitale e interoperabile con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Questa tessera, oltre a identificare il lavoratore e la sua qualifica, rappresenta uno strumento di tracciabilità che favorisce l’efficacia dei controlli ispettivi.

La legge interviene anche sulla patente a crediti, sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi previsto dal Testo Unico per la sicurezza, prevedendo che la decurtazione dei crediti per determinate violazioni sia effettuata all’atto della notificazione del verbale di accertamento degli organi di vigilanza. Questa modifica mira ad accelerare e rendere più efficace il meccanismo sanzionatorio, garantendo maggiore certezza e rapidità nel sistema di penalizzazioni delle condotte non conformi. 

Impatti pratici per imprese e lavoratori

L’introduzione del badge digitale e le modifiche alla patente a crediti hanno implicazioni operative rilevanti per imprese e lavoratori. Dal punto di vista delle imprese, l’obbligo di dotare il personale di una tessera individuale con codice anticontraffazione richiede l’adozione di sistemi di gestione digitale delle informazioni del personale e l’integrazione con piattaforme nazionali come il SIISL. Ciò implica investimenti in tecnologie, formazione interna e aggiornamento delle procedure di sicurezza.

Per i lavoratori, il badge rappresenta uno strumento di riconoscimento e trasparenza, con potenziali benefici in termini di consapevolezza dei propri diritti e della propria posizione nei cantieri. Sul fronte della patente a crediti, la decurtazione tempestiva dei punti in caso di violazioni può comportare conseguenze più immediate sulla capacità di un’impresa o di un professionista di operare nei cantieri, incentivando il rispetto delle norme di sicurezza. Nel complesso, queste novità mirano a innalzare gli standard di sicurezza, facilitare i controlli e promuovere una cultura più robusta della prevenzione nei luoghi di lavoro. 

Sicurezza elettrica in ambienti aperti: gestione e prevenzione

Sicurezza elettrica in ambienti aperti: gestione e prevenzione

La sicurezza elettrica in ambienti aperti rientra pienamente tra gli obblighi di tutela previsti dal Dlgs 81/2008, che impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli derivanti dall’utilizzo di impianti e attrezzature elettriche in condizioni ambientali non controllate.

Gli articoli 80 e 81 del Dlgs 81/2008 stabiliscono che il rischio elettrico debba essere eliminato o ridotto al minimo attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, con particolare attenzione alle situazioni in cui fattori esterni come pioggia, umidità, vento o irraggiamento solare possono aumentare la probabilità di contatti diretti o indiretti. In ambienti aperti, inoltre, trovano applicazione le disposizioni relative alla conformità degli impianti, alla protezione contro i contatti elettrici e alla corretta manutenzione delle apparecchiature, nel rispetto delle norme di buona tecnica e delle regole dell’arte.

Sicurezza elettrica in ambienti aperti e fattori di rischio specifici

La sicurezza elettrica in ambienti aperti presenta criticità specifiche rispetto agli ambienti chiusi, legate principalmente alla variabilità delle condizioni operative. L’esposizione agli agenti atmosferici può compromettere l’isolamento dei cavi, la tenuta delle connessioni e l’efficienza dei dispositivi di protezione, aumentando il rischio di dispersioni di corrente.

A ciò si aggiunge la frequente presenza di superfici bagnate o irregolari, che favoriscono il contatto accidentale con parti in tensione e riducono la resistenza elettrica del corpo umano. In questi contesti è essenziale considerare non solo le caratteristiche degli impianti elettrici, ma anche le modalità di utilizzo delle attrezzature portatili, dei quadri elettrici mobili e delle prolunghe. La gestione del rischio richiede quindi una valutazione puntuale delle condizioni ambientali, dell’intensità e durata dell’esposizione e delle interferenze con altre lavorazioni svolte all’aperto, come cantieri temporanei, manutenzioni o attività agricole.

Implicazioni operative per imprese e lavoratori

Dal punto di vista operativo, la corretta gestione della sicurezza elettrica in ambienti aperti comporta obblighi precisi per le imprese e responsabilità condivise con i lavoratori. Il datore di lavoro deve assicurare che gli impianti e le attrezzature siano idonei all’uso in esterno, dotati di adeguati gradi di protezione e sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche. È inoltre necessario definire procedure operative che regolino l’uso dell’energia elettrica in presenza di condizioni meteo avverse, prevedendo, se necessario, la sospensione delle attività.

La formazione e l’informazione dei lavoratori rivestono un ruolo centrale, poiché consentono di riconoscere situazioni di pericolo e di adottare comportamenti corretti durante l’utilizzo delle attrezzature elettriche. Per i lavoratori, il rispetto delle procedure aziendali e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione rappresentano un elemento essenziale di prevenzione. Una gestione consapevole del rischio elettrico riduce il numero di infortuni gravi e contribuisce a garantire la continuità operativa anche in contesti complessi.

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: elenco soggetti autorizzati

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro rappresenta un elemento fondamentale nel sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Dlgs 81/08, all’interno delle disposizioni che regolano l’uso e la manutenzione delle attrezzature, assegna al datore di lavoro l’obbligo di garantire controlli periodici per assicurare che le macchine e gli utensili in uso non presentino condizioni di rischio. In particolare, l’articolo 71 del Dlgs 81/08 impone che le attrezzature siano sottoposte a verifiche tecniche da parte di soggetti abilitati, con cadenze e modalità definite dalla normativa e dai relativi allegati.

La disciplina di questa verifica, che si estende alle macchine mobili, agli impianti di sollevamento, alle attrezzature con organi in movimento e ad altri dispositivi di lavoro, è volta ad accertare l’idoneità allo scopo per prevenire guasti, malfunzionamenti o condizioni che possano compromettere la sicurezza dei lavoratori. Per dare attuazione a questa previsione legislativa vengono individuati e periodicamente aggiornati elenchi di organismi abilitati a eseguire tali verifiche, secondo criteri di competenza tecnica e di imparzialità, in linea con le norme di buona tecnica e con l’obiettivo di uniformare la qualità delle attività di controllo.

Nuovo elenco soggetti autorizzati per verifiche periodiche attrezzature di lavoro

Con un recente provvedimento direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il 67° elenco dei soggetti autorizzati all’esecuzione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro. Questo elenco aggiorna e sostituisce integralmente la precedente lista, raccogliendo le istanze di iscrizione, variazione delle abilitazioni e consistenza degli organici presentate dai professionisti e dagli enti interessati.

L’abilitazione dei soggetti è disciplinata dal decreto interministeriale che regola le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche previste dall’allegato VII del Dlgs 81/08 e stabilisce i criteri per l’attribuzione delle competenze tecniche richieste ai verificatori, in conformità ai requisiti normativi e alle linee guida operative. I soggetti iscritti nell’elenco si impegnano al rispetto dei termini e delle condizioni previste per l’attività di verifica, con l’obiettivo di assicurare una prestazione coerente con i livelli di sicurezza richiesti e un monitoraggio continuo dello stato delle attrezzature di lavoro.

Impatti pratici sulle imprese e obblighi organizzativi

Per le imprese la pubblicazione del nuovo elenco dei soggetti autorizzati comporta alcuni effetti operativi immediati. Innanzitutto, il datore di lavoro deve farsi carico di selezionare tra i soggetti iscritti nell’elenco quello più idoneo per eseguire le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in uso, assicurandosi che le prestazioni tecniche offerte siano conformi ai requisiti di legge e alle specifiche della tipologia di macchina. L’adempimento non è facoltativo: la mancata verifica periodica può incidere sulla validità delle coperture assicurative e sulle responsabilità in caso di infortunio, oltre a determinare sanzioni amministrative o penali a carico dell’impresa o dei responsabili della sicurezza.

Dal punto di vista organizzativo, l’impresa deve integrare nel proprio piano di sicurezza e nel documento di valutazione dei rischi le scadenze delle verifiche periodiche, prevedendo tempi e risorse per consentire l’accesso alle attrezzature da parte dei soggetti abilitati. La conservazione della documentazione delle verifiche, così come la registrazione degli esiti in appositi archivi, costituisce un altro obbligo di conformità, a garanzia della tracciabilità delle attività di controllo e della trasparenza nei confronti degli enti di vigilanza.

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