La progettazione e i requisiti delle vie di esodo

I requisiti di progettazione delle vie di esodo

La progettazione delle vie di esodo rappresenta un elemento centrale della sicurezza antincendio negli edifici, in particolare nei luoghi di lavoro. Le disposizioni normative principali in materia sono contenute nel Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e nel Decreto Legislativo 81/2008, che prescrivono criteri tecnici per garantire l’evacuazione rapida e sicura delle persone in caso di emergenza. Gli obiettivi principali sono ridurre il rischio che fumo, calore o ostacoli impediscano la fuga e assicurare tempi di esodo compatibili con il livello di rischio presente nell’ambiente.

Ogni edificio deve essere dotato di almeno due vie di esodo indipendenti, che conducano a luoghi sicuri e siano facilmente riconoscibili e percorribili. Le caratteristiche geometriche minime prevedono un’altezza libera non inferiore a 2 metri e una larghezza utile minima di 90 centimetri per ciascun modulo. La capacità di deflusso viene calcolata in base all’affollamento massimo previsto, considerando un modulo di deflusso ogni 50 persone. Inoltre, la lunghezza dei percorsi di esodo deve rispettare limiti specifici a seconda che si tratti di rischio basso, medio o elevato, con tempi di evacuazione che devono rientrare generalmente tra 1 e 5 minuti.

Segnaletica, illuminazione e orientamento delle vie di esodo

Per rendere efficace il sistema di esodo, è essenziale adottare una segnaletica conforme alle normative tecniche, tra cui la norma UNI ISO 7010 e la UNI ISO 16069. Le indicazioni devono essere posizionate in punti visibili anche in condizioni di scarsa illuminazione, lungo i percorsi, in prossimità delle uscite e a ogni intersezione o cambio di direzione. È raccomandato l’uso di segnaletica fotoluminescente o retroilluminata, utile in caso di blackout.

Un ruolo fondamentale è svolto anche dall’illuminazione di emergenza, che deve garantire un’adeguata visibilità nei punti critici del percorso: scale, rampe, corridoi, bivi e aree ad alta densità di passaggio. L’obiettivo è evitare situazioni di panico e facilitare il movimento ordinato delle persone verso l’uscita. I dispositivi devono essere installati in modo tale da non essere oscurati da arredi o ostacoli e da resistere a sollecitazioni meccaniche o agenti esterni.

Materiali, accessibilità e sicurezza per tutte le persone

Le vie di esodo devono essere costruite e mantenute in modo da risultare sempre praticabili. I materiali utilizzati devono essere antisdrucciolo, resistenti al fuoco e privi di elementi sporgenti o superfici irregolari. Corridoi, scale e uscite devono essere sgombri da ostacoli, segnalati in modo chiaro e regolarmente controllati per verificarne la piena efficienza.

Un’attenzione specifica è rivolta all’accessibilità per le persone con disabilità o ridotta mobilità. La normativa impone requisiti quali la larghezza minima dei corridoi di almeno 1,20 metri, l’adozione di rampe con pendenza non superiore al 5%, la presenza di pulsanti di allarme accessibili e la disponibilità di percorsi tattili o mappe in rilievo. Nei luoghi aperti al pubblico o con grande affluenza, le porte lungo il percorso devono essere dotate di maniglie antipanico e sistemi di apertura semplificati.

Infine, il piano di emergenza deve prevedere procedure specifiche per l’assistenza a persone con esigenze particolari durante l’evacuazione, eventualmente supportate da personale formato o dispositivi di trasporto dedicati. Tutti questi elementi concorrono a garantire un esodo ordinato, sicuro ed efficace per ogni persona presente all’interno dell’edificio in caso di emergenza.

Nuove semplificazioni per la denuncia di infortunio: cosa cambia per i datori di lavoro

Nuove semplificazioni per la denuncia di infortunio: cosa cambia per i datori di lavoro

Con l’obiettivo di snellire le procedure e favorire una gestione più efficiente della documentazione, l’INAIL ha introdotto importanti novità nelle modalità di denuncia di infortunio, in linea con quanto previsto dall’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 e dal Decreto Legislativo 81/2008. La principale innovazione riguarda l’eliminazione dell’obbligo di allegare il certificato medico alla denuncia: il datore di lavoro è ora tenuto a trasmettere solo la comunicazione telematica dell’evento, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, senza doverlo caricare nel sistema. Sarà lo stesso Istituto a recuperare il certificato direttamente dal medico certificatore, semplificando così l’intero processo di trasmissione.

Inoltre, nei casi più gravi, come gli infortuni con prognosi superiore ai trenta giorni o quelli con esito mortale, l’INAIL provvede autonomamente a informare l’Autorità di Pubblica Sicurezza, sollevando il datore di lavoro da questo ulteriore adempimento. Si tratta di un passaggio significativo verso la digitalizzazione completa dei flussi informativi tra medico, datore di lavoro e istituzioni.

Patente a crediti e nuova sezione per gli infortuni nei cantieri

Dal 23 maggio 2025 è stato introdotto un ulteriore elemento obbligatorio all’interno del servizio telematico di denuncia infortunio: il datore di lavoro deve indicare se l’evento è avvenuto in un “cantiere temporaneo o mobile”, ossia nei casi previsti dal titolo IV del DLgs 81/2008. Questa novità è strettamente connessa all’implementazione del nuovo sistema della “patente a crediti” previsto dal Decreto Legge 19/2024, convertito in Legge 56/2024, il cui obiettivo è premiare le imprese più virtuose in termini di sicurezza e, al contempo, responsabilizzare maggiormente quelle che operano in contesti ad alto rischio come l’edilizia.

La segnalazione del luogo dell’infortunio consentirà all’INAIL di alimentare le banche dati necessarie per valutare correttamente la posizione delle imprese nel sistema di accreditamento e per monitorare il livello di sicurezza nei cantieri. Chi utilizza sistemi gestionali locali per la compilazione della denuncia dovrà procedere all’aggiornamento degli applicativi entro il 15 maggio 2025, così da includere il nuovo campo informativo e garantire la corretta trasmissione dei dati.

Benefici pratici per le imprese e impatto sulla prevenzione

L’eliminazione dell’allegato del certificato medico riduce sensibilmente il rischio di errori o ritardi nell’invio della denuncia, con evidenti benefici sia sul piano amministrativo che su quello operativo. Le imprese possono ora concentrarsi sul rispetto della scadenza dei due giorni, senza dover gestire documentazione aggiuntiva, in un’ottica di maggiore semplificazione e tempestività.

Anche la trasmissione automatica della comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi previsti, migliora il coordinamento tra enti e garantisce l’immediata attivazione degli interventi istituzionali. Infine, la nuova sezione dedicata agli infortuni in cantiere offre l’opportunità di sviluppare un sistema di sorveglianza mirato e basato su dati reali, rafforzando le misure preventive nei settori più esposti.

Radioprotezione nei siti con ciclotrone: sicurezza totale con protocolli rigorosi

Radioprotezione nei siti con ciclotroni: sicurezza totale con protocolli rigorosi

L’Inail, attraverso il Dipartimento DIMEILA, raccomanda dispositivi di protezione avanzata e procedure operative minuziose per gestire ciclotroni e laboratori di radiofarmaci, in conformità alla normativa sulla radioprotezione. L’obiettivo è garantire la massima sicurezza per operatori e popolazione, anche durante emergenze, mediante gruppi di continuità, isolamento strutturale e sistemi di monitoraggio continuo.

Controllo ambientale e sistemi di allarme in tempo reale

Nei locali esposti a radiazioni ionizzanti – come bunker del ciclotrone, radiofarmacia e controllo qualità – è obbligatorio un monitoraggio ambientale costante. Devono essere installati sistemi che rilevino in tempo reale l’irradiazione e la contaminazione aeriforme, con soglie di preallarme e allarme, in grado di attivare chiusure automatiche, segnalazioni acustiche/luminescenti ed eventualmente interrompere l’alimentazione al ciclo produttivo.

Ciclotrone: blocchi automatici, interlock e procedure sequenziali

L’accesso al bunker del ciclotrone è regolamentato da sistemi di sicurezza complessi: sensori o telecamere monitorano la presenza umana, porte con interlock bloccano l’attivazione del fascio, e sistemi audio-video garantiscono supervisione continua. L’avvio del macchinario avviene solo se soddisfatte condizioni precise, come il buon funzionamento dello screening aria, chiusura porte, pressione negativa del locale, esito positivo di una “ronda di consenso” con pulsanti sequenziali, e nessuna emergenza in corso. Un semaforo triplice indica lo stato dell’irraggiamento (rosso, giallo, verde), integrato da segnali acustici.

Struttura schermata e modalità di emergenza

Le porte d’accesso devono essere schermate (acciaio e calcestruzzo), sigillate e dotate di interblocchi e pulsanti di emergenza sia dentro che fuori il bunker. In situazioni critiche (es. lavoro manuale accidentale, blackout, contaminazione) i sistemi interrompono il fascio e attivano i protocolli di sicurezza.

Radiofarmacia e qualità controllata: monitoraggio e trattenimento aria

Nei laboratori di radiofarmacia e controllo qualità, il monitoraggio delle radiazioni esterne è continuo e integrato con tamponi per la contaminazione. L’aria è gestita da sistemi di ventilazione a pressione negativa, con filtri HEPA o ULPA e condizioni di flusso adeguate per evitare contaminazioni incrociate.

Giudizio d’idoneità alla mansione: cinque aspetti fondamentali

Giudizio d’idoneità alla mansione: gli aspetti fondamentali

Il giudizio di idoneità alla mansione è il responso finale formulato dal medico competente al termine della visita medica prevista dalla sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008). Tale giudizio collega la valutazione dei rischi aziendali con le condizioni di salute del lavoratore, garantendo che la mansione affidata sia compatibile con lo stato di salute di ogni individuo.

Può assumere queste forme:

  • Idoneità piena: nessuna restrizione, il lavoratore è compatibile con la mansione.
  • Idoneità parziale: con prescrizioni o limitazioni, temporanee o permanenti, per escludere compiti specifici in caso di fragilità fisiche o dopo infortuni.
  • Inidoneità temporanea: impedimento momentaneo, con visita di controllo al termine del periodo.
  • Inidoneità permanente: divieto assoluto di svolgere la mansione, con obbligo di ricollocazione o valutazione di altra attività.

Modalità operative, durata e tutela legale

Il giudizio viene rilasciato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro, senza divulgare informazioni cliniche, nel rispetto della privacy. Seguono visite periodiche (o straordinarie, al cambio mansione, al rientro dopo malattia) secondo il protocollo sanitario personalizzato. Il certificato ha validità temporale variabile (1‑5 anni o meno, in relazione al rischio specifico).

In caso di disaccordo, lavoratore o datore di lavoro possono presentare ricorso entro 30 giorni agli organi di vigilanza (es. SPISAL), i quali attivano commissione medica per confermare, modificare o revocare il giudizio.

Implicazioni per l’azienda e i lavoratori

Il giudizio di idoneità condiziona l’assegnazione delle mansioni: in caso di restrizioni o inidoneità, l’azienda deve rivalutare l’incarico o prevedere sostituzioni compatibili. Il rifiuto di osservare il giudizio espone a responsabilità legali, compresi sanzioni penali. Il medico competente è inoltre tenuto a informare il lavoratore sui rischi legati alla mansione e fornire indicazioni preventive.

Vantaggi della valutazione accurata dell’idoneità

Un corretto giudizio di idoneità tutela il lavoratore da rischi professionali inappropriati, riduce il rischio di infortuni o aggravamenti di patologie e garantisce un ambiente di lavoro più sicuro. L’azienda beneficia di una gestione della mansione efficace, di minori assenze e contenziosi e di una migliore reputazione in tema di tutela della salute.

Sicurezza dei volontari: obblighi normativi e responsabilità per le associazioni

Sicurezza dei volontari: obblighi normativi e responsabilità per le associazioni

Il Decreto Legislativo 81/2008, riconosce che anche i volontari rientrano nell’ambito di applicazione della normativa, equiparandoli ai lavoratori autonomi. Ciò comporta l’obbligo, per le organizzazioni che si avvalgono di volontari, di adottare misure minime di prevenzione, informazione e tutela.

Le responsabilità in capo all’associazione sono sia civili che penali: in caso di danni, si applicano gli articoli 2043 e 38 del Codice Civile, che sanciscono l’obbligo di risarcimento per danno ingiusto e la responsabilità personale del soggetto responsabile.

Informazione, DPI e prevenzione anche senza DVR

Le associazioni composte esclusivamente da volontari, secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 12-bis del DLgs 81/2008 e all’articolo 21, non sono obbligate a redigere il DVR. Tuttavia, devono comunque garantire un’adeguata informazione sui rischi legati alle attività svolte e mettere in atto misure di prevenzione proporzionate. Rientrano tra queste l’utilizzo di attrezzature dotate di marcatura CE, la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale idonei e il rilascio di tessere di riconoscimento in caso di convenzioni operative con enti pubblici. La mancata redazione del DVR non esonera l’associazione dal dovere di vigilanza e responsabilità verso i propri volontari.

Obblighi aggiuntivi per enti con personale retribuito o misto

Nel caso in cui l’organizzazione impieghi sia volontari sia lavoratori retribuiti, oppure solo personale dipendente, si applicano tutti gli obblighi tipici del datore di lavoro. In tali casi, è richiesta la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la redazione del DVR, la predisposizione di un piano di formazione per tutti gli operatori – volontari inclusi – e l’attivazione della sorveglianza sanitaria per le attività che comportano rischi specifici. È inoltre fondamentale valutare le possibili interferenze tra attività svolte da volontari e lavoratori, pianificando misure di coordinamento e prevenzione che evitino sovrapposizioni pericolose o disorganizzazione operativa.

Il ruolo dell’autocertificazione e il diritto alla sorveglianza sanitaria

Il decreto riconosce la possibilità, per le associazioni, di richiedere una autocertificazione medica ai volontari. Questa dichiarazione, firmata dal singolo soggetto, attesta l’idoneità alla mansione che andrà a svolgere. Tuttavia, il volontario ha anche il diritto di richiedere di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, in funzione dei rischi reali connessi all’attività assegnata. Le organizzazioni devono, quindi, garantire percorsi formativi e informativi adeguati ai compiti svolti e ai livelli di rischio, anche quando non formalmente obbligati dalla normativa. In questo modo, si tutela il principio di proporzionalità tra misure adottate e rischi effettivamente presenti, evitando zone grigie in cui la prevenzione risulta carente.

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