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Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali: cosa cambia per le imprese

L’articolo 1, commi 101-111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi con rischi catastrofali. Successivamente, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, ha differenziato le scadenze per l’adempimento in base alla dimensione aziendale.

Soggetti obbligati e beni da assicurare

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte al Registro delle Imprese. Sono escluse le imprese agricole, già coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici.

Le polizze contro i rischi catastrofali devono coprire i danni diretti ai seguenti beni, come indicato dall’articolo 2424 del codice civile:

  • terreni e fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali

Eventi coperti dalle polizze

Le polizze devono garantire la copertura contro danni causati da:

  • terremoti
  • alluvioni
  • frane
  • inondazioni
  • esondazioni

Le imprese possono integrare la polizza contro i rischi catastrofali con coperture accessorie per altri rischi, come trombe d’aria, grandine o incendi boschivi.

Scadenze differenziate per l’adempimento

Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, ha stabilito le seguenti scadenze per la stipula delle polizze:

  • grandi imprese: entro il 1° aprile 2025
  • medie imprese: entro il 1° ottobre 2025
  • piccole e micro imprese: entro il 1° gennaio 2026

Per le grandi imprese, è previsto un periodo di 90 giorni senza sanzioni per permettere l’adeguamento.

Conseguenze della mancata stipula

Le imprese che non ottemperano all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa non potranno accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi. Inoltre, in caso di sinistro, l’assenza di copertura assicurativa potrebbe comportare ingenti perdite finanziarie.

sicurezza magazzini

Analisi degli infortuni mortali nel magazzinaggio: focus su dinamiche ricorrenti e prevenzione

Il settore del magazzinaggio rappresenta una componente cruciale della logistica moderna, dove la gestione dei flussi di merci e materiali richiede un’organizzazione efficiente e sicura. Tuttavia, proprio a causa della natura dinamica delle operazioni e dell’uso di attrezzature come i carrelli elevatori, questo settore presenta rischi significativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il quadro normativo di riferimento per la sicurezza nel magazzinaggio è rappresentato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In particolare, gli articoli 17, 28 e 71 impongono al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli derivanti dall’uso di attrezzature di movimentazione come i carrelli elevatori. Questi obblighi comprendono la formazione e informazione dei lavoratori, l’addestramento specifico per l’uso delle attrezzature e la manutenzione periodica dei mezzi.

Casi emblematici di infortuni mortali con carrelli elevatori

Un’analisi condotta dall’INAIL ha evidenziato casi emblematici di infortuni mortali legati all’uso di carrelli elevatori in contesti di magazzinaggio. Questi incidenti sono spesso caratterizzati da dinamiche ricorrenti che ne evidenziano le cause principali:

  1. Scarsa visibilità: gli operatori dei carrelli elevatori si trovano spesso con una visibilità limitata, dovuta al carico trasportato che ostacola la visuale. Questa limitazione compromette la percezione dell’ambiente circostante, aumentando il rischio di collisioni.
  2. Condizioni operative non idonee: le manovre eseguite in spazi ristretti, su superfici irregolari o senza un’adeguata pianificazione possono portare al ribaltamento del mezzo o alla perdita di controllo.
  3. Assenza di misure preventive: la mancanza di segnaletica adeguata, l’assenza di percorsi separati per pedoni e mezzi e la carenza di dispositivi di sicurezza come cinture di sicurezza o sistemi anti-collisione, hanno contribuito al verificarsi di incidenti gravi.

Questi casi confermano la necessità di una gestione proattiva dei rischi legati all’uso dei carrelli elevatori e di una cultura della sicurezza che coinvolga tutti i lavoratori e i responsabili della sicurezza.

Implicazioni pratiche e misure preventive

Per prevenire gli infortuni mortali nel settore del magazzinaggio, è essenziale adottare un insieme di misure preventive, che devono essere integrate nel sistema di gestione della sicurezza aziendale:

  1. Formazione specifica: garantire che tutti gli operatori di carrelli elevatori ricevano una formazione completa, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Questa formazione deve comprendere moduli teorici, esercitazioni pratiche e aggiornamenti periodici.
  2. Manutenzione regolare: pianificare e attuare interventi di manutenzione preventiva sulle attrezzature di sollevamento, in conformità con le indicazioni dei produttori e con la normativa vigente.
  3. Organizzazione degli spazi: progettare i layout di magazzino in modo da separare chiaramente i percorsi per pedoni e mezzi, utilizzando segnaletica chiara e ben visibile.
  4. Utilizzo di tecnologie di supporto: implementare sistemi tecnologici di sicurezza, come sensori di prossimità, telecamere di visione posteriore e sistemi anti-collisione, per migliorare la sicurezza degli operatori.

L’applicazione di queste misure non solo riduce il rischio di infortuni mortali, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza operativa e a promuovere una cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione.

La sicurezza non deve essere vista come un semplice adempimento burocratico, ma come un valore fondamentale che tutela la vita dei lavoratori e garantisce la continuità operativa delle imprese.

clean ari outlook

Quarto rapporto Clean Air Outlook: progressi e sfide nella qualità dell’aria in Europa

Il Quarto rapporto Clean Air Outlook, pubblicato dalla Commissione Europea il 3 marzo 2025, valuta i progressi degli Stati membri nel ridurre le emissioni atmosferiche in conformità con la Direttiva (UE) 2016/2284 (NEC) e il Piano d’Azione per l’Inquinamento Zero. Il rapporto analizza le prospettive di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030, considerando anche le interazioni tra politiche climatiche, energetiche e di qualità dell’aria. 

Emissioni in calo, ma l’ammoniaca resta una criticità

Negli ultimi due decenni, l’UE ha ottenuto significative riduzioni nelle emissioni di quattro principali inquinanti atmosferici:

  • Ossidi di azoto (NOx)
  • Composti organici volatili non metanici (COVNM)
  • Anidride solforosa (SO₂)
  • Particolato fine (PM2.5)

Tuttavia, le emissioni di ammoniaca (NH₃), principalmente derivanti dall’agricoltura intensiva, non mostrano una tendenza al ribasso e, in alcuni Stati membri, sono addirittura aumentate. L’ammoniaca contribuisce all’eutrofizzazione degli ecosistemi acquatici e alla formazione di particolato fine, con impatti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. 

Stati membri: chi è in linea con gli obiettivi e chi no

Secondo il rapporto, solo quattro Stati membri—Estonia, Finlandia, Grecia e Italia—sono attualmente sulla buona strada per raggiungere tutti gli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030.

Gli altri 23 Stati membri necessitano di ulteriori misure, in particolare per ridurre le emissioni di ammoniaca e PM2.5. 

Implicazioni pratiche per aziende e territori

Le imprese, soprattutto nel settore agricolo, devono adottare pratiche più sostenibili per ridurre le emissioni di ammoniaca, come la gestione efficiente dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici. Le autorità locali e regionali sono chiamate a implementare politiche efficaci per migliorare la qualità dell’aria, anche attraverso l’adozione di tecnologie pulite e la promozione di comportamenti sostenibili tra i cittadini.

gas tossici, unasf conflavoro

Rinnovo quinquennale delle patenti per l’impiego di gas tossici: obblighi e scadenze 2025

L’impiego dei gas tossici in Italia è regolamentato dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che stabilisce l’obbligo di possedere una patente di abilitazione per le operazioni relative all’uso di tali sostanze. L’articolo 35 del medesimo decreto prevede la revisione periodica quinquennale delle patenti di abilitazione.

In attuazione di questa disposizione, il Ministero della Salute ha emanato il Decreto 17 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2025, che dispone la revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020. 

Procedura di revisione: documentazione e tempistiche

I titolari di patenti soggette a revisione devono presentare alla Prefettura competente la seguente documentazione:

  • La patente di abilitazione in originale;
  • Certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta morale e politica, entrambi di data non anteriore a due mesi;
  • Certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario comunale o da un medico militare, con firma legalizzata e di data non anteriore a un mese, attestante l’idoneità fisica e psichica del richiedente.

La mancata presentazione della domanda di revisione entro i termini stabiliti comporta la decadenza della patente, salvo comprovati motivi giustificativi. 

Gas tossici, implicazioni per aziende e lavoratori: obblighi e sanzioni

Le aziende che impiegano gas tossici devono assicurarsi che i propri dipendenti siano in possesso di una patente di abilitazione valida e aggiornata. L’utilizzo di gas tossici senza una patente valida espone sia il lavoratore che il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali. È pertanto fondamentale monitorare le scadenze delle patenti e avviare per tempo le procedure di revisione.

biomonitoraggio, unasf conflavoro

Biomonitoraggio nei luoghi di lavoro: nuova guida EU-OSHA orientamenti per la sicurezza e la salute occupazionale

Il biomonitoraggio occupazionale è uno strumento essenziale per valutare l’esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche pericolose. La nuova guida dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), pubblicata nel 2025, stabilisce principi comuni e illustra il ruolo e l’uso dei valori guida per il monitoraggio biologico e dei valori limite biologici.

Questi orientamenti si inseriscono nel contesto normativo europeo che include il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e la Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Obiettivi e ambiti di applicazione del biomonitoraggio

La guida fornisce indicazioni pratiche su come istituire e gestire un programma di biomonitoraggio nei luoghi di lavoro, rivolgendosi a igienisti industriali, professionisti della salute e sicurezza sul lavoro, dirigenti e rappresentanti dei lavoratori. Tra i temi trattati:

  • Definizione degli obiettivi del biomonitoraggio;
  • Consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti;
  • Selezione dei metodi di monitoraggio e dei parametri di prova;
  • Raccolta e analisi dei campioni biologici;
  • Interpretazione dei risultati in relazione ai valori guida e ai valori limite biologici;
  • Gestione delle questioni etiche, inclusa la protezione della riservatezza e dei diritti dei lavoratori;
  • Azioni da intraprendere in caso di superamento dei valori limite o di problemi di salute;
  • Sorveglianza sanitaria post-esposizione e conservazione dei dati.

La guida sottolinea l’importanza di utilizzare il biomonitoraggio come strumento di prevenzione e non per scopi di ricerca o selezione pre-assunzione.

Implementazione pratica del biomonitoraggio in azienda

L’adozione di programmi di biomonitoraggio, secondo le indicazioni della guida EU-OSHA, comporta diversi vantaggi:

  • Per i datori di lavoro: miglioramento della valutazione del rischio chimico, possibilità di intervenire tempestivamente in caso di esposizioni elevate, conformità alle normative europee e nazionali;
  • Per i lavoratori: maggiore consapevolezza dei rischi legati all’esposizione a sostanze chimiche, tutela della salute attraverso una sorveglianza sanitaria adeguata, garanzia della riservatezza e dei diritti individuali.

È fondamentale che le aziende consultino la legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che potrebbe prevedere requisiti più dettagliati o stringenti rispetto agli orientamenti europei.

Obblighi e consultazione della normativa

La normativa europea prevede l’obbligo di biomonitoraggio in caso di:

  • Presenza di sostanze pericolose con valori limite biologici vincolanti;
  • Rischio significativo identificato dalla valutazione dei rischi;
  • Attività lavorative con agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.

In ogni caso, la guida raccomanda di consultare sempre la normativa nazionale di riferimento, che può introdurre specifici vincoli o obblighi più restrittivi.

Consulta la guida cliccando qui.

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