Nel contesto dei cantieri temporanei o mobili, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) rappresentano due strumenti essenziali per la gestione della sicurezza, disciplinati dal DLgs 81/2008, Titolo IV.
Il POS è sempre obbligatorio ed è redatto dal datore di lavoro di ogni impresa esecutrice, anche in subappalto, indipendentemente dalla dimensione del cantiere. Deve contenere l’anagrafica aziendale, l’elenco delle lavorazioni previste, l’analisi dei rischi specifici, le misure di prevenzione adottate, i dispositivi di protezione individuale utilizzati, l’organizzazione del primo soccorso e dell’antincendio, nonché i nominativi delle figure aziendali coinvolte nella sicurezza.
Il PSC, invece, è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed è obbligatorio solo in presenza di più imprese, anche non contemporaneamente, o quando i lavori superano i 200 uomini-giorno. Il suo scopo è garantire il coordinamento tra le diverse imprese per evitare interferenze pericolose, definendo una visione d’insieme delle lavorazioni e delle misure collettive da attuare in cantiere.
Contenuti minimi, responsabilità e obblighi di aggiornamento
Il PSC deve includere una dettagliata valutazione delle fasi critiche, dei rischi interferenti e delle misure di coordinamento, comprensive di planimetrie, layout di cantiere, viabilità interna, accessi, punti di stoccaggio e aree di emergenza. A completamento, individua le modalità di comunicazione tra imprese, i dispositivi di protezione collettiva e i criteri per l’aggiornamento del piano.
I POS, redatti singolarmente da ciascuna impresa, devono essere coerenti con quanto previsto nel PSC e vanno trasmessi al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) prima dell’ingresso in cantiere.
Il CSE ha il compito di verificare la compatibilità dei POS con il PSC, aggiornare quest’ultimo in caso di varianti, nuove imprese o mutamenti nelle condizioni operative. Entrambi i documenti devono essere aggiornati ogniqualvolta intervengano modifiche sostanziali alle lavorazioni, all’organizzazione del cantiere o ai soggetti coinvolti.
L’omissione degli aggiornamenti o la redazione incompleta dei documenti comporta gravi responsabilità giuridiche e può determinare sanzioni amministrative o penali per il committente, il coordinatore o l’impresa esecutrice.