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Covid-19, tra gennaio e ottobre 2022 denunciati oltre 100mila contagi sul lavoro (+2,9%)

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 ottobre sono 305.395.

Rispetto alle 296.806 denunce registrate dal monitoraggio dello scorso 31 agosto, le infezioni in più sono 8.589 (+2,9%), di cui 3.630 riferite a ottobre e 2.150 a settembre, con i restanti casi riconducibili ai mesi precedenti. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni prima non disponibili.

Nel 2022 oltre un terzo dei contagi

A fornire il quadro aggiornato dei contagi da Covid-19 di origine professionale è il 30esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Inail, da cui emerge che con 107.602 infezioni lavoro-correlate denunciate nei primi 10 mesi, il 2022 pesa al momento per il 35,2% sul totale dei contagi sul lavoro segnalati all’Istituto dall’inizio della pandemia.

Il 2020, con 148.986 infezioni, raccoglie invece il 48,8% di tutti i casi, mentre il restante 16,0% (48.807) è concentrato nel 2021. Il nuovo report della Csa conferma anche il trend in netta diminuzione dei casi mortali. Gli 886 decessi da Covid-19 denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia, infatti, sono concentrati quasi esclusivamente nel 2020, che con 586 contagi con esito mortale raccoglie il 66,3% del totale, e nel 2021, con 290 casi mortali (32,6%). L’incidenza media dei decessi da Covid-19 sul totale di tutti i casi mortali denunciati all’Istituto nel 2020 è stata di circa una denuncia ogni tre, scendendo a circa una su sei nel 2021 e contraendosi considerevolmente nei primi 10 mesi di quest’anno.

Milano, Roma e Torino le province più colpite

L’analisi territoriale, che è possibile approfondire attraverso le schede regionali aggiornate, evidenzia una distribuzione dei contagi sul lavoro denunciati pari al 40,4% nel nord-ovest (prima la Lombardia con il 23,5%), al 21,7% nel nord-est (Veneto 10,7%), al 16,8% al centro (Lazio 8,3%), al 14,8% al sud (Campania 7,5%) e al 6,3% nelle Isole (Sicilia 4,5%).

Le province con il maggior numero di infezioni lavoro-correlate da inizio pandemia sono quelle di Milano (9,5%), Roma e Torino (6,6% ciascuna), Napoli (4,6%), Genova (3,1%), Brescia (3,0%), Venezia (2,2%), Verona e Treviso (2,1% ciascuna), Vicenza e Monza e Brianza (2,0% ciascuna), Firenze e Varese (1,9% ciascuna) e Bologna (1,8%).

La provincia di Torino è quella che ha registrato il maggior numero di contagi sul lavoro nello scorso mese di ottobre, seguita da Milano, Brescia, Roma, Genova, Monza e Brianza, Cuneo, Napoli, Venezia, Treviso, Salerno, Savona e Lecco. Le province che hanno registrato gli incrementi percentuali maggiori rispetto al monitoraggio di fine agosto sono invece quelle di Isernia (+17,9%), Imperia (+8,0%), Messina (+7,8%), Brescia (+6,8%), Savona e Salerno (+6,2% per entrambe), Viterbo (+5,9%) e Cuneo (+5,6%).

L’età media dei contagiati in aumento nell’ultimo mese di rilevazione

L’età media dei contagiati dall’inizio della pandemia è di 46 anni, ma nel solo mese di ottobre è salita a 48 anni. Il 41,8% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,1%), under 35 anni (20,0%) e over 64 anni (2,1%). Gli italiani sono l’88,5%, mentre il restante 11,5% delle denunce riguarda lavoratori stranieri.

Le nazionalità più colpite sono quelle rumena (20,7% dei contagiati stranieri), peruviana (12,3%), albanese (7,9%), svizzera (4,6%), moldava (4,4%) ed ecuadoriana (4,0%). La maggioranza delle infezioni di origine professionale colpisce le donne. La quota delle lavoratrici contagiate sul totale dei casi, infatti, è pari al 68,3%. La componente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con le sole eccezioni della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne sul totale dei contagi denunciati all’Inail è, rispettivamente, del 49,9% e del 49,0%.

A morire, però, sono soprattutto gli uomini (82,8%). L’età media dei deceduti è di 58 anni (57 per le donne, 59 per gli uomini), con il 71,3% dei decessi concentrato nella fascia tra i 50 e i 64 anni.

La sanità e assistenza sociale prima anche per numero di decessi

Il 63,2% delle denunce da Covid-19 riguarda il settore della sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili), al primo posto anche per numero di decessi (21,1% dei casi mortali codificati).

Seguono l’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali) con l’8,7% dei contagi denunciati, il trasporto e magazzinaggio con l’8,2%, il noleggio e servizi di supporto (servizi di vigilanza, di pulizia, call center) con il 4,0%, il commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 2,7%, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione con il 2,2% e il settore manifatturiero con il 2,0%.

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Credito d’imposta, formazione, burocrazia: le proposte dell’Italian Summit HSE riunito a ‘Ambiente Lavoro’

È accaduto ieri (24 novembre) a Bologna, con il feedback più che positivo alle proposte da parte del sottosegretario al Lavoro, sen. Claudio Durigon e dal presidente della XI commissione Lavoro della Camera, on. Walter Rizzetto. Consenso anche da Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e curatore del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

“Condivido le proposte – spiega il sottosegretario Durigon – soprattutto quando si parla di credito imposta per gli investimenti delle imprese in sicurezza perché significa creare circuito virtuoso che in questo momento storico è necessario. Quello presentato da Conflavoro PMI è un emendamento serio e importante che credo possiamo mettere in campo nel più breve tempo possibile. Per quanto concerne la semplificazione, parola spesso abusata, non dobbiamo permettere che sia la burocrazia a prevalere in materia e serve capire quali temi possiamo derubricarono e quali invece rendere più esaustivi. Formazione? Necessaria una cabina di regia per mettere in pratica azioni che cambino la cultura italiana, dunque un progetto prospettico che parta dalle scuole”.

Dello stesso avviso l’on. Rizzetto, che in particolar modo ha a cuore l’aspetto formativo: “Ho depositato una proposta di legge proprio in questo ambito – spiega – da membro della Camera e adesso farò il possibile anche come presidente della XI Commissione. Ritengo che nelle scuole secondarie di secondo grado l’istruzione debba occuparsi anche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A mio avviso, poi, è essenziale la formazione obbligatoria e continua a tutti i livelli, anche per quelle persone che si trovano in regime di Naspi, cassa integrazione o sono soggetti percettori del reddito di cittadinanza”.

L’Italian Summit HSE, vertice nazionale delle più importanti associazioni e fondazioni che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro, organizzato e promosso da Conflavoro PMI, si è riunito a Bologna per la chiusura della tre giorni del 22° Salone Ambiente Lavoro. L’evento è stato moderato da Lorenzo Fantini, consulente tra i massimi esperti in materia. Sono membri del Summit: AIFOS, UNASF Conflavoro PMI, ATISL, Fondazione LHS, ANMIL, Ambiente e Lavoro, AIFES, Sistema HSE, AIESIL e UNPISI.

“Quello di oggi – spiegano le sigle – è stato un ulteriore step verso una costante ed efficace collaborazione tra le istituzioni politiche e le associazioni che, quotidianamente, si occupano di salute e sicurezza sul lavoro e ben conoscono la realtà italiana, quindi gli strumenti necessari a combattere questo fenomeno tra i più negativi e costosi in Italia in termini di vite. Per farlo occorre sostenere le imprese e i lavoratori in modo concreto e fattivo, differente da come fatto finora. Non è però sufficiente la sola nostra volontà, e quindi ringraziamo il sottosegretario Durigon e il presidente Rizzetto per essersi fatti carico delle nostre istanze. Uniti dobbiamo fermare questa strage”.

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Sicurezza Antincendio, una circolare chiarisce l’applicazione del dm 15 settembre 2022

Come già sappiamo, è cambiata la normativa antincendio. ll decreto ministeriale 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, finora rappresentava il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

L’emanazione dei tre decreti, il Decreto Controlli (dm 1 settembre 2021), il Decreto GSA (dm 2 settembre 2021), e il Decreto Minicodice (dm 3 settembre 2021), ha condotto al definitivo superamento del suddetto d.m. 10 marzo 1998 che ha rappresentato il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

Riguardo le nuove regole, alcuni dubbi sono però sorti riguardo all’applicazione del Dm 15 settembre 2022. Per questo decreto ministeriale, che modifica il DM 1 settembre 2021 prorogando al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore dell’articolo 4, sulla qualificazione dei tecnici manutentori, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco –  ha emanato una circolare di chiarimento.

La circolare n. 16579 del 7 novembre 2022 ha in oggetto “Decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante ‘Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81’”.

La circolare fornisce  i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022.

La circolare per chiarire la corretta applicazione del Dm 15 settembre 2022

Si segnala, innanzitutto, che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 “dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del Dm 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

Ed è invece confermata la vigenza (dal 25 settembre) delle altre disposizioni stabilite dal DM 1 settembre 2021. 

Pertanto – continua la circolare – dal 25 settembre 2022, “si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli”.

La circolare segnala poi che “possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del Dm 1° settembre 2021 (25 settembre 2022) siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022”.

Si ricorda, infine, che con successiva nota “saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame”.

E si comunica, in conclusione, che “a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo”.

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Trabatelli, quali sono i rischi prevalenti? Una guida Inail

I trabatelli sono adoperati usualmente in attività di restauro e di ristrutturazione edilizia e anche nell’installazione di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto. Per essere ‘sicuri’, essi devono essere conformi al decreto legislativo 81/2008.

Ai trabattelli i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail hanno dedicato una guida tecnica. Consultabile online sul portale dell’Istituto, fornisce istruzioni chiare ed esaustive per la loro scelta, uso e manutenzione, oltre alla metodologia più appropriata per la valutazione del rischio.

La guida fa una divisione fra trabattelli e piccoli trabattelli e attrezzature speciali movibili. I trabattelli, costituiti da una sola campata, sono formati da elementi prefabbricati, dispongono di una stabilità propria e hanno quattro piedini con ruote. I piccoli trabattelli invece hanno due piedini con due ruote, possono ospitare un solo lavoratore per volta e un carico massimo di 150 kg. Le attrezzature speciali sono quelle da realizzare e utilizzare sulla base di specifiche di prodotto redatte dal fabbricante.

Trabatelli, i rischi prevalenti

Il rischio prevalente è quello della caduta dall’alto, “che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività”.

Nei primi oltre alla citata caduta dall’alto, rientrano quelli di ribaltamento e di uso scorretto o quelli derivanti dalla presenza di linee elettriche aeree durante montaggio, smontaggio e spostamento.

Tra i rischi complementari ricadono quelli di lesioni riportate nelle fasi di montaggio e per caduta di oggetti. Fra i rischi da attività lavorativa occorre considerare il montaggio di parapetti provvisori e reti di sicurezza, gli interventi di impermeabilizzazione, efficientamento energetico e di manutenzione di tegole.

norma  ISO 45002:2023

Come scegliere il giusto DPI

Nel Testo Unico (Dlgs 81/08) i dispositivi di protezione sono indicati come attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro.

Chi sceglie i DPI?

I DPI sono scelti dai datori di lavoro, i dirigenti, i preposti

La scelta del giusto DPI

Si procede prima di tutto con un’analisi del rischio, valutando i rischi che non sono eliminabili collettivamente. Dopo la revisione delle legge in materia e delle regole da seguire, si arriva alla scelta del dispositivo di protezione. La scelta è seguita da una valutazione degli aspetti negativi e degli aspetti positivi dell’attrezzatura di protezione. Segue un’analisi di quello che è disponibile in commercio, magari ordinando dei campioni da far provare a chi li utilizzerà in futuro. 

Per tutto il periodo di utilizzo devono essere fatte eventuali modifiche in base ai cambiamenti delle condizioni sul lavoro sempre nell’ottica di garantire sicurezza.

Anche il lavoratore deve essere istruito su come utilizzare al meglio i dispositivi di protezione. La formazione deve essere sia teorica che pratica. 

Per DPI di emergenza è necessario scegliere un luogo di conservazione.

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