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Rischio chimico: luoghi di lavoro e aspirazione localizzata

Un manuale prodotto dall’ULSS 9 di Treviso si sofferma sulla valutazione del rischio chimico. Focus sulla conformità dei luoghi di lavoro, su quanto richiesto dalla normativa e sulla progettazione dell’aspirazione localizzata.

Treviso, 15 Nov – Se gli infortuni dovuti ad agenti chimici non sono generalmente molto numerosi, tuttavia, quando accadono, “spesso sono molto gravi o mortali e possono coinvolgere diverse persone e l’ambiente esterno all’azienda”. E le malattie professionali da agenti chimici sono “potenzialmente gravi o mortali anche quando non si tratta di agenti cancerogeni”.

È evidente che una corretta valutazione dei rischi chimici è indispensabile “perché i pericoli derivanti dagli agenti chimici non sono immediatamente evidenti e percepibili; occorre evitare sia il timore ingiustificato sia la sottostima del rischio per attuare le misure preventive adeguate e necessarie”.

 

Fonte: Puntosicuro.it

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Le visite mediche sono a carico dell’azienda?

Questo articolo si presenta sulla presentazione degli interpelli recentemente pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro. E lo facciamo soffermandoci su uno dei tanti interpelli che in questi anni sembrano aver avuto più la funzione di ribadire un concetto, di sottolineare e precisare un obbligo, che di risolvere un aspetto oscuro della nostra normativa.

 

Al quesito che presentiamo oggi aveva infatti già parzialmente risposto la Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con l’Interpello n. 18/2014 del 6 ottobre 2014 sulla possibilità di considerare come ore di lavoro retribuite le ore utilizzate per le visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica.

Veniamo all’attuale Interpello n. 14/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”.

 

L’Unione Sindacale di Base (USB) ha infatti avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli “in merito ai seguenti quesiti:

1. ‘su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la propria attività lavorativa’;

2. ‘se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente … al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro’”.

 

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Inail Toscana e Comune di Firenze insieme per la sicurezza sul lavoro

Alcuni  punti chiave:

  • reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, ecc.);
  • predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all’organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
  • proposte condivise volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi;
  • scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni  per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.

 
Le modalità e i tempi della collaborazione  verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni.
Il Protocollo ha validità di 3 anni dalla data della sottoscrizione.

 

  • Protocollo d’intesa tra Inail DR Toscana e comune di Firenze

    Protocollo per la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro.

 

Fonte: Inail

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Verifica delle attrezzature, obblighi del datore di lavoro

Molte aziende sono chiamate per legge alla verifica delle attrezzature di lavoro con cadenza periodica: con precisi obblighi a carico del datore di lavoro (scelta, valutazione dei rischi, manutenzione, formazione, ecc.) e specifici criteri per l’abilitazione dei soggetti (di cui all’art. 71, co.13 del medesimo dlgs) pubblici e privati che possano effettuare i controlli. L’adempimento riguarda anche le piccole e medie imprese, che devono garantire la sicurezza dei propri operai.

Le attrezzature soggette a controlli (elencate nell’All. VII del Testo unico – dlgs n.81/2008) sono: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; sollevamento persone; gas, vapore, riscaldamento; generatori di vapore d’acqua; tubazioni (gas, vapori, liquidi) generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti; centrali di riscaldamento ad acqua; forni per industrie chimiche e simili.

 

Chi effettua le verifiche

 

Tra i requisiti necessari per essere iscritti nell’elenco dei verificatori ci sono sia opportuni titoli accademici e professionali, il certificato di accreditamento riconosciuto al livello europeo, l’adozione dei modelli di gestione contenuti nell’articolo 30 del Testo Unico e la sottoscrizione di una polizza assicurativa obbligatoria che copra la responsabilità civile per una somma almeno pari a cinque miliardi.

 

Il verificatore deve girare il 5% del compenso all’INAIL – che si occuperà dell’implemento e delle gestione della banca dati – mentre il 15% delle tariffe serve a coprire i costi per il controllo da esercitare sull’operato dei soggetti abilitati alle verifiche, da effettuarsi da parte del soggetto pubblico in modo da ottenere un sistema che sia in grado di auto sostenersi garantendo comunque la qualità e la serietà dei controlli.

 

Per approfondimenti: Gazzetta Ufficiale n. 98/2011

 

Come richiedere le verifiche

 

Le richieste di controllo effettuate per la prima volta (prime verifiche) devono provenire direttamente dal datore di lavoro, mentre i controlli veri e propri devono essere effettuati entro 60 giorni dalla richiesta esclusivamente dall’INAIL.Le verifiche successive, invece, devono essere tenute entro 30 giorni dalla richiesta e possono essere effettuate dall’ASL oppure, solo in presenza di un ‘ apposita convenzione, dall’Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) di riferimento. In alternativa, è possibile avvalersi di soggetti pubblici o privati, ma solo se abilitati e inseriti nell’elenco apposito. Qualora il titolare dell’azienda non ricevesse riscontro entro le scadenze indicate, potrà avvalersi di tali soggetti abilitati, ma solo dopo averlo comunicato al titolare della verifica.

 

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La sicurezza e la salute sul lavoro: un aspetto fondamentale per le micro e piccole imprese

La stragrande maggioranza (92,4 %) delle imprese nell’UE è classificata come microimpresa. Tali imprese assumono un’importanza di notevolissimo rilievo per l’economia europea: esse rappresentano il 67,4 % di tutte le professioni in Europa. Sono tuttavia queste imprese a riferire l’82 % di tutti gli infortuni sul lavoro e il 90 % di tutti gli incidenti mortali.

Nella sezione aggiornata del sito Punto Sicuro, dedicata alle micro e piccole imprese, si possono trovare informazioni sulle sfide che queste affrontano in termini di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SSL), oltre che su OIRA, lo strumento di valutazione interattiva dei rischi online dell’EU-OSHA, il cui scopo è assistere le microimprese e le piccole organizzazioni nel processo di valutazione dei rischi.

Data l’importanza delle micro e piccole imprese nella società e nell’economia dell’UE, l’EU-OSHA sta realizzando un importante progetto di ricerca triennale (2014-2017), denominato «SESAME» (Safe Small and Micro Enterprises – Piccole e microimprese sicure), volto a migliorare la sicurezza e salute sul lavoro nelle micro e piccole imprese in Europa.

 Fonte: Punto Sicuro

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