ISO 9001 e 14001: svolta sostenibile e digitale

Nuove ISO 9001 e ISO 14001: rivoluzione sostenibile e digitale per le aziende

Le bozze ISO/DIS 9001:2025 e ISO/DIS 14001:2026 segnano l’inizio di una trasformazione epocale per i sistemi di gestione aziendale, avviata dai comitati tecnici ISO nel 2023 per rispondere alle nuove sfide globali. Con la pubblicazione definitiva prevista per il 2026 e un periodo di transizione di tre anni (fino al 2029), le imprese dovranno integrare nei propri processi temi non più rinviabili come il cambiamento climatico, l’etica, la resilienza operativa e le tecnologie emergenti. Non si tratta di un semplice aggiornamento burocratico, ma di un’evoluzione strategica che mira a mantenere gli standard rilevanti in un contesto di mercato sempre più complesso e interconnesso.

Le novità della ISO 9001 e ISO 14001

Pur mantenendo la struttura consolidata del 2015, le nuove versioni introducono integrazioni sostanziali.

  • ISO 9001 (Qualità): l’attenzione si sposta sulla Business Continuity e sulla gestione dei rischi sistemici. Vengono introdotti requisiti legati alla cultura etica, all’integrità e alla responsabilità sociale, oltre a un’appendice informativa sull’impatto delle tecnologie emergenti come l’Intelligenza Artificiale nei processi di qualità.
  • ISO 14001 (Ambiente): la revisione pone al centro la resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti) e l’economia circolare, spingendo le aziende a valutare i rischi ambientali lungo tutta la catena del valore (supply chain) e a proteggere attivamente la biodiversità.

Convergenza e transizione strategica

Il tratto comune delle due revisioni è la spinta verso una leadership rafforzata e un approccio olistico: qualità, ambiente e sicurezza non sono più silos separati, ma sistemi integrati che devono dialogare con la strategia di business. Per affrontare la transizione, le aziende dovranno partire da una Gap Analysis immediata, mappando le differenze tra il sistema attuale e le nuove bozze. Il percorso operativo suggerito prevede tre fasi: azioni immediate (mappatura processi e rischi climatici), a medio termine (formazione del personale e coinvolgimento fornitori) e a lungo termine (piena integrazione digitale). Muoversi in anticipo significa trasformare l’obbligo di adeguamento in un vantaggio competitivo, rafforzando la fiducia degli stakeholder e la solidità aziendale.

Sicurezza lavoro e clima: sfida resilienza

Sicurezza sul lavoro e cambiamento climatico: la sfida della resilienza

Il cambiamento climatico non è più un fattore esterno da osservare con distacco, ma una variabile critica che incide direttamente sulla sicurezza dei lavoratori e sulla continuità operativa. Eventi meteorologici estremi, un tempo rari e localizzati, si manifestano oggi con frequenza crescente (alluvioni, incendi, ondate di calore), colpendo territori e infrastrutture spesso impreparati. La recente analisi sottolinea come la vulnerabilità non dipenda solo dalla forza della natura, ma anche dalle fragilità sistemiche umane: infrastrutture obsolete, comunicazioni frammentate e scarsa fiducia nei sistemi di allerta.

Per le aziende, soprattutto quelle con personale esposto all’aperto, il rischio climatico deve essere valutato alla stregua di qualsiasi altro rischio professionale, integrando i dati storici con modelli previsionali avanzati.

Il ruolo della Leadership e la “nuova geografia” del rischio

Aree geografiche tradizionalmente considerate sicure stanno sperimentando scenari inediti, amplificati dall’urbanizzazione in zone vulnerabili. In questo contesto, le aziende hanno una responsabilità cruciale: trasformare la prevenzione in strategia.

La resilienza organizzativa nasce dall’impegno della leadership a investire in infrastrutture solide, sistemi di backup energetico e strumenti di monitoraggio. Non si tratta solo di rispondere all’emergenza, ma di prepararsi a gestirla. In molti disastri recenti, il problema non è stato l’evento in sé, ma il mancato recapito dell’allerta: per questo, le imprese devono dotarsi di piattaforme di comunicazione integrate capaci di inviare notifiche tempestive e personalizzate ai dipendenti.

Tecnologia, formazione e fase post-evento

Prepararsi al peggio per garantire il meglio significa allenare persone e sistemi. Le esercitazioni periodiche e le simulazioni di scenari complessi sono indispensabili per ridurre l’impatto degli eventi. La tecnologia (sensori ambientali, alert automatizzati) può ridurre i tempi di risposta, ma da sola non basta: serve una cultura della sicurezza diffusa che permetta ai lavoratori di agire anche in assenza di istruzioni immediate.

Altrettanto delicata è la fase post-evento: ripristinare la sicurezza dei luoghi, tutelare la salute degli addetti al recupero e, soprattutto, imparare dagli errori per aggiornare le procedure sono passaggi obbligati per un miglioramento continuo.

Cantine vinicole: prevenzione incendi e chiarimenti operativi VVF

Cantine vinicole: prevenzione incendi e chiarimenti operativi VVF

La sicurezza antincendio nelle cantine vinicole è un tema complesso che intreccia la gestione di liquidi potenzialmente infiammabili (l’alcol etilico contenuto nel vino) con la logistica di magazzino. Con la recente Nota n. 17796 del 26 novembre 2024, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito chiarimenti essenziali sull’assoggettabilità di queste strutture ai controlli di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011. Il nodo cruciale riguarda la classificazione del vino: deve essere considerato un “liquido infiammabile” ai fini dell’Attività 12, oppure il rischio principale risiede altrove?

Vino e infiammabilità: il limite del 20%

La nota chiarisce un aspetto tecnico fondamentale: le soluzioni acquose di alcol etilico (come il vino) con concentrazione inferiore al 20% in volume non sono classificate come liquidi infiammabili ai fini dell’assoggettamento all’Attività 12 (“Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili”).

Di conseguenza, una cantina che stocca esclusivamente vini con gradazione standard non rientra in questa specifica categoria di rischio, a meno che il liquido non venga riscaldato sopra il suo punto di infiammabilità durante il processo produttivo. Tuttavia, questo non esonera l’attività da altri obblighi: se lo stoccaggio avviene in contenitori combustibili (botti in legno) o se sono presenti imballaggi (cartoni, pallet, cassette), l’azienda potrebbe rientrare nell’Attività 70 (“Locali adibiti a depositi… con carico di incendio superiore a 600 MJ/mq”), qualora la superficie lorda superi i 1000 mq e il quantitativo di materiale combustibile sia rilevante.

Rischio atmosfere e CO2: oltre l’incendio

Se il rischio incendio legato al liquido è spesso sovrastimato, non va sottovalutato il rischio chimico e di esplosione/asfissia legato alla fermentazione. Durante questa fase, si produce grandi quantità di anidride carbonica (CO2), un gas più pesante dell’aria che tende ad accumularsi in basso (fosse, cunicoli, piani interrati), creando atmosfere asfissianti letali. Inoltre, la presenza di vapori di etanolo, seppur modesta, richiede una valutazione del rischio esplosione (ATEX) nelle zone di lavorazione e stoccaggio, imponendo sistemi di ventilazione adeguati e, ove necessario, impianti elettrici conformi.

Industria del legno: analisi degli infortuni e macchine a rischio

Industria del legno: analisi degli infortuni e macchine a rischio

L’industria della lavorazione del legno, dalle grandi segherie alle piccole falegnamerie artigiane, rimane uno dei settori a più alta incidenza infortunistica, con conseguenze spesso invalidanti. Un’analisi approfondita delle dinamiche incidentali, basata anche sulle recenti schede di Imparare dagli errori di Inail e sui dati Suva, evidenzia come la maggior parte degli eventi lesivi si concentri sugli arti superiori, in particolare sulle mani e sulle dita. Nonostante l’evoluzione tecnologica dei macchinari, il fattore predominante resta l’interazione diretta tra l’operatore e gli organi lavoranti, spesso aggravata dalla rimozione delle protezioni o dall’adozione di procedure improprie per velocizzare la produzione.

La “triade” pericolosa: sega circolare, pialla e toupie

Le statistiche puntano il dito contro tre macchine specifiche, onnipresenti nei laboratori:

  1. Sega circolare: è responsabile del maggior numero di infortuni gravi. I rischi principali sono il contatto con la lama durante la fase di taglio e il contraccolpo (kickback) del pezzo, che può essere proiettato violentemente contro l’operatore.
  2. Pialla a filo: il pericolo maggiore deriva dal mancato utilizzo del coprilama a ponte, che espone le dita albero porta-coltelli, specialmente durante la lavorazione di pezzi piccoli.
  3. Toupie (Fresatrice verticale): considerata la macchina più versatile ma anche la più insidiosa, a causa dell’alta velocità di rotazione e della necessità di avvicinare le mani all’utensile se non si usano guide e pressori adeguati.

Il ruolo dello spingitoio e le polveri di legno

L’analisi delle cause radice mostra che molti infortuni avvengono perché le mani dell’operatore arrivano troppo vicine alla zona di taglio. L’utilizzo dello spingitoio (o push stick) è una misura salvavita spesso trascurata, che dovrebbe essere obbligatoria per la lavorazione di pezzi stretti o corti.

Oltre ai rischi infortunistici “traumatici”, il settore presenta un rischio subdolo e a lungo termine: l’esposizione alle polveri di legno duro. Queste, se non correttamente aspirate alla fonte, non rappresentano solo un rischio cancerogeno (tumori dei seni nasali), ma creano atmosfere potenzialmente esplosive (rischio ATEX) e aumentano il carico d’incendio del locale.

Sicurezza Turismo: via libera definitivo alla formazione entro 30 giorni

Sicurezza Turismo: via libera definitivo alla formazione entro 30 giorni

È arrivato il sigillo finale. Con 143 voti favorevoli e 105 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, nella seduta del 18 dicembre 2025, la legge di conversione del DL 159/2025. Il provvedimento introduce una riforma attesa da tempo dal comparto turistico e ricettivo: la modifica dell’articolo 37 del DLgs 81/08, che consente ora di completare la formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall’assunzione.

Si chiude così un iter legislativo che UNASF e Conflavoro hanno seguito con estrema attenzione, portando le istanze delle imprese sui tavoli istituzionali. Ora manca solo l’ultimo passaggio formale: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che renderà la norma pienamente operativa, presumibilmente già nelle prossime settimane.

Una risposta alle esigenze di flessibilità del settore

La misura interviene su una delle criticità storiche del settore: la gestione dei lavoratori stagionali e le assunzioni last-minute dettate dai picchi di lavoro o da eventi imprevisti. Fino a oggi, l’obbligo di formazione contestuale (o addirittura preventiva) all’assunzione rappresentava uno scoglio operativo spesso insormontabile, esponendo le aziende al rischio di sanzioni pur in presenza della volontà di formare il personale.

La nuova finestra temporale dei 30 giorni non è una deroga alla sicurezza, ma uno strumento di adeguamento alla realtà. Permette ai datori di lavoro di inserire la risorsa immediatamente operativa per far fronte alle urgenze, avendo poi un mese di tempo per pianificare ed erogare un percorso formativo di qualità, evitando corsi frettolosi fatti solo per ottenere un attestato “di carta”.

Capobianco: “Vittoria del buon senso e del dialogo”

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione da Conflavoro, che vede recepita una proposta sostenuta con determinazione.

“Il turismo rimane uno dei motori dell’economia nazionale, con una proiezione per il 2025 di 3,2 milioni di posti di lavoro e un impatto sul PIL stimato in 237,4 miliardi di euro”, dichiara Roberto Capobianco, Presidente Nazionale Conflavoro. “La centralità del settore impone responsabilità ancora più forti sul fronte della prevenzione: le norme devono essere efficaci e realmente applicabili”.

Capobianco sottolinea come la norma rappresenti un punto di equilibrio tra tutela e operatività: “Il termine dei 30 giorni, che Conflavoro ha sostenuto con determinazione nelle sedi istituzionali, evita rigidità che in passato hanno generato difficoltà operative e permette un quadro normativo moderno, capace di tutelare la sicurezza e di rispettare le specificità del lavoro stagionale. Con Regioni ed enti competenti sarà essenziale definire indicazioni applicative chiare e uniformi, per dare alle imprese certezze operative”.

Cosa cambia ora per le imprese del turismo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le aziende del settore turismo e pubblici esercizi potranno applicare ufficialmente la nuova tempistica. È fondamentale ricordare che:

  1. La norma riguarda il completamento della formazione (corso generale e specifico).
  2. Resta fermo l’obbligo di fornire, al momento dell’ingresso, le informazioni vitali su rischi specifici e procedure di emergenza.
  3. La scadenza dei 30 giorni è perentoria: superato il termine senza aver completato il corso, l’azienda torna ad essere sanzionabile.

L’approvazione definitiva segna un passo avanti verso una sicurezza sul lavoro meno burocratica e più sostanziale, permettendo agli imprenditori di concentrarsi sulla qualità del servizio e sulla formazione effettiva, senza l’ansia di sanzioni per ritardi puramente tecnici.

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